Privacy – nuove semplificazioni del Garante per la PMI
Il 19 giugno 2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso una serie di significative semplificazioni degli adempimenti per l'intero settore pubblico e privato ed in particolare nei riguardi di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. In sintesi le semplificazioni riguardano:
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informativa
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consenso
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designazione degli incaricati
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comunicazioni pubblicitarie
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notificazione dei trattamenti.
Il Garante inoltre dà avviso di aver segnalato al governo l'opportunità di apportare una modifica al Codice per la protezione dei dati personali con riferimento alla disciplina delle misure minime di sicurezza e al documento programmatico per meglio rispondere "alle attività che, specie presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, vengono svolte in relazione ad attività di corrente gestione amministrativa e contabile."
Informativa
I titolari possono:
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fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessati;
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fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente;
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indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e correttezza;
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redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve. All'interessato, anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento.
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utilizzare per l'informativa, specie per quella breve, gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili.
Inoltre:
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l'informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito);
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è possibile non inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti all'interessato (art. 13, commi 2 e 4). (...) Se è prevista la raccolta di dati presso terzi è possibile formulare una sola informativa per i dati forniti direttamente dall'interessato e per quelli che saranno acquisiti presso terzi. Per questi ultimi dati, l'informativa può non essere fornita quando vi è un obbligo normativo di trattarli (art. 13, comma 5);
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è opportuno che l'informativa più articolata sia basata su uno schema tendenzialmente uniforme per il settore di attività del titolare del trattamento;
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è invece necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad esempio, peculiari informazioni (es. dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori). Se il titolare del trattamento è un soggetto pubblico devono essere inserite le indicazioni che la legge prevede per i dati sensibili e giudiziari.
Consenso
Il Garante ai sensi degli artt. 2, comma 2, 24 e 154, comma 1, lett. c), del Codice invita tutti i titolari del trattamento pubblici e privati a non chiedere il consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico.
Designazione incaricati
Il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che la designazione degli incaricati del trattamento può avvenire in modo semplificato evitando singoli atti circostanziati relativi distintamente a ciascun incaricato, individuando i trattamenti di dati e le relative modalità che sono consentiti all'unità cui sono addetti gli incaricati stessi (art. 30 del Codice).
Comunicazioni pubblicitarie
In applicazione del principio del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g), il Garante dispone che i titolari del trattamento in ambito privato che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ciò, rispettando anche le garanzie previste per le attività di profilazione degli interessati (Provv. 24 febbraio 2005, doc. web n. 1103045), a condizione che:
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tale attività promozionale riguardi beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita;
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l'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, sia informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o del fax o del telefono e di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento (art. 7, comma 4);
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l'interessato medesimo, così adeguatamente informato già prima dell'instaurazione del rapporto, non si opponga a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
Notificazioni dei trattamenti
Il Garante ricorda che la notificazione telematica al Garante non è necessaria per perseguire finalità amministrative e contabili, salvo che per eventuali casi eccezionali indicati per legge (art. 37 Codice)
Modifiche al Codice
Il Garante ha ipotizzato una modifica normativa dell'art. 33 del Codice, del seguente tenore: "All'articolo 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1, con riferimento ai trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani".
Link
- Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili - 19 giugno 2008 , Bollettino del n. 96/giugno 2008
- "Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese", Provv. 24 maggio 2007, n. 21, in G.U. 21 giugno 2007, n. 142 e doc. web n. 1412271
Chi è Panfilo Marcelli?
L’ingegner Panfilo Marcelli ha lavorato per oltre vent’anni presso primarie aziende informatiche e di consulenza (IPACRI, Euros Consulting, OASI Servizi) con incarichi, anche direttivi, in ambito Information Technology, Privacy e Protezione dei dati personali, Qualità e Certificazione ISO9000 e ISO27001, Workflow Management e Business Process Reengineering, Internet, Intranet e gestione di siti con sistemi CMS. Attualmente é socio di CMa Consulting società specializzata in servizi, consulenza e formazione in ambito Compliance, Privacy, Qualità e Sicurezza. Può essere contattato via email: p.marcelli@cmaconsulting.it
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