Resoconto del convegno: "Le nuove regole della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"
Il 12 maggio 2009 presso la "Libera Università San Pio V" di Roma si è svolto il convegno dal titolo "Le nuove regole in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", organizzato da Res Consulting Group. La giornata di studio ha fornito indicazioni e spunti utili alla valutazione del testo di revisione della disciplina sulla trasparenza e delle condizioni contrattuali per la clientela bancaria che, da marzo 2009, è in fase di consultazione pubblica e che andrà a sostituire quello già in vigore dal 2003.
Agenda della giornata
- Saluti della Facoltà
- Introduzione a cura del dott. Gianluca Puccinelli, Amministratore Delegato RES
- Evoluzione e disciplina delle regole di condotta dell’attività bancaria e finanziaria, Avv. Prof. Cristiano Iurilli, Libera Università San Pio V
- Intervento Dott.ssa Donata Monti, Responsabile rapporti con le Organizzazioni dei Consumatori, Abi
- Le vigenti regole di correttezza nelle relazioni tra cliente ed intermediario: obblighi e rimedi, Prof.Avv. Aurelio Gentili, Università degli Studi di Roma Tre
- Le linee guida della nuova disciplina, Dott. Riccardo Basso, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Banca d’Italia
- Il diritto della banca all’esercizio dello jus variandi e le legittime aspettative del cliente, Prof. Avv. Pietro Sirena, Università degli Studi di Siena
- La trasparenza nei servizi finanziari alla luce della normativa MiFID, Dott. Marcello Fumagalli, Unione Fiduciaria SpA
Introduzione a cura del dott. Gianluca Puccinelli, Amministratore Delegato RES
La nuova disposizione di Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, che sostituirà la precedente in vigore dal 2003, è stata ideata con l’obiettivo di creare un testo unico sulla trasparenza che possa semplificare il rapporto banca-cliente con un rafforzamento del soggetto più debole ed una maggiore comparabilità delle condizioni che gli istituti pongono in essere e successivamente offrono. Nello specifico le nuove regole prevedono una notevole semplificazione della documentazione predisposta dagli intermediari, la previsione di schemi standard per prodotti (conti correnti e mutui offerti ai consumatori) e l’utilizzo di indicatori sintetici di costo.
Evoluzione e disciplina delle regole di condotta dell’attività bancaria e finanziaria, Avv. Prof. Cristiano Iurilli, Libera Università San Pio V
La trasparenza è un elemento rilevante nell’intermediazione bancaria. In passato l’attività informativa degli intermediari è stata inadeguata: sono stati spesso utilizzati standard legati più a vantaggi eventuali per la banca piuttosto che per il cliente. Un informazione per definirsi chiara e trasparente, oltre che completa, non deve essere né tardiva né parziale. Nell’intermediazione si dovrebbero ripresentare regole di base per la trasparenza ed il flusso di informazioni previste dal TUF dovrebbe effettivamente essere a favore della clientela e non utile alla sola elusione di ciò che concerne i rapporti con la stessa.
Intervento Dott.ssa Donata Monti, Responsabile rapporti con le Organizzazioni dei Consumatori, Abi
L’analisi della Dott.ssa Monti si è concentrata sugli elementi di novità che emergono dal nuovo testo in studio. Innanzitutto viene ribadito il principio della correttezza come una richiesta non solo di trasparenza, ma anche di una vera e propria alfabetizzazione del cliente; non a caso ci sono varie definizioni del cliente che comportano una difficile segmentazione.
Il testo crea principalmente tre tipologie di cliente e ogni tipologia va raggiunta con un linguaggio adeguato. Gli ulteriori principi enunciati sono quelli dell’adeguatezza (simile a ciò che è stato previsto nella MifID) e dell’autoregolamentazione.
Le vigenti regole di correttezza nelle relazioni tra cliente ed intermediario: obblighi e rimedi, Prof. Avv. Aurelio Gentili, Università degli Studi di Roma Tre
Dopo l’analisi e l’excursus storico-normativo l’attenzione si è spostata sulle vigenti regole di correttezza nelle relazioni con il cliente. I contraenti definiti "deboli" devono essere messi nella condizione di poter scegliere in modo opportuno in quanto difficilmente, in caso contrario, la scelta e la valutazione del conseguente rischio viene compiuta autonomamente. Affinché la scelta sia razionale la legge mette a disposizione la competenza degli intermediari finanziari da vari punti di vista:
- informativo: obbligo di fornire informazioni appropriate per comprendere la natura e i rischi del rapporto;
- propositivo: creare strategie di investimento, avvertenze e raffronti tra caratteristiche e rischi dei diversi strumenti;
- ausiliare e consulenziale.
Le linee guida della nuova disciplina, Dott. Riccardo Basso, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Banca d’Italia
Il Dott. Riccardo Basso ha dettagliatamente enunciato i contenuti e gli obiettivi della normativa in consultazione. Il termine ultimo per presentare osservazioni a riguardo è stato fissato per il 17 maggio 2009.
La revisione riguarda la disciplina sulla trasparenza dei prodotti bancari e finanziari in attuazione del Titolo IV del TUB e della delibera CICR del 4 marzo 2009. L’ambito di applicazione è circoscritto ai servizi bancari e finanziari anche nei casi di commercio elettronico e commissione a distanza. Le motivazioni che hanno spinto la Banca d’Italia ad intervenire sono:
- eccessiva quantità di informazioni e mancanza di chiarezza degli intermediari;
- elevato tecnicismo;
- eccessivo utilizzo di documenti contabili (l’utilizzo di internet non è ancora ottimale);
- nessuna regola che richieda all’intermediario di organizzarsi in modo da assicurare rapporti con la clientela trasparenti e corretti.
A queste motivazione vanno aggiunte quelle di carattere esterno come ad esempio: la maggiore diversificazione dei prodotti offerti, la crescente difficoltà dei clienti a comprendere e comparare le offerte, lo sviluppo dell’autoregolamentazione.
Le linee generali prevedono la graduazione delle norme a seconda del servizio e delle clientela: norme più dettagliate per i clienti retail, norme di principio per gli altri ed un
impiego maggiore di indicatori sintetici di costo.
I documenti da predisporre:
- Documento sui diritti e Guide: attualmente è redatto dagli intermediari, verrà ora predisposto in base a modelli prestabiliti a cura della Banca d’Italia e differenziato sulla base dei diversi canali di commercializzazione
- Foglio informativo
- Documento di sintesi: sarà standardizzato e con clausole alleggerite
- Consegna della copia del contratto
- Contratto: la consegna del contratto e del documento di sintesi sarà gratuita e non potrà più essere chiesto un rimborso. Sarà chiarito il caso di stipula in via elettronica
- Informativa periodica: la novità risiede nel riepilogo delle spese dell’anno.
Il diritto della banca all’esercizio dello jus variandi e le legittime aspettative del cliente, Prof. Avv. Pietro Sirena, Università degli Studi di Siena
Il problema dalla trasparenza implica una necessaria riflessione sullo jus variandi, ossia sulla possibilità che possa essere modificato unilateralmente il contenuto della volontà negoziale. La novità legislativa prevede che lo ius variandi non venga esercitato arbitrariamente, ma solo in presenza di un "giustificato motivo".
La circolare del 21/02/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico a firma del Direttore Generale Lirosi ne chiarisce a tale scopo il significato: "in relazione al contenuto minimo della nozione di “giustificato motivo”, questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)
Peraltro, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica
unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base".
La trasparenza nei servizi finanziari alla luce della normativa MiFID, Dott. Marcello Fumagalli, Unione Fiduciaria SpA
La prima parte dei lavori si è conclusa con una panoramica della disciplina che regola i servizi finanziari. La trasparenza nei mercati finanziari, come noto, è un argomento tralasciato da Banca d’Italia ai sensi dell’art.6 comma 2 del TUF: il compito legislativo spetta alla Consob che, sentita la Banca d'Italia, e tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza.
Il riferimento normativo è il Regolamento Intermediari n.16190 del 29.10.2007 e per ciò che riguarda la trasparenza, dagli articoli:
- art.31 informazioni sugli strumenti finanziari
- art.32 Informazioni su costi e oneri
- art.34 Modalità e termini delle informazioni
- art.37 Contratti
- art.53 Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli
- art.55 Obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali.
Tavola rotonda
Nella seconda parte dei lavori è stata predisposta una tavola rotonda moderata dall’Avv. Marco Marianello che ha affrontato e dibattuto le argomentazioni emerse nella prima parte della giornata con la partecipazione di esponenti dell’Antitrust, organizzazioni per la difesa dei consumatori, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, banche e istituzioni finanziarie tra cui:
- Dott.ssa Rosella Creatini, Autorità Garante della concorrenza e del mercato
- Avv. Andrea Ciani, Assocred - civiltà e finanza
- Dott. Fabio Picciolini, Segretario nazionale ADICONSUM
- Avv. Anna Clementi, Avvocati Giusconsumeristi Italiani, area bancaria e finanziaria
- Dott. Antonio Longo, Presidente Movimento Difesa del Cittadino, MDC
- Dott. Giulio Pizzi, Direttore Generale BCC Ronciglione
- Dott. Antonio Clemente, Direttore Generale Gruppo Effegi
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