Quali obblighi per i professionisti
(Per gentile concessione di AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) pubblichiamo il presente articolo già apparso nello "speciale antiriciclaggio" su Azienda Banca numero 137 (dicembre 2008). L'articolo è stato scritto da Alessandra Sabatini, Ius Consulting)
La cosiddetta III Direttiva Antiriciclaggio è stata recepita dall’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo n. 231 del novembre 2007: per una categoria considerata fortemente a rischio come quella dei liberi professionisti si richiede di collaborare con gli organi investigativi
È convinzione comune che i liberi professionisti - anch’essi destinatari degli obblighi antiriciclaggio e poiché destinatari di tali obblighi - debbano trasformarsi in una sorta di “agenti segreti”, messi alle calcagna dei loro clienti, decisi a investigare sulle operazioni da loro compiute e pronti a dare tempestiva comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio. Si tratta di una visione un po’ troppo “cinematografica” che deve essere sfatata. Al libero professionista è richiesta “semplicemente” (e con tale avverbio non si vuole intendere “facilmente”) una collaborazione con gli organi investigativi e non una sostituzione a questi. Con gli anni, si è visto che il riciclatore tende all’utilizzo di canali nuovi per il “lavaggio” di denaro e i liberi professionisti sono un tramite, una categoria considerata fortemente a rischio. Revisori, contabili esterni, consulenti tributari, ad esempio, in ragione della loro attività volta alla verifica dello stato patrimoniale o finanziario di un soggetto o società, hanno la possibilità di effettuare un competente “screening” delle singole transazioni sospette e andare così ad aiutare l’attività di prevenzione dal riciclaggio. Da ciò deriva la scelta di adibire a “controlli” le categorie professionali. Il riciclaggio non è un reato che permette disattenzioni e sviste, distrazioni e buchi normativi e noi non possiamo farci trovare impreparati. Ed è per tale motivo che il nostro Paese si è adoperato a recepire repentinamente la c.d. III Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE), portando alla luce, nel novembre del 2007, il d. lgs n. 231.
I contenuti del decreto
Il decreto legislativo introduce una serie di misure destinate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: appare lampante il mutamento dell’approccio complessivo. Si parla, infatti, non solo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco ma anche di contrasto delle azioni di raccolta di beni o di denaro pulito aventi lo scopo di finanziare il terrorismo. Agli articoli 12 e 13 di tale nuovo strumento normativo figurano i liberi professionisti. Questi, come nella vecchia normativa, sono soggetti:
- agli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- agli obblighi di conservazione e registrazione delle informazioni;
- agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta.
In riferimento all’obbligo di adeguata verifica della clientela, è da specificare che tale obbligo non sostituisce quello di identificazione della normativa previgente, ma va a inglobarlo. Unica differenza la si riscontra nel fatto che mentre l’identificazione si riassumeva (e si riassume) nell’acquisizione “anagrafica” dei dati del cliente, l’adeguata verifica mira ad arrivare allo scopo dell’operazione. Tale obbligo si applica nei seguenti casi:
- quando la prestazione professionale ha come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15mila euro;
- quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione, o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate. Tale caso, però, non può essere applicato ai revisori contabili poiché non esistono casi particolari legati alla loro operatività inerenti alla clientela occasionale oppure operazioni di valore non determinato o non determinabile.
- ogni volta che l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile; ad esempio la costituzione, gestione o amministrazione di enti, società, trust o soggetti giuridici analoghi sono considerate sempre operazioni di valore non determinabile;
- in presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, non considerando soglie, deroghe o esenzioni; in altre parole, qualora ci siano dubbi sulla liceità della provenienza dei fondi;
- in presenza di dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati acquisiti in precedenza per l’identificazione di un cliente.
Le attività di verifica della clientela
L’obbligo di adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:
- identificazione del cliente e verifica dell’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificazione dell’eventuale “titolare effettivo” (una nuova figura introdotta dal decreto) e verifica dell’identità;
- reperimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- monitoraggio costante nel corso della prestazione professionale, attraverso le analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, in modo tale da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali, e del suo profilo di rischio, ponendo maggiore attenzione all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati e le informazioni detenute.
L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta alla presenza del professionista ovvero di un dipendente o collaboratore di quest’ultimo o della società di revisione e del cliente mediante un documento di identità non scaduto, ed è eseguita al momento dell’accettazione dell’incarico. Per l’identificazione di soggetti non comunitari, si procede all’acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno. I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti "dati identificativi":
- per le persone fisiche il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.
I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l’identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio. All’atto della identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. Contestualmente all’identificazione del cliente, è effettuata l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo. È imposta, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Al fine di agevolare l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo, i destinatari di tale obbligo possono ricorrere all’utilizzo di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, possono chiedere ai clienti i dati pertinenti o, comunque, ottenere le informazioni in altro modo. L’obbligo di adeguata verifica della clientela è legato al concetto di risk based approach (approccio basato sul rischio, art. 20 del decreto) cioè l’obbligo di ordinare l’attività di verifica della clientela, commisurandola al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente (profilo soggettivo), rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi (profilo oggettivo). Determinare il profilo di rischio del cliente ha lo scopo di individuare potenziali incoerenze nell’operatività del cliente. Va precisato che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti nonché alla clientela esistente, con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente. In altri termini, si procederà senza alcun dubbio all’operazione in esame all’atto del conferimento della prestazione professionale e, per quella già presente nel portafoglio del professionista, andrà effettuato un controllo che definisca innanzitutto quale categoria andrebbe posta in rilievo. Qualora ci sia impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, i destinatari in questione devono astenersi dal porre in essere o dal continuare la prestazione professionale. L’obbligo di astensione non è tuttavia assoluto. Infatti, nei casi in cui l’astensione non sia possibile in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata o possa ostacolare le indagini, i soggetti obbligati informano la Uif senza indugio dopo aver eseguito l’operazione. Inoltre va ricordato che in base al rischio, più o meno elevato, gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono assumere forme semplificate o rafforzate. Gli obblighi rafforzati (art. 28) vengono applicati ad esempio in relazione a prestazioni professionali con persone politicamente esposte (PEPs). L’istituzione di tali figure costituisce un’altra importante novità apportata dal decreto: si ritengono tali i cittadini di altri stati comunitari o extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
La segnalazione delle operazioni sospette
Gli articoli 41 e seguenti trattano, infine, dell’obbligo più oneroso per i destinatari: segnalare le operazioni sospette. L’importanza e la riconosciuta utilità dell’impianto di segnalazione ha indotto il legislatore a specificare le modalità della segnalazione, prevedendo procedure diversificate a seconda del soggetto obbligato. Per i soggetti in questione, questi trasmettono la segnalazione direttamente all’Uif o agli ordini professionali individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia. Qualora il professionista scelga il secondo iter, sarà l’ordine professionale a trasmettere la segnalazione all’Uif. Per le società di revisione, invece, la procedura è corrispondente a quella prevista per gli intermediari finanziari. Ossia sarà il responsabile dell’incarico, a cui spetta la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa alla conclusione della prestazione, a segnalare senza ritardo al rappresentante legale o a un suo delegato le operazioni sospette. Costui, esaminata la segnalazione e ritenuta fondata, la trasmetterà all’Uif. Si sottolinea qui come sussista un ferreo regime di riservatezza a favore del segnalante. La sua identità potrà essere resa nota solamente con un provvedimento motivato del magistrato, qualora questo lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento giudiziario.
Un "sacrificio" necessario?
Per l’inosservanza delle disposizioni fin qui esposte da parte dei professionisti - come del resto da parte di tutti i destinatari degli obblighi - sussistono aspre sanzioni. Probabilmente proprio la paura di essere sanzionati in prima persona fa sì che questi adempimenti vengano generalmente considerati dai professionisti una grande “seccatura”. Per certi versi, come dar loro torto? Pensiamo per un attimo agli Stati Uniti. Dopo l’attacco alle Twin Towers del 2001, i controlli (anche sui cittadini americani) sono diventati a dir poco oppressivi. Se consideriamo la spiccata inclinazione degli americani a trasferirsi da una parte all’altra del proprio paese, la conseguenza è una notevole limitazione della libera circolazione delle persone. I severi controlli hanno pertanto delimitato una libertà che è sempre stata propria degli americani: la libertà di movimento. E i cittadini hanno rinunciato volontariamente a tale libertà per un unico scopo: il bene del proprio Paese. Quindi, se consideriamo che il riciclaggio di denaro sporco è l’attuale “malattia” della nostra società e della nostra economia (si pensi che il fenomeno rappresenta tra il 2 e il 5% del Pil mondiale e in Italia è valutato tra l’8 e il 12% del Pil, ndr) è così “scandaloso” esporsi in prima persona per il bene della collettività?
Alessandra Sabatini, IUS Consulting
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