D.Lgs. n. 231/07: novità per gli assegni bancari e postali
Cambiamenti già in vigore dal 29 dicembre 2007
Con l’entrata in vigore il 29 dicembre 2007 del D. Lgs. n. 231/07, la normativa sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha posto gli operatori finanziari di fronte ad una serie di cambiamenti.
I destinatari di tale decreto:
- intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria,
- professionisti,
- revisori contabili
- gli operatori che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, di:
- recupero crediti per conto terzi,
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,
- trasporto di denaro contante, titolo o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate,
- gestione di case da gioco,
- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro,
- agenzia di affari in mediazione immobiliare
devono porsi in un’ottica di collaborazione attiva, nel senso che devono adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazioni per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Questi obblighi verranno assolti in base alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.
Novità dal 30 aprile 2008
In particolare, dal 30 aprile 2008 per le banche, per Poste italiane S.p.A. e per gli istituti di moneta elettronica entrano in vigore le nuove norme sugli assegni, sui titoli al portatore e sull’utilizzo del contante.
In tema di assegni bancari e postali, i clienti si troveranno di fronte ad una prima grande novità: "I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità" (art. 49, 4 co.).
I clienti, tuttavia, possono richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ma, in tal caso, per ciascun modulo rilasciato è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
Inoltre, ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
La norma è molto precisa su tale materia, infatti, prevede che gli assegni bancari e postali emessi per un importo pari o superiore a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, mentre il loro rilascio per un importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, sempre per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
Altri articoli sull'antiriciclaggio in questo sito
- Decreto Legislativo n. 231 del 2007
- D.Lgs. 231/07 – chiarimenti del MEF sulle "limitazioni all’uso del contante e titolo al portatore" (articolo 49)
Link
- Ministero Economia
- pagina dedicate all’antiriciclaggio
- normativa di riferimento per l’antiriciclaggio
- Il testo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della III Direttiva CE antiriciclaggio (pdf , 341 K)
- Nota di chiarimenti al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (pdf, 65 K)
- L'Ufficio Italiano dei Cambi in Banca d'Italia
- Onu in Italia
- The Financial Action Task Force (FATF)
Chi è Roberta Maffia?
L'avvocato Roberta Maffia si occupa di problematiche relative all'antiriciclaggio ed al contrasto del crimine informatico in particolare nell'ambito degli intermediari finanziari. Può essere contattata via emai: roberta.maffia@gmail.com
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