Servizi di pagamento: nuova disciplina PSD
Con ritardo, ma anche l’Italia si appresta a recepire la nuova disciplina dei servizi di pagamento prevista dalla Direttiva 2007/64/CE (c.d. Direttiva PSD), che rappresenta la base giuridica del progetto SEPA. Sebbene la Direttiva PSD prevedesse quale termine ultimo di recepimento nei singoli Stati Membri il 1° novembre 2009, in Italia l’iter di recepimento non è ancora concluso.
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in prima lettura, nella seduta del 28 ottobre 2009, la bozza di decreto di recepimento della Direttiva PSD. A tale preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri seguirà l’acquisizione dei pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’approvazione del testo definitivo del decreto di recepimento della Direttiva PSD è atteso per l’inizio del 2010.
Tra le principali novità della nuova disciplina PSD occorre considerare l’introduzione di un nuovo intermediario, gli "istituti di pagamento", che sarà abilitato a prestare servizi di pagamento al pari di banche, istituti di moneta elettronica, uffici postali.
L’introduzione della nuova categoria degli istituti di pagamento potrà avere un duplice effetto positivo in quanto, da un lato, potrà innalzare il livello di concorrenza in materia di servizi di pagamento con i conseguenti e noti vantaggi per gli utenti ed il mercato, dall’altro, potrà ridurre l’utilizzo di denaro contante in relazione ai c.d. micro pagamenti eseguiti ad esempio on line o con il telefono cellulare.
In Italia, gli istituti di pagamento, ai fini della prestazione dei servizi di pagamento, dovranno ottenere una apposita autorizzazione dalla Banca d’Italia ed iscriversi nell’apposito albo che sarà tenuto dalla medesima Autorità di Vigilanza. L’autorizzazione all’esercizio dei servizi di pagamento sarà subordinata alla sussistenza di specifici requisiti patrimoniali ed organizzativi, quali, ad esempio, l’adozione della forma di società di capitali, il versamento del capitale minimo che sarà indicato da Banca d’Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato, la presentazione di un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, nonché il possesso di specifici requisiti per i titolari di partecipazioni rilevanti e gli esponenti aziendali. Appare opportuno notare come Banca d’Italia possa autorizzare la prestazione di servizi di pagamento anche da parte di soggetti che, oltre a servizi di pagamento, svolgano ulteriori attività imprenditoriali, ciò sempre che sia costituito un patrimonio destinato all’attività connessa ai servizi di pagamento.
Ulteriori e sostanziali novità sono poi previste nei rapporti tra banche e clienti relativi a servizi di pagamento. In attesa che Banca d’Italia declini compiutamente e nel dettaglio gli oneri di trasparenza che dovranno essere rispettati in relazione ai servizi di pagamento, sin da ora si nota come la nuova disciplina PSD avrà rilevanti impatti in relazione ai limiti alle spese applicabili ai clienti ed alla rigida fissazione della tempistica di esecuzione di ordini di pagamento, data valuta e data disponibilità.
In particolare, la banca che interviene per conto del cliente pagatore è chiamata ad assicurare che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento, l’importo dell’operazione sia accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012, banca e cliente possono convenire contrattualmente un termine comunque non superiore a tre giornate operative. Sempre fino al 1° gennaio 2012, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il predetto termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. La Banca del beneficiario, dal canto suo, deve assicurare al suo cliente quale data valuta e data disponibilità la stessa data in cui l’importo è accreditato sul proprio conto. Sono destinati a scomparire, quindi, i fenomeni tipicamente italiani di antergazione della valuta e di oneri impliciti a carico del cliente in ragione del differimento della data valuta e della data disponibilità per il beneficiario.
In relazione alle accresciute responsabilità delle banche, occorre in primo luogo evidenziare che, nelle ipotesi di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, il cliente può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla propria banca secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
Vi è, poi, una specifica disciplina in relazione alle ipotesi di smarrimento, furto o utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento quali, ad esempio, carte bancomat o carte di credito.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la relativa comunicazione effettuata alla propria banca o intermediario.
Prima della suddetta comunicazione, salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, lo stesso cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi a lui applicabili in relazione al corretto utilizzo dello strumento di pagamento ed alla comunicazione di perdita, furto o avvenuto smarrimento, con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro.
Avv. Fabio Civale (fabio.civale@zitielloassociati.it)
Chi è Fabio Civale?
Nato a Salerno il 10 luglio 1976. laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1999. Iscritto all'Albo degli avvocati di Milano dal 4 dicembre 2003.
Nell'ambito del diritto del mercato finanziario, presta attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di intermediazione finanziaria, bancaria ed assicurativa, prestazione dei servizi di investimento ed accessori, gestione collettiva del risparmio, offerta fuori sede, organizzazione e gestione delle reti di vendita, nonché in materia di antiriciclaggio.
Partecipa in qualità di relatore a convegni sui mercati finanziari, master post laurea e seminari ed è autore di pubblicazioni in materia di diritto dei mercati finanziari e diritto bancario.
Tratto da: http://www.zitielloassociati.it/studioProfessionistiCivale.html
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