Antiriciclaggio: "Il Vaticano modifica le sue norme" (Korazym.org, primo febbraio 2012)

Posted by Manlio Torquato on Ven, 03/02/2012 - 12:03 in

Fonte: Korazym.org

"Il Vaticano migliora la legge antiriciclaggio". Per rispettare gli standard internazionali

La "nuova" legge 127 dello Stato di Città del Vaticano sull'antiriciclaggio ha al primo punto la trasparenza finanziaria; prevede una distribuzione di poteri tra diverse autorità, tra le quali la Segreteria di Stato, la Pontificia Commissione per lo Stato di Città del Vaticano e l'Autorità di informazione finanziaria; riconosce il diritto alla riservatezza, ma allo stesso tempo sgombra il campo dal "mito oscurantista" della segretezza vaticana. La legge 127 tende piuttosto alla tutela del diritto alla privacy riconosciuto in tutti i Paesi civili – e contenuto anche nel documento conciliare Gaudium et spes – e allo stesso tempo prevede lo scambio internazionale di informazioni finanziarie. Una scelta che tende all'adesione allo standard internazionale, ma che prevede un bilanciamento tra diversi interessi, tra i quali appunto la tutela della riservatezza e lo scambio di informazioni.

Il Vaticano puntella così la legge 127 del 2010 sull'antiriciclaggio. Una legge che era stata stilata in fretta e furia per diverse ragioni, tra le quali quella di attuare la Convenzione Monetaria con l'Unione Europea del 2009, e quella di risolvere il recente "caso Ior". Ci si riferisce al "congelamento" da magistrati italiani per sospetta operazione di riciclaggio di 23 milioni di euro movimentati dallo Ior da un suo conto presso il Credito Artigiano verso Jp Morgan (20 milioni) e Banca del Fucino (3 milioni). (vedi "Trasparenza Finanziaria e Santa Sede. Cronaca di un anniversario" http://www.korazym.org/index.php/component/content/article/54-la-discuss... , Korazym, 1 gennaio 2012)

Le modifiche sembrano indicare che non si è voluta mettere la classica "foglia di fico" a un problema contingente, e che si va verso un adeguamento allo standard internazionale, cui tutti gli Stati sono chiamati (non solo la Santa Sede) ad aderire. Non sembra del resto una coincidenza che, il giorno in cui entravano in vigore i miglioramenti della legge 127 con un decreto d'urgenza (che dovrà passare al vaglio della Pontifica Commissione entro 90 giorni, come nel caso dei decreti-legge italiani), veniva data notizia della ratifica, da parte della Santa Sede, di tre trattati internazionali. La Santa Sede ha infatti aderito e ratificato alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo (ONU, New York 1999) e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo 2000). Nella stessa data, la Santa Sede ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito dei narcotici e delle sostanze psicotrope (Vienna 1988), che aveva già firmato nello stesso anno in cui venne adottata (come si legge nel comunicato distribuito dalla Sala Stampa della Santa Sede).

Era il 25 gennaio. In quelli stessi giorni scoppiava il caso Viganò, che veniva  trattato come se il Vaticano fosse una "multinazionale" con sede in territorio italiano. Qualche giorno dopo, un memo riservato sui rapporti Ior-Aif è stato dato "sotto banco" alla stampa. Un documento che in maniera equivoca gettava un'ombra sulla trasparenza del Vaticano rispetto alle autorità italiane. Tuttavia, proprio nel recente caso Ior sembra evidente quasi un eccesso di solerzia da parte di Ettore Gotti Tedeschi, presidente della Commissione di sovrintendenza dello Ior, che si presentò spontaneamente davanti ai giudici italiani, senza che da loro fosse richiesta una rogatoria internazionale. Una scelta considerata da molti discutibile, perché sembrerebbe quasi una rinuncia di fatto all'immunità non solo di Gotti Tedeschi stesso, ma anche dell'organo di Stato che lui è chiamato a presiedere.

Ma si sbaglia a pensare che la questione sia solo tra Vaticano e Italia. Con il miglioramento della legge 127, la Santa Sede tende infatti all'adeguamento agli standard internazionali. Tutto lascia presagire ad una scelta politica di lungo periodo, e di fatto Jeffrey Owens, numero uno della politica fiscale per l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo Economico (Ocse), ha voluto sottolineare alla Associated Press che "il Vaticano sta andando nella giusta direzione". "Il Vaticano – ha detto Owens - ha riconosciuto che nel contesto finanziario odierno c'è un premio per la trasparenza e che, per raggiungere questo obiettivo, è necessario essere conformi agli standard internazionali, sia nel campo del riciclaggio di denaro, sia in quello dell'evasione fiscale e della corruzione".

Se la prima legge 127 sul riciclaggio era stata scritta in fretta, per rispondere a due esigenze contingenti, con questi ulteriori aggiustamenti la Santa Sede sul tema dell'antiriciclaggio mostra di fare sul serio. Ed è una politica di lungo periodo. Basti pensare che, dopo solo un anno, la Santa Sede ha rimesso mano alla propria legge. E la riforma è stata richiesta dagli stessi Commissari Moneyval – organismo del Consiglio d'Europa – in visita in vaticano lo scorso novembre. I commissari avevano infatti rilevato delle inadeguatezze nella normativa vaticana. Si legge infatti nel comunicato di Moneyval che "al termine della missione, il team di Moneyval ha condiviso e discusso le sue prime conclusioni con i rappresentanti della Santa Sede". Erano, in fondo, inadeguatezze delle quali la Santa Sede era consapevole, vista la genesi della legge stessa. I riferimenti sono infatti gli standard internazionali, le 40+9 Raccomandazioni del Gafi (Gruppo di Azione Finanziaria del Fondo Monetario Internazionale), le coordinate da seguire per tutti gli Stati.

Le novità sono importanti. Ad esempio, il vecchio testo della 127 indicava una sola autorità competente per il contrasto del riciclaggio, l'Autorità di Informazione Finanziaria istituita da Benedetto XVI nel 2010. Ora, risulta chiaro il ruolo di altre autorità, tra le quali la Segreteria di Stato, la Pontificia Commissione del Governatorato dello Stato di Città del Vaticano, l'Autorità di Informazione Finanziaria, e anche la Gendarmeria Vaticana. È un dato tecnico che conferma una politica lungimirante. Le giurisdizioni, infatti, sono chiamate a coinvolgere tutte le proprie istituzioni, in maniera coerente al principio di rule of law, per cui le autorità competenti sono chiamate a perseguire la medesima politica di rigore e trasparenza per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Ranieri Razzante: "Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente" (Il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Ven, 03/02/2012 - 11:09 in

Fonte: IusLetter

Ranieri Razzante

L'antiriciclaggio rafforza la verifica della clientela.
La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ieri per la consultazione pubblica, detta le tanto attese regole attuative del decreto legislativo 231 del 2007, in materia di profilatura del rischio dei clienti degli intermediari finanziari e della verifica della natura e scopo dei loro rapporti.
Le novità, che entreranno in vigore dopo la fine della consultazione, prevista per il 15 marzo (ma cui seguirà un periodo di elaborazione del definitivo da parte dell'organo di vigilanza) sono numerose. Innanzitutto si chiariscono gli elementi che vanno tenuti in considerazione nell'approccio con il cliente e nella valutazione della sua operatività nel tempo. Spiccano le notizie su eventuali procedimenti penali in corso, sulle condizioni patrimoniali, la forma societaria e la sua compagine, gli eventuali collegamenti del cliente con soggetti residenti in Paesi non collaborativi, l'esposizione politica, il titolare effettivo. Per quest'ultimo in particolare, ossia la persona o persone che posseggono il controllo o la maggioranza di diritto o di fatto della società cliente della banca o dell'intermediario, una delle novità è un sostanziale esonero da verifiche complesse della sua identità se si tratta di persone fisiche estere o di catene societarie assai lunghe, con ramificazioni all'estero. La Banca d'Italia precisa comunque che questa operatività va utilizzata su profili di rischio bassi di riciclaggio; altrimenti il cliente va rifiutato.
Di pari rilevanza la precisazione che dà la facoltà alle banche di instaurare i rapporti anche verificando i dati dei titolari effettivi dopo la firma dei relativi contratti, ma senza consentire nel frattempo una operatività sul conto da parte del soggetto che lo ha aperto. Entro trenta giorni andrà completato il riscontro documentale o chiudere il rapporto.
Le richieste di dati alla clientela si spingeranno fino al profilo patrimoniale e professionale, all'origine dei fondi utilizzati nelle transazioni, alle relazioni d'affari e professionali. Ciò senza che ci si debba trasformare in "investigatori"; il cliente potrà rifiutarsi di fornire le informazioni richieste, ma ciò porterà l'istituto a negargli l'inizio della relazione o l'operazione occasionale. Queste ultime rileveranno se superiori ai 15mila euro.
Le informazioni sulla clientela andranno sempre aggiornate; è a carico dell'intermediario procedere in ogni caso a richieste o ricerche supplementari quando gli risulti che i dati (rilevanti) in suo possesso non siano più attuali. Rafforzate le misure di adeguata verifica nei casi di versamento di contanti, di fondi provenienti dall'estero, dell'utilizzo di forme tecniche che possano favorire l'anonimato (conti aperti a distanza o via internet). Un capitolo a parte è sulla verifica delle banconote, soprattutto dei tagli da 200 e 500 euro: controlli rafforzati sulle operazioni unitarie oltre i 5mila euro messe in atto con versamenti o prelevamenti di contante con queste caratteristiche. Inoltre - riferisce Radiocor - Bankitalia ha disposto sanzioni amministrative pecuniarie per 210mila euro nei confronti di esponenti ed ex esponenti di Deutsche Bank Spa per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni

Banca d'Italia: consultazione pubblica sull'adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio (2 febbraio 2012)

Posted by Agatino Grillo on Ven, 03/02/2012 - 06:53 in

Il 2 febbraio 2012 la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela.
Le disposizioni si aggiungeranno alle norme sull'archivio unico informatico (provvedimento del 23 dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (provvedimento del 10 marzo  2010), completando così la regolamentazione secondaria.

Le nuove regole hanno reso necessario predisporre alcune modifiche del provvedimento relativo all'archivio unico informatico.

I testi delle Istruzioni e del Provvedimento sull'AUI con le modifiche sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso). La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012.
Di seguito i link a tutti i nuovi documenti e il testo completo del comunicato stampa (qui in pdf) della Banca d'Italia.

I nuovi documenti

Fonte: Banca d'Italia
Consultazione sulle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del provvedimento sull'AUI del 23.12.2009

  • Provvedimento sull'adeguata verifica della clientela. Documento per la consultazione (pdf 315 K, 34 pp.)

Consultazione sulle modifiche al Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009

  • Modifiche al Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009. Documento per la consultazione (pdf, 213 K, 16 K)
  • Modifiche alle causali analitiche (All. n.1 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf ,264 K, 21 pp.)
  • Modifiche agli standard tecnici (All. n.2 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione  (pdf, 309 K, 51 pp.)
  • Modifiche alle tabelle dei codici (All. n.3 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf, 119 K, 12)

Il comunicato stampa del 2 febbraio 2012

Consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela  (versione originale in pdf , 34 K, 1 pag.)

Comunicato Stampa
Diffuso a cura del Servizio Segreteria Particolare

Roma, 2 febbraio 2012

La Banca d'Italia avvia in data odierna la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela.

Le disposizioni si aggiungeranno alle norme sull'archivio unico informatico (provvedimento del 23 dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (provvedimento del 10 marzo  2010), completando così la regolamentazione secondaria.

Le nuove regole hanno reso necessario predisporre alcune modifiche  del provvedimento relativo all'archivio unico informatico.

La preparazione  delle nuove disposizioni, laboriosa e complessa, si è avvalsa delle informazioni e valutazioni sull'applicazione del decreto antiriciclaggio fornite dagli intermediari e tiene conto del quadro regolamentare estero, soprattutto degli altri Stati comunitari.

L'obiettivo è fornire una normativa applicativa chiara e organica, che supporti i destinatari nel definire le concrete modalità di adempimento dell'adeguata verifica.

Le disposizioni danno concreta applicazione al principio dell'approccio in base al rischio che richiede ai soggetti vigilati di modulare l'intensità e l'estensione degli adempimenti relativi all'identificazione della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo insito nelle singole fattispecie.

Specifica attenzione viene dedicata all'utilizzo di banconote di grosso taglio (500 e 200 euro): i destinatari sono richiamati ad acquisire più specifiche informazioni (adeguata verifica rafforzata) in caso di operazioni con utilizzo di dette banconote per importi significativi.

Sono state inoltre chiarite le modalità con le quali i destinatari possono avvalersi dell'adeguata verifica effettuata in precedenza sul cliente da soggetti terzi.

Le nuove norme si applicheranno alle operazioni e ai rapporti continuativi in essere alla data di entrata in vigore delle Istruzioni.

I testi delle Istruzioni e del Provvedimento sull'AUI con le modifiche sono pubblicati sul sito della  Banca  d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso). La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012.

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro tale data all'indirizzo di posta elettronica rea.rapporti_autorita@bancaditalia.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura:
"Consultazione pubblica sull'adeguata verifica". 

Banca d’Italia: reti distributive – ruoli della Compliance e dell’Internal Audit (primo febbraio 2012)

Posted by Agatino Grillo on Gio, 02/02/2012 - 06:51 in

Il primo febbraio 2012 Corrado Baldinelli, del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d'Italia, è intervenuto al convegno "Professione Credito - Formazione e Competenze nel nuovo Mercato" organizzato da ABI. Il testo della relazione di Baldinelli è disponibile nei seguenti formati: pdf (versione ufficiale presso il sito della Banca d'Italia 51 K, 9 pp.), mobi, epub, xhtml, doc, odt (versioni a cura di ComplianceNet).
Baldinelli ha in primo luogo ricordato l'iter della riforma delle reti distributive bancarie e rimarcato che con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 la protezione del consumatore entra a pieno titolo tra gli obiettivi istituzionali della Banca d'Italia.
Baldinelli ha poi illustrato il ruolo e i compiti del nuovo "Organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" (OAM) insediato presso la Banca d'Italia che ha funzioni di tenuta degli elenchi (iscrizioni, aggiornamenti, cancellazioni su richiesta) poteri di controllo sugli iscritti, poteri informativi (richiesta di dati e notizie), di accertamento, anche ispettivi, e di intervento (richiamo scritto, sospensione, cancellazione), in presenza di violazioni delle disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione e le altre norme di settore introdotte dalla riforma (come, ad esempio il pagamento dei contributi di iscrizione, l'obbligo di aggiornamento professionale, il rispetto delle incompatibilità o del vincolo di mono-mandato per linea di prodotto degli agenti).
A sua volta, ha ricordato Baldinelli, l'Organismo è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia: "una forma di controllo per molti versi innovativa nel nostro ordinamento: da un lato l'Organismo, essendo esso stesso investito di una funzione pubblica di supervisione, è parte del "circuito" delle Autorità di controllo, con cui dovrà necessariamente instaurare efficaci flussi di comunicazione. Dall'altro, il legislatore ha voluto comunque cautelarsi contro i rischi di malfunzionamento dell'Organismo, subordinandone l'attività alle verifiche della Banca d'Italia e al potere di intervento delle autorità che potrebbero arrivare a disporne lo scioglimento".
In ogni caso la Banca d'Italia mantiene compiti di vigilanza sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi quanto a trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, nonché sui profili regolamentari in materia di antiriciclaggio, i cui controlli saranno svolti dalla Guardia di Finanza.
"I controlli sul rispetto della normativa in materia di trasparenza saranno particolarmente rilevanti" ha sottolineato Baldinelli "la Banca d'Italia potrà chiedere la comunicazione di dati e notizie, la trasmissione di atti e documenti e potrà effettuare ispezioni, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza. In caso di violazioni gravi e ripetute potrà ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco".

Sistema dei controlli, Compliance e Internal Audit

Nella seconda parte del suo intervento Baldinelli ha ricordato che il monitoraggio degli intermediari bancari e finanziari sulle proprie reti distributive è uno dei presidi fondamentali dell'intero sistema dei controlli.
In alcuni casi, specie nel settore della cessione del quinto dello stipendio, "alcune reti di agenti, mediatori e società finanziarie – e, insieme a loro, le banche che hanno fornito la necessaria liquidità - hanno lavorato in modo decisamente poco trasparente e scorretto; elevate sono risultate le provvigioni percepite per il collocamento dei finanziamenti; non venivano rimborsate alla clientela quote rilevanti non maturate in caso di estinzione anticipata. Da tali comportamenti deriva la necessità di ristorare la clientela di quanto indebitamente introitato. La Banca d'Italia ha agito, là dove ha rinvenuto fenomeni anomali, con la necessaria severità e in tale direzione continuerà ad agire. È questo un punto che la Vigilanza ribadisce in modo fermo".
Baldinelli ricorda a riguardo che già il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti richiede, tra l'altro, di adottare procedure interne (cfr. Sez. XI) volte a:

  • evitare che la clientela venga indirizzata verso operazioni incoerenti con le rispettive esigenze finanziarie;
  • assicurare standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o in più fasi della commercializzazione, intervengano soggetti estranei alla propria organizzazione aziendale.

In ossequio a tali principi, le banche devono adottare procedure interne per verificare che i soggetti interposti di cui si avvalgono per la distribuzione, a qualsiasi titolo, operino secondo elevati standard di correttezza.

"È necessario un attento presidio e un costante monitoraggio delle reti terze da parte della funzione di compliance; per accertare l'efficacia del sistema dei controlli, l'internal audit è chiamato ad estendere le proprie verifiche a un campione significativo e diversificato di clientela servita dalla rete esterna, sulla base delle risultanze di indicatori raccolti dalle verifiche a distanza.
Le banche sono, dunque, chiamate ad assumere maggiori responsabilità nella commercializzazione e nella gestione delle operazioni di prestito. Le nuove disposizioni consentono di circoscrivere la catena distributiva a mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria; a questi ultimi potranno essere attribuiti mandati anche per la conclusione dei contratti, senza la necessità di interporre una società finanziaria".

Maurizio Arena: "I reati in materia di diritto d’autore" (primo febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Mer, 01/02/2012 - 13:00 in

Maurizio Arena

di Maurizio Arena, avvocato, curatore del sito http://www.reatisocietari.it/

Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it;
versione online su http://www.compliancenet.it/content/collegio-sindacale-con-funzioni-di-o... e su http://www.compliance-normativa.it/article/collegio-sindacale-con-funzio..., data di pubblicazione: 4 dicembre 2011

Articolo disponibile nelle versioni: mobi, epub, pdf, xhtml, doc, odt 

Premessa

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lg. 231 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).
La corresponsabilizzazione dell'ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa.
Il nuovo articolo 25-novies prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.
In questo articolo verranno analizzati le fattispecie previste dal nuovo articolo 25 novies.

Art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 (nota 1)

Delle numerose norme contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo la lettera a) bis del primo comma e il terzo comma dell'articolo.
Il primo delitto, introdotto dalla legge n. 43 del 2005, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.
In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
L'inserimento del delitto nel d.lg. n. 231 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.
Le aziende che operano nel settore, se vorranno contenere il rischio di tale reato, dovranno predisporre controlli più accurati sui contenuti che "transitano" sui propri server. Ciò, a stretto rigore, anche qualora siano gli utenti stessi a "postare" i contenuti direttamente e senza filtro preventivo del gestore (si pensi al sistema di funzionamento di youtube); anche in questi casi si potrebbe configurare un responsabilità per la società, che non si è organizzata per prevenire tale rischio di reato.
Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse  su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Art. 171-bis (nota 2)

La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE,   ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

Banca d'Italia: Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (11° aggiornamento del 31 gennaio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Mer, 01/02/2012 - 09:51 in

Il 31 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato le  "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 11° aggiornamento del 31 gennaio 2012" (qui il testo in pdf, 557 K , 22 pp.)

L'aggiornamento riguarda in particolare la valutazione dei rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali.

In dettaglio (pag. 19 del testo):

"La banca valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando  coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, comma 2-quinquies e 2- sexies del  TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in  materia di trasparenza,  correttezza dei comportamenti (art. 6, comma 2, del TUF)  e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, comma 2-bis , lett. l del TUF).
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia  pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale  della banca e del gruppo bancario. In tale ambito, la Banca d'Italia tiene conto di  tutte le seguenti condizioni:
a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza non scende al disotto del  requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla  Banca d'Italia (1);
b) l'operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l'adeguatezza della posizione di liquidità.
In ogni caso la Banca d'Italia può chiedere che gli strumenti da  rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno  equivalente. o che l'eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della  componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve)".

Nota 1) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.

CLUSIT: Newsletter 31 gennaio 2012

Posted by Manlio Torquato on Mer, 01/02/2012 - 09:14 in

Fonte: CLUSIT ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA (pdf)

|=============INDICE==============
| 1. Nuovi soci
| 2. Security Summit 2012 - i Keynote Speakers
| 3. Notizie dal blog
| 4. Notizie e segnalazioni dai soci
| 5. Eventi sicurezza
|=================================
Di seguito una sintesi della notizia sul "Security Summit 2012"

Security Summit 2012 - i Keynote Speakers

Il Summit di Milano si aprirà il 20 marzo con l'intervento a quattro mani di Marco Vignati e Mariam Hayryan, due ricercatori di MELANI, una struttura che opera all'interno del servizio di Intelligence della Confederazione Svizzera.
Mauro Vignati si è occupato di criminalità nel cyberspazio e sicurezza dell'informazione da una decina di anni. Nel 2003 ha iniziato a lavorare per lo SCOCI, il Servizio di coordinazione per la lotta alla criminalità su Internet dell'Ufficio federale di polizia in Svizzera. Qui si è occupato soprattutto di pedo-pornografia, sviluppando metodologie di ricerca online. Sul finire del 2004 ha integrato la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI. Ciò gli ha permesso di lavorare nell'ambito della sicurezza dello Stato, trattando molteplici casi di cyber-spionaggio.
Mariam Hayryan ha studiato diritto e scienze politiche all'Università Francese in Armenia ed ha seguito un periodo di formazione professionale nella capitale Yerevan, presso l'Associazione armena per le pubbliche relazioni. Nel 2011 ha ottenuto un master in scienze della comunicazione
all'Università della Svizzera Italiana. Dal 2010 lavora come consulente per MELANI, specializzandosi nell'analisi della cybercriminalità di origine russofona.
(…)
La seconda giornata, il 21 marzo, inizierà con l'intervento di Joe McCray, grande esperto in materia di penetration test e sicurezza aziendale.  Joe McCray è un veterano dell'Air Force e si occupa di security da oltre 10 anni. Ha partecipato a oltre 150 penetration test di alto livello, e nell'hacking ha raggiunto alcuni risultati importanti, che può condividere con le sue classi.

La terza giornata, il 22 marzo, vedrà l'intervento di Jart Armin, esperto ed analista di fama internazionale in operazioni di lotta alla criminalità informatica (cybercrime), di SIGINT (Intelligence Communication or Signal Intelligence) e di sicurezza informatica (cybersecurity). 

Leggi il testo integrale della Newsletter sul sito CLUSIT  (pdf)

Articoli collegati

Ranieri Razzante a Mattino 5 di Canale5 intervistato sul tema dei "Compro Oro" (30 gennaio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Mar, 31/01/2012 - 21:41 in

Ranieri Razzante a Canale5

Fonte: AIRA

Ranieri Razzante, presidente di AIRA, è intervenuto alla trasmissione "Mattino 5" su Canale5 del 30 gennaio 2012 sul tema dei "Compro ORO" (qui il video dal sito AIRA, 17 minuti circa).

L'intera trasmissione (1 ora e mezza circa) è visibile in alta definizione sul sito Mediaset.

Altri interventi in audio video di Ranieri Razzante

Altri video su ComplianceNet

Guardia di Finanza: lotta alle mafie, al riciclaggio, all’usura e corruzione – bilancio 2011 (30 gennaio 2012)

Posted by Agatino Grillo on Mar, 31/01/2012 - 15:37 in

L'Ufficio Stampa della Guardia di Finanza ha reso noto i risultati delle azioni intraprese nel corso del 2011 non solo nel contrasto all'evasione fiscale ma anche per quel che riguarda la lotta alle mafie, al riciclaggio  di denaro sporco, all'usura, ai traffici di droga.
Un video accompagna il comunicato stampa.
Il testo completo del comunicato stampa è disponibile in formato pdf (versione ufficiale a cura della Guardia di Finanza), mobi, epub, xhtml, doc, odt (questi ultimi a cura di www.ComplianeNet.it).
Di seguito una sintesi del comunicato con i dati relativi alle azioni di contrasto per riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura.

La Guardia di Finanza è anche lotta alle mafie, al riciclaggio di denaro sporco, all'usura

  • 3 miliardi di euro sequestrati alle mafie. Concluse indagini patrimoniali nei confronti di 8.500 soggetti in "odore di mafia" (di cui quasi la metà al centro-nord e all'estero);
  • oltre 1.000 denunciati per riciclaggio;
  • denunciati 536 usurai;
  • arrestate 510 persone per reati societari, fallimentari, bancari, finanziari;
  • sequestrate oltre 20 tonnellate di droga e 280 tonnellate di sigarette.

Nell'era della globalizzazione, la criminalità economica e finanziaria è entrata nei mercati dei prodotti finanziari e delle merci, ha creato imprese multinazionali, utilizza i paradisi fiscali per finalità di riciclaggio e di evasione, e le frodi fiscali, anche internazionali, costituiscono spesso il mezzo per legittimare la formazione dei capitali illeciti. Manifestazioni di illegalità, queste, che la Guardia di Finanza conosce bene ed è in grado di approfondire e contrastare a 360 gradi, muovendosi su due fronti: da un lato, su quello dell'aggressione delle casseforti della malavita organizzata, con sequestri e confische dei patrimoni illeciti (conti correnti, ville, appartamenti, autovetture, barche etc..); dall'altro, evitando, con attività di prevenzione e di repressione, la costituzione di ricchezze solo apparentemente "pulite".

Sul versante  delle investigazioni  antiriciclaggio, sono stati denunciati  1.540  soggetti e sequestrati importi o valori per circa 1 miliardo e mezzo di euro. Sono oltre 9.000 le segnalazioni per operazioni finanziarie sospette, approfondite dalle Fiamme Gialle nel 2011. È proprio dallo sviluppo di una di queste segnalazioni che le Fiamme Gialle sono arrivate a sequestrare al clan mafioso di Brancaccio, nel novembre 2011, beni e attività commerciali per 34 milioni di euro.

Le indagini a contrasto dei reati bancari, finanziari, societari e fallimentari hanno portato alla denuncia di 4.453 persone   (di cui 510 arrestate), con il sequestro di oltre 413 milioni di euro di beni e disponibilità finanziarie. Tra le indagini condotte dalle Fiamme Gialle, quella nota ai media nei confronti del "Madoff dei Parioli" che aveva truffato 170 milioni di euro.
Sempre nel 2011 sono stati denunciati 536 usurai (di cui 142 arrestati) ai quali sono stati sequestrati beni e disponibilità per oltre 25 milioni di euro.

 

Privacy: rassegna web speciale "abrogazione DPS" (30 gennaio 2012)

Posted by Panfilo Marcelli on Mar, 31/01/2012 - 05:51 in

Premessa

Il governo Monti nella riunione del 27 gennaio 2012 ha approvato il cosiddetto decreto "Semplifica Italia" che contiene al suo interno, tra l'altro, alcune misure di "semplificazione in materia di dati personali"; in particolare (vedi slide di presentazione in pdf, pag. 13) è "eliminato l'obbligo di predisporre e aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) che, oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rappresenta un adempimento meramente superfluo. Restano comunque ferme le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il risparmio stimato per le PMI è di circa 313 milioni di euro all'anno".
Premesso che il riferimento alle PMI è probabilmente un refuso e che il giudizio sulla superfluità del DPS è forse ingeneroso va (ovviamente) rimarcato che "restano comunque ferme le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente".
In attesa di leggere il testo definitivo del provvedimento (che entra immediatamente in vigore ma deve comunque essere approvato definitivamente dal Parlamento) ecco una breve rassegna web sull'argomento.

Rassegna web - abrogazione DPS