Segnalazioni di operazioni sospette con elementi oggettivi (Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2012)
Testo online in TGCom
di Valerio Stroppa
La segnalazione di operazioni sospette presuppone l'esistenza di elementi oggettivi che inducano il funzionario di banca a convincersi dell'illecita provenienza del denaro. In assenza di tali requisiti, la mancata comunicazione non è passibile delle sanzioni previste dalle norme antiriciclaggio. Ad affermarlo è un tribunale civile di primo grado del Friuli-Venezia Giulia con una sentenza depositata il 14 febbraio 2012, che costituisce una delle poche pronunce registrate in materia. La controversia vedeva un istituto di credito opporsi al ministero dell'economia per una sanzione amministrativa applicata per violazione dell'articolo 3, comma 1 del dl n. 143/1991. La disposizione, abrogata dal dlgs n. 231/2007 (che ha riscritto la normativa antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie), disciplinava l'obbligo di segnalazione delle operazioni bancarie sospette (Sos). La banca adiva il giudice sostenendo che le operazioni non fossero accompagnate «da alcun elemento oggettivo» tale da far nascere nel funzionario addetto il sentore che i movimenti finanziari derivassero da fattispecie di reato. Il Mineconomia riteneva invece che tale elemento non fosse necessario per far scattare la sanzione. Nel caso in esame, infatti, la natura dubbia dell'operazione derivava dalla «distrazione dei conti aziendali» e dal versamento «su un conto intestato a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare ed estranee alla società».
La tesi del ricorrente viene pienamente accolta dal giudice monocratico.
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