MEF - Circolare connessa allo scudo fiscale ai fini antiriciclaggio

MEF - Circolare connessa allo scudo fiscale ai fini antiriciclaggio

Posted by Agatino Grillo on Mer, 17/02/2010 - 11:40 in

Il testo ufficiale della circolare è disponibile in formato pdf presso il sito del Ministero dell'Economia. Di seguito il testo in html.

Prot. n. 2166.14
OGGETTO: Circolare sull'operatività connessa con lo "scudo fiscale" di cui all'art.13-bis del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, ai fini antiriciclaggio.

Nel dar corso alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione dei capitali, gli intermediari e i professionisti dovranno dare applicazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 231/2007.
In particolare, gli intermediari ed i professionisti sono tenuti a:

  • identificare e verificare l’identità del cliente, compreso l’eventuale titolare effettivo. Una particolare cura dovrà essere messa nell’evitare l’utilizzo di prestanome o di soggetti interposti;
  • raccogliere informazioni dettagliate sull'attività del cliente e sulle sue capacità economiche, sulla natura e sullo scopo/destinazione del rapporto continuativo connesso all’operazione scudata.

Nello svolgimento di tali attività il cliente presterà la piena collaborazione, fornendo tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l’adeguata verifica (cfr. articolo 21 del decreto legislativo 231/2007).
L’intermediario presterà una attenzione particolare a quelle situazioni che si presentano a rischio per la natura dell’operazione. Tra queste possono rientrare le operazioni effettuate da soggetti che non sono già clienti della banca, le operazioni in contante o che non transitano da un intermediario estero, le operazioni effettuate da clienti che non sembrano avere o non avevano mai dichiarato le disponibilità economiche, il tenore di vita, il giro di affari compatibile con l’entità delle somme rimpatriate. Poiché le operazioni di rimpatrio dei capitali possono rientrare tra quelle per le quali è necessaria l’identificazione rafforzata prevista dall’art. 28 del decreto legislativo 231/2007 (operazioni ad alto rischio di riciclaggio), gli intermediari e i professionisti sono tenuti ad acquisire altresì informazioni ed eventuali riscontri documentali sulla costituzione dei capitali oggetto del rientro dall’estero, atti a ricostruire l’origine degli stessi.
Gli intermediari e i professionisti dovranno inoltre svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, anche successivamente all’operazione di emersione, al fine di rilevare eventuali elementi che possano condurre a individuare profili di anomalia meritevoli di approfondimento anche ai fini della segnalazione di operazioni sospette.

Gli intermediari e i professionisti sono tenuti, inoltre, a conservare i documenti e a registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in particolare, gli intermediari “conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti" e registrano i dati inerenti ai rapporti continuativi accesi e alle operazioni pari o superiori a 15.000 euro nell'Archivio Unico Informatico (AUI), mentre i professionisti conservano la documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni. nel registro della clientela.
Il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione e registrazione risulta propedeutico all’assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette alla UIF; tali obblighi sussistono quando gli intermediari o i professionisti "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio" cosi come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 231/2007.
Il comma 4 del citato articolo 13 bis del decreto legge 78/2009 esclude l’obbligo di segnalazione qualora ricorrano i casi di non punibilità previsti dall’articolo 8, comma 6. lett. c) della legge 289 del 2002. Gli intermediari e i professionisti sono pertanto esentati dall’effettuare la segnalazione allorché ritengano, sulla base degli elementi a loro disposizione, che non sussistono ipotesi di reato diverse da quelle previste dal menzionato articolo 13-bis.
Si rammenta al riguardo che i reati non fiscali di cui agli articoli 482 - 485 e 489 - 492 del codice penale e agli articoli 2621 - 2623 del codice civile sono ricompresi dallo scudo, e non fanno sorgere l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, solamente se strumentali a uno dei reati fiscali per i quali è prevista la non punibilità. Qualora siano connessi a un qualunque altro reato presupposto del riciclaggio devono dar luogo ad una segnalazione.
La segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari che forniscono servizi di tramitazione nei confronti di altri intermediari necessita di misure volte a compensare la carenza di conoscenza diretta della clientela ai fini dell’individuazione di profili di anomalia. In relazione a quanto precede, gli intermediari tramitanti dovranno adottare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare transazioni di carattere anomalo per ricorrenza e/o importo delle operazioni, per destinazione/o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti ai dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.
Per completezza si ricorda che gli intermediari che eseguono operazioni di rimpatrio di capitali dall’estero che presentano elementi di sospetto ai sensi dell'articolo 4l del decreto legislativo 231/2007, omettendo di effettuare la segnalazione alla UIF, potrebbero incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40 per cento dell`importo dell'operazione non segnalata, nonché essere coinvolti nel riciclaggio stesso, qualora siano consapevoli della provenienza delittuosa delle somme oggetto di rimpatrio.

Link

  • MEF - Dipartimento del Tesoro: Circolare connessa allo scudo fiscale ai fini antiriciclaggio (pdf

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