Privacy: varato il codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato notizia, con un comunicato stampa dell’11 novembre 2008 che è stato varato il codice di deontologia per avvocati ed investigatori privati.
Il nuovo codice deontologico, che ha ricevuto l'ok del Garante, fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati, dalla fase propedeutica l'instaurazione di un giudizio fino alla fase successiva alla sua definizione. Semplificazione degli adempimenti e tutele effettive per i clienti, i cardini del codice.
Il codice di deontologia, che verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 1 gennaio 2009 ed è stato sottoscritto dal Consiglio nazionale forense, dall'Unione camere penali, dell'Unione camere civili, dall'Unione avvocati europei, dall'Associazione italiana giovani avvocati, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, da Federpol e da Aipros.
Le nuove regole di condotta
Avvocati e investigatori privati potranno informare la clientela una tantum, anche oralmente in modo semplice e colloquiale sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. L'informativa scritta potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.
Il codice specifica che sia gli avvocati che gli investigatori privati devono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei possano prenderne visione.
Gli avvocati, in particolare, devono fornire anche concrete istruzioni al personale di studio affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc. e devono vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.
Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all'atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l'attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L'archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.
Link
- Il nuovo codice deontologico,per avvocati ed investigatori privati
- Comunicato stampa dell’11 novembre 2008 del Garante
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