UIF: bozza di articolato per attribuire rilevanza penale all'autoriciclaggio (28 giugno 2011)
Il 28 giugno 2011 Giovanni Castaldi, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha testimoniato sull'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere. Il testo della testimonianza di Castaldi è disponibile sul sito di Bankit in formato pdf (587 K, 52 pp.). Nel corso dell'audizione il direttore dell'UIF ha presentato una bozza di articolato per attribuire rilevanza penale all'autoriciclaggio; la proposta di UIF prevede di punire l'autoriciclaggio ma in misura minore rispetto al riciclaggio.
Di seguito il testo completo dell'articolato sull'autoriciclaggio.
Reato di autoriciclaggio: schema di articolato
1. L'art. 648-bis del codice penale punisce la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione al denaro, ai beni o alle altre utilità altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (reato di riciclaggio).
Per la configurazione del delitto di riciclaggio è necessario che il soggetto responsabile non abbia commesso o comunque partecipato alla commissione del reato presupposto (2).
Il nostro ordinamento non punisce, infatti, l'ipotesi del cd.
"autoriciclaggio", cioè la condotta posta in essere da chi ha commesso o concorso alla commissione del reato presupposto del riciclaggio (3).
Quest'ultima condotta è stata considerata dal legislatore un post factum non punibile, cioè un normale sviluppo della condotta precedente, attraverso la quale il soggetto agente consegue i vantaggi perseguiti con il reato ovvero ne mette al sicuro i frutti.
L'esclusione della punizione penale dell'autoriciclaggio si basa sul concetto di consunzione:
la repressione del fatto antecedente esaurirebbe il disvalore complessivo e il relativo bisogno di sanzione da parte dell'ordinamento, dal momento che il fatto successivo, seppur consistente in operazioni di occultamento o trasformazione dei proventi illeciti, rappresenterebbe solo un normale sviluppo della condotta precedente; pertanto, il fatto successivo non sarebbe autonomamente punibile.
2. Tale scelta dell'ordinamento italiano costituisce una delle cause di inefficacia della repressione penale del riciclaggio.
In sede processuale, infatti, è necessario dimostrare la consapevolezza della illecita origine del denaro "sostituito o trasferito" e la contestuale estraneità dell'agente alla commissione del reato da cui lo stesso denaro proviene.
Inoltre, tenuto conto che la sanzione edittale prevista per il reato di riciclaggio è normalmente più elevata rispetto a quella del reato presupposto, risulta "conveniente"
per il soggetto inquisito sostenere di aver (anche)
concorso nel reato presupposto al fine di escludere l'imputazione per riciclaggio.
Il limitato numero delle pronunce in materia di riciclaggio, tra l'altro, ha generato ricorrenti rilievi critici sull'intero apparato di prevenzione del riciclaggio, senza tener conto delle numerose ipotesi di commissione di altri illeciti desunte dalle segnalazioni di operazioni sospette.
3. Anche alla luce di tali circostanze, da tempo si discute nel nostro Paese in merito all'esigenza di pervenire alla punizione penale dell'autoriciclaggio.
In tal senso depongono, da un lato, l'esperienza positivamente maturata in altri paesi, dall'altro, l'introduzione di una nozione di riciclaggio che comprende anche l'autoriciclaggio nella disciplina amministrativa di prevenzione contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2007.
A livello comparato emerge che alcuni paesi di civil law seguono l'impostazione italiana, mentre di solito l'autoriciclaggio è punito nei paesi di common law (4).
In particolare, gli Stati Uniti puniscono da tempo l'autore del reato presupposto che ricicla i proventi dell'attività illecita da lui stesso compiuta, così come la Svizzera, la Germania, il Regno Unito la Spagna e il Portogallo.
Di recente anche la Francia ha deciso di inserire tale reato nel proprio ordinamento, ritenendo che il bene leso dal reato di riciclaggio, identificato nell'integrità del sistema economico-finanziario legale, sia sempre diverso dal bene leso dal reato presupposto e che, pertanto, le due condotte siano entrambe meritevoli di autonomo rilievo penale.
A livello nazionale, il d.lgs. n. 231 del 2007 ha introdotto una nozione cd. amministrativa di riciclaggio, basata sull'elencazione di condotte che rilevano anche in caso di coincidenza tra autore del riciclaggio e autore del reato presupposto (5); la nozione amministrativa di riciclaggio comprende, quindi, anche l'attività di auto-riciclaggio, particolarmente frequente nelle violazioni fiscali di rilevanza penale.
La rilevanza ai fini amministrativi dell'auto-riciclaggio amplia, in modo anche considerevole, la gamma di operazioni segnalabili come "sospette" dagli operatori e trova giustificazione nell'esigenza di assicurare la massima operatività della disciplina di prevenzione del riciclaggio, favorendo la maggiore collaborazione degli operatori economici per i quali poteva risultare eccessivamente oneroso dover cogliere la distinzione tra auto-riciclaggio e riciclaggio ai fini dell'attivazione o meno dell'obbligo di segnalazione, se solo si considera che solitamente il confine tra il riciclaggio e il concorso nel delitto presupposto appare impercettibile.
4. A favore della "penalizzazione" dell'auto-riciclaggio si è espresso anche il Governatore della Banca d'Italia, auspicando peraltro una formulazione normativa che -in linea con gli orientamenti degli altri ordinamenti -consenta di proporzionare l'entità della pena all'effettiva gravità o pericolosità delle condotte.
Nella "testimonianza" resa alle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica il 15 luglio 2008, il Governatore – nell'affermare che la punizione dell'auto-riciclaggio avrebbe consentito di allineare la fattispecie penale alla più ampia nozione amministrativa di riciclaggio -segnalava che "andrebbero comunque ricercate misure che favoriscano la perseguibilità del reato di riciclaggio senza aggravare ingiustificatamente i responsabili di reati di ridotta pericolosità sociale".
In precedenza, nella "testimonianza" resa alla Commissione Antimafia nel giugno del 2007, il Governatore aveva chiarito che "se da un lato la punibilità dell'autoriciclaggio potrebbe garantire un più agevole accertamento probatorio delle fattispecie criminose complesse, dall'altro va considerato che, nell'ipotesi di reati presupposto caratterizzati da un minore grado di offensività, potrebbe determinare un'eccessiva punizione della condotta".
Le considerazioni espresse dal Governatore si basano sull'analisi degli ordinamenti dei principali paesi esteri che accolgono la nozione di autoriciclaggio, dalla quale emerge che l'individuazione di reatipresupposto è circoscritta: a) dal riferimento a un determinato ammontare della pena edittale comminata, funzionale alla qualificazione degli illeciti ritenuti di particolare gravità (es. Svizzera e Australia); b) dall'elencazione per categorie dei reati rilevanti ai fini del riciclaggio (es. Giappone); c) dall'adozione di un approccio cd. misto, in cui viene definita una lista di reati e, con funzione residuale, vengono individuati altri reati secondo un approccio per soglia (es. Portogallo e Grecia).
In pochissimi ordinamenti viene adottato un approccio "all crime".
5. L'approccio auspicato dal Governatore risulta coerente con il principio costituzionale della proporzione tra sanzione penale e rilevanza del valore tutelato dalla norma violata e del carattere rieducativo della pena.
Il richiamo al "principio di offensività" è stato più volte espresso dalla Corte Costituzionale, la quale nella recente pronuncia n. 249 del 2010 ha affermato che "il difetto di proporzione nel trattamento punitivo … priverebbe la pena della sua funzione rieducativa, non potendo il condannato percepirla come strumento utile al suo reinserimento nella società, ma solo ed appunto come una punizione eccedente il grado della propria responsabilità".
L'eccessivo rigore sanzionatorio – derivante dalla sola soppressione della clausola di esordio della formulazione dell'art. 648-bis, con conseguente parificazione della punizione delle condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio -sarebbe tale da integrare una possibile violazione del principio di offensività.
6. Il dibattito sull'opportunità di giungere alla punizione penale dell'autoriciclaggio è da tempo giunto nelle aule parlamentari.
Nel corso dell'attuale legislatura sono state assunte varie iniziative, tra le quali spiccano due disegni di legge presentati al Senato.
Il d.d.l. n. 733-bis (di origine governativa) prevede di modificare l'art. 648 bis attraverso la soppressione nel primo comma della cd clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato")
e l'introduzione di un nuovo quinto comma secondo cui "le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali".
Il d.d.l. n. 1445 prevede invece un nuovo testo dell'art. 648-bis, rubricato riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, secondo cui: "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493".
Il dibattito parlamentare su tali proposte di legge non è mai entrato effettivamente nel vivo.
In linea generale si rileva che la seconda proposta si limita a parificare la punizione per le condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio, mentre la prima tenta (peraltro con una formulazione suscettibile di determinare notevoli problemi applicativi) una distinzione in funzione del diverso grado di offensività delle condotte dedotto dalle finalità perseguite nell'utilizzo dei proventi del crimine.
Da ultimo, la punizione dell'autoriciclaggio è prevista da alcuni emendamenti presentati al cd. "ddl.
anticorruzione" (AS 2156), in discussione al Senato.
7. Alla luce di quanto precede, si illustra, di seguito, una proposta di modifica normativa tesa a soddisfare l'esigenza di attribuire rilevanza penale all'autoriciclaggio calibrando la punizione edittale in funzione della gravità della condotta.
La modifica intende anche superare l'artificiosa distinzione tra reato di riciclaggio (art. 648-bis)
e reato di impiego (art. 648-ter), fonte di notevoli problemi applicativi e di dubbi posti anche dalla dottrina penalistica.
Le condotte, attualmente distinte in due fattispecie di reato, verrebbero pertanto unificate in un'unica fattispecie riassuntiva.
In tale contesto – alla luce dei dubbi avanzati dalla dottrina circa la plurioffensività del reato di riciclaggio -andrebbe anche valutata l'opportunità di collocare la nuova fattispecie non più tra i delitti contro il patrimonio (Titolo XIII) ma in un diverso Titolo del Libro II del codice penale, quale ad esempio quello dei "delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio" (Titolo VIII).
Rispetto alla formulazione vigente, le principali innovazioni presenti nella proposta riguardano:
la soppressione della ripetuta clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato", contemplata in tutte le proposte normative tese alla "penalizzazione" dell'autoriciclaggio;
l'assorbimento della fattispecie di impiego, come detto, con conseguente abrogazione dell'art. 648-ter e modifica della rubrica;
la soppressione del riferimento ai delitti "non colposi" (contenuta nell'attuale art. 648ter), giustificata dalla circostanza che ben difficilmente le attuali figure di reati colposi potrebbero costituire presupposto della condotta di riciclaggio;
il leggero innalzamento della multa, giustificato anche dall'esigenza di arrotondamento all'euro.
La proposta è basata sulla previsione di una pena analoga a quella attuale a carico di chi non concorra alla commissione del reato presupposto, con la riproposizione della circostanza attenuante già vigente (commi 1 e 2) e di una pena inferiore a carico di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto (comma 3).
La formulazione è riportata nella pagina seguente:
"Art. …
(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 2.000
a euro 20.000.
2. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Nei confronti della persona che ha commesso ovvero che ha concorso nel reato presupposto si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000
a euro 10.000.
4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."
Note al testo
2) L'attuale non punibilità di tale condotta nasce dalla formula di apertura "fuori di casi di concorso nel reato" presente all'inizio della formulazione dell'art. 648-bis; ciò implica che l'autore del reato di riciclaggio non deve aver partecipato in alcun modo al reato presupposto e ovviamente non esserne autore.
3) La Convenzione di Strasburgo, del resto, lascia libere le parti contraenti di prevedere che il reato di riciclaggio non si applichi alle persone che hanno commesso il reato principale.
4) Sulla base di tali considerazioni la mancata punizione del reato di autoriciclaggio è stata stigmatizzata (anche se non ha formato oggetto di formale rilievo) in sede di esame dell'adeguatezza della disciplina italiana di prevenzione dal Fondo Monetario Internazionale nel 2005.
5) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, "le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione".
Link utili
- Sito UIF
- Giovanni Castaldi, "L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio", 28 giugno 2011, qui in pdf
Altri interventi di Giovanni Castaldi
- UIF: "Il contrasto del riciclaggio: criticità normative, incertezze applicative" intervento di Giovanni Castaldi (31 marzo 2011)
- UIF: "Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale" – Intervento di Giovanni Castaldi (18 marzo 2011)
- "L’attività della UIF. Risultati e prospettive” intervento di Giovanni Castaldi (18 febbraio 2011)
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- UIF: "L'individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette", intervento di Giovanni Castaldi, 10 giugno 2011
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