Il contributo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio

Il contributo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio

Posted by Cristina Cellucci on Dom, 31/01/2010 - 13:52 in

Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, è intervenuta il 29 gennaio 2010
a Rimini su "Il contributo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio" in occasione del convegno sull'antiriciclaggio organizzato dalla Fondazione Forense Riminese Michele Ugolini e l'Associazione Dottori Commercialisti di Rimini.
Di seguito, il testo completo dell'intervento. Il testo è disponibile anche in formato pdf direttamente dal sito della Banca d'Italia.

Il contributo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio

Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola
Fondazione Forense Riminese, Associazione Dottori Commercialisti di Rimini
Rimini, 29 gennaio 2010

  1. Introduzione
  2. Le iniziative a livello internazionale
  3. I compiti della Banca d'Italia nel nuovo quadro normativo
  4. L’azione di vigilanza e di prevenzione e contrasto al riciclaggio
  5. Gli intermediari e la gestione del rischio di riciclaggio
  6. Conclusioni

1. Introduzione

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo costituisce da tempo uno dei capisaldi per la tutela dell’integrità del sistema economico-finanziario. Il reimpiego di denaro proveniente da attività criminali nell’economia legale altera il corretto funzionamento dei meccanismi di allocazione delle risorse e mette in pericolo la stabilità e la solidità dei soggetti che operano sui mercati della finanza.
Negli ultimi anni le infiltrazioni criminali nell’economia attraverso il reimpiego di denaro di provenienza illecita sono aumentate; crescente è il ricorso a mezzi e tecniche sofisticati e complessi.
Nella delicata fase di recupero dell’attività economica che stiamo registrando, occorre evitare che il disordine determinato dalla crisi crei occasioni che agevolino l’infiltrazione di capitali illeciti nel sistema finanziario; è indispensabile una convinta azione di prevenzione e di contrasto, mantenendo alta l’attenzione degli operatori nel rilevare segnali indicativi di attività anomale. E’ delle scorse settimane la denuncia del Direttore dell’Agenzia ONU di lotta al crimine organizzato sull’ingente flusso finanziario che i cartelli della droga avrebbero immesso nei circuiti finanziari mondiali, approfittando del bisogno di risorse liquide.
Le attività criminali rappresentano un costo pesantissimo per il nostro sistema Paese. Sono un effetto e al tempo stesso contribuiscono a mantenere basso il capitale sociale con conseguenze economiche e sociali gravissime, specie nel Mezzogiorno. Una minore disponibilità di finanziamenti, minore produttività del lavoro, minore propensione a svolgere attività imprenditoriale, inferiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, minori dimensioni delle imprese, più bassa efficienza del settore pubblico sono alcuni dei canali che determinano risultati economici peggiori dove il capitale sociale è inferiore.
Il riciclaggio del denaro “sporco” fornisce linfa alle attività criminali. E’ lo strumento attraverso cui la criminalità accede ad attività lecite, alimentando un ciclo vizioso. Mediante il riciclaggio e il reinvestimento in attività legali, la criminalità si assicura il controllo del territorio, l’acquisizione di consenso presso la collettività, la creazione di relazioni con ambienti amministrativi, politici, economici, finanziari che contribuiscono ad alterare le regole di mercato. L’utilizzo mediante il riciclaggio di liquidità di fonte illecita assicura alla criminalità di poter svolgere attività a condizioni assai più competitive – grazie al minor costo del capitale – rispetto alle imprese legali.
In Italia, il peso delle attività di riciclaggio – secondo dati citati dall’ex Procuratore Nazionale Antimafia Pier Luigi Vigna in un intervento del 20071 - si aggirerebbe intorno a valori compresi tra il 7 e l’11 per cento del PIL.
Per un Paese come il nostro, nel quale il fenomeno della criminalità ostacola la crescita e il benessere di intere aree territoriali, la prevenzione e il contrasto del riciclaggio costituiscono un obiettivo primario per i regolatori e le autorità, devono divenire condizione essenziale per il corretto esercizio dell’attività imprenditoriale.
La regolamentazione antiriciclaggio ha registrato importanti, progressivi affinamenti; nelle competenti sedi internazionali sono state elaborate linee guida al fine di evitare distorsioni competitive e fenomeni di arbitraggio regolamentare. Due i tratti salienti dell’evoluzione normativa: è stato ampliato il novero dei destinatari dei precetti oltre il settore finanziario ed è stata meglio calibrata la portata degli obblighi in funzione del grado di rischio insito nelle situazioni concrete che i destinatari della disciplina fronteggiano.
Nel nostro Paese il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha riordinato l’intera normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro, rivisitando in maniera significativa anche il quadro istituzionale di riferimento. Il decreto ha assegnato alla Banca d'Italia estese ed incisive competenze che si articolano su più piani, regolamentare, dei controlli, degli interventi, e prevede una costante opera di interazione tra tutti gli attori coinvolti, tanto sul versante istituzionale quanto su quello dei rapporti con il settore privato.
La Banca d'Italia, nell’assumere le nuove responsabilità, ha intrapreso un articolato piano di azione: ha attuato un’intensa opera di sensibilizzazione degli intermediari vigilati sulla necessità di predisporre gli opportuni presidi per prevenire e contrastare fenomeni criminali; ha adottato le necessarie modifiche organizzative e procedurali; ha avviato il processo di revisione della normativa secondaria; ha 1 P.L. Vigna, 2007, Il mercato sono loro, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli. intensificato e rimodulato i controlli sia cartolari che ispettivi e la collaborazione con le altre autorità internazionali e nazionali e, in particolare, con la Guardia di Finanza e con la Magistratura.

2. Le iniziative a livello internazionale

In un contesto in cui i rapporti economici e finanziari sono globali, le organizzazioni criminali articolano la loro attività nelle varie giurisdizioni e nei diversi settori economici in modo da cogliere tutte le possibilità offerte dall’integrazione dei mercati; si avvalgono di strumenti finanziari innovativi e delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. L’individuazione dell’identità degli attori e della titolarità effettiva dei beni diviene più difficile, complessa, richiede crescente impegno e nuove professionalità.
In presenza di disomogeneità nei presidi antiriciclaggio, fiscali e di vigilanza adottati nei diversi Paesi le organizzazioni criminali sfruttano la possibilità di arbitraggio ricercando le condizioni più favorevoli per allocare le proprie, talora ingenti, disponibilità. L’offerta di denaro di dubbia provenienza (come anche di risorse sottratte all’imposizione fiscale) costituisce una tentazione per i Paesi che intendono favorire l’afflusso di denaro anche a costo di allentare i controlli sulla provenienza delle somme e sulle finalità dei flussi.
Emerge in tutta evidenza la necessità di svolgere l’azione di prevenzione e contrasto in una prospettiva internazionale, di adottare regole uniformi e condivise, idonee a limitare discrepanze tra ordinamenti, a contenere le pratiche di arbitraggio, ad accrescere la cooperazione e la collaborazione. L’azione di contrasto acquista maggior rilievo in periodi di crisi economica: la maggiore selettività nell’erogazione del credito può accrescere la probabilità che le imprese più fragili diventino preda della criminalità; la caduta di fiducia negli strumenti finanziari può spingere ad un maggior uso di mezzi la cui tracciabilità è più difficile, come le transazioni in contanti ed il ricorso massivo a beni rifugio. I Paesi con mercati sviluppati diventano più sensibili alle fughe di capitali, sono spinti a recuperare risorse già esportate e a favorire il ripristino di condizioni di normalità al proprio interno con maggiore determinazione.
Di fronte a tale scenario complesso e potenzialmente vulnerabile la reazione a livello internazionale è stata intensa. Le principali leve attivate poggiano sull’individuazione, a cura degli organismi competenti (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OCSE e Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale - GAFI), dei Paesi non cooperativi, sulla pubblicazione di apposite liste e sull’adozione di contromisure da parte dei Paesi “virtuosi”.
I Leader del G20, nel definire le iniziative per rimediare ai punti di debolezza emersi nel corso della crisi, hanno sottolineato l’importanza di proteggere il sistema finanziario mondiale dai rischi posti dalle giurisdizioni non cooperative. I maggiori organismi di settore sono stati invitati a stimolare l’adozione da parte dei Paesi membri delle best practices internazionali e a individuare gli Stati non cooperativi al fine di adottare opportune contromisure.
In occasione del vertice di Pittsburgh dello scorso settembre, il G20 ha invitato il GAFI a individuare, entro il prossimo mese, le giurisdizioni ritenute non cooperative nei settori dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. I Paesi del G20 adotteranno a partire da marzo 2010 specifiche contromisure nei confronti di queste giurisdizioni.
Si stanno promuovendo nei vari Paesi prassi di vigilanza che richiedono l’applicazione di controlli più stringenti nei confronti di situazioni o soggetti che presentano profili di rischio particolarmente elevato; le misure rafforzate - spesso basate sulla valutazione del cosiddetto rischio geografico - consistono di norma nella richiesta di informazioni supplementari sull’operazione da compiere ovvero nell’applicazione di procedure di autorizzazione più severe.
Alla luce di tali iniziative, la Banca d'Italia ha, di recente, invitato i maggiori gruppi bancari italiani con filiali e filiazioni all’estero a compiutamente valutare i rischi reputazionali connessi all’operare in giurisdizioni attualmente presenti nella lista OCSE e a trasmettere, in esito a tale valutazione, un’aggiornata relazione sull’attività effettivamente svolta nelle richiamate piazze e sulle motivazioni di tale presenza. La maggioranza degli intermediari interpellati ha comunicato di operare in paesi non presenti nella lista stilata dall’OCSE, i rimanenti hanno segnalato che le attività svolte in giurisdizioni non cooperative sono marginali o in via di cessazione; solo in pochi casi è stata sottolineata la valenza strategica di tali insediamenti.
La Vigilanza segue attentamente il fenomeno. Ulteriori iniziative verranno assunte non appena il G20 avrà definito le azioni concrete da intraprendere verso i Paesi i cui sistemi finanziari favoriscono prassi di evasione fiscale, riciclaggio di denaro sporco, finanziamento al terrorismo.
A livello europeo sono state avviate numerose iniziative volte a superare le disomogeneità che, nonostante la comune cornice normativa definita dalla terza direttiva, permangono ancora nelle discipline nazionali antiriciclaggio e nelle prassi di controllo. Le differenze compromettono il level playing field, possono ridurre l’efficacia dell’enforcement cross-border.
Stante il principio di territorialità con cui viene applicata la disciplina antiriciclaggio, è ancora possibile che un gruppo bancario con ramificazioni crossborder sia tenuto a rispettare una molteplicità di regolamentazioni nazionali differenti, non sempre fra loro coerenti. Ciò richiede a questi gruppi di destinare ingenti risorse all’attività di compliance necessaria a presidiare, in ciascuna giurisdizione, la piena conformità ai requisiti localmente richiesti. Eventuali violazioni, ancorché formali, potrebbero esporre gli intermediari a rischi legali e reputazionali particolarmente elevati.
E’ quindi necessario uno sforzo ulteriore per accrescere l’omogeneità della cornice normativa e delle prassi applicative sia a livello europeo che internazionale in materia antiriciclaggio. Su impulso del diritto comunitario, andrebbero ricondotte a uniformità anche le differenze esistenti negli ordinamenti penali dei singoli Stati membri, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei “reati presupposto”. I comitati europei di terzo livello (CEBS; CESR; CEIOPS) hanno istituito una apposita task-force cui è stato affidato il mandato di rafforzare la convergenza degli approcci di vigilanza anche in materia antiriciclaggio.
In prospettiva, alle costituende Autorità di Vigilanza europee (ESA) - che sostituiranno gli esistenti comitati di terzo livello nei settori bancario, mobiliare e assicurativo – potrebbero essere affidati ampi poteri per l’emanazione di manuali operativi direttamente applicabili da parte delle Autorità di vigilanza nazionali. Un ruolo significativo in materia di antiriciclaggio viene svolto dalle Financial Intelligence Unit (FIU) che non fanno parte delle ESA. Sarebbe opportuno rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra le FIU che oggi si realizzano precipuamente attraverso lo scambio di informazioni tramite la rete FIU-Net.

3. I compiti della Banca d'Italia nel nuovo quadro normativo

La normativa italiana di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è stata sostanzialmente rimodulata poco più di due anni fa con l’emanazione del d.lgs. 231/2007. Il decreto, che recepisce la terza direttiva, introduce importanti innovazioni nelle misure volte a tutelare l’integrità dei sistemi finanziario ed economico e a prevenire l’utilizzo degli stessi per finalità criminali. Gli aspetti più rilevanti risiedono nelle nuove modalità di adeguata verifica della clientela e di individuazione del beneficiario effettivo, secondo un approccio basato sul rischio; è richiesto il controllo costante nel tempo delle relazioni d’affari. Il testo di legge prevede la costituzione nell’ambito della Banca d'Italia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), rivede le competenze delle Autorità di vigilanza e degli organi di polizia investigativa, riserva ampio spazio alla disciplina dei rapporti tra questi soggetti e l’Autorità Giudiziaria.
Nel nuovo contesto, spetta alle Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP) emanare le norme secondarie, sovrintendere al rispetto degli obblighi da parte dei soggetti rispettivamente vigilati e verificare l’adeguatezza dei loro assetti organizzativi e procedurali rispetto agli adempimenti antiriciclaggio. L’attività di analisi finanziaria spetta alla UIF, che è stata istituita secondo modalità conformi agli standard internazionali di autonomia e indipendenza che contraddistinguono le FIU. La Banca d’Italia è impegnata a fornire mezzi finanziari, beni strumentali e risorse umane e tecniche per il suo funzionamento. L’efficacia delle misure di contrasto trae forza sia dallo stretto coordinamento tra i vari attori istituzionali coinvolti sia dalla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni previste dal decreto.
Il quadro istituzionale nazionale poggia sulla constatazione che un fenomeno complesso come il riciclaggio può essere efficacemente contrastato solo con il contributo di competenze e conoscenze di ciascuna autorità; per questo il decreto richiede testualmente un coordinamento tra l’azione di prevenzione e quella di repressione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A far tempo dal 1° gennaio 2008 i compiti in materia di antiriciclaggio sono stati ripartiti tra la Vigilanza e la UIF secondo un disegno legislativo volto a valorizzare le sinergie tra la vigilanza prudenziale, la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.
In particolare spetta alla Vigilanza emanare disposizioni secondarie in tema di adeguata verifica della clientela, registrazione dei relativi dati nell’archivio unico informatico, organizzazione e controlli interni, accertare anche in via ispettiva il rispetto da parte di intermediari bancari e finanziari della normativa antiriciclaggio, esercitare i conseguenti poteri sanzionatori.
Sul piano normativo, è stato recentemente emanato, d’intesa con le altre Autorità di vigilanza e con la UIF, un primo provvedimento riguardante le modalità di registrazione dei rapporti e delle operazioni nell’archivio unico informatico. Il documento è stato oggetto di un serrato confronto con gli operatori secondo i principi e le logiche della better regulation. Il provvedimento introduce alcuni elementi di novità rispetto al passato quali la registrazione dei dati inerenti al titolare effettivo dei rapporti continuativi; l’obbligo di registrazione nell’AUI a carico degli intermediari presso cui sono incardinati i rapporti continuativi o a cui le operazioni sono riferibili; nuovi criteri per la registrazione delle operazioni in contropartita con intermediari insediati in paesi a regime antiriciclaggio "non equivalente".
E’ stata recentemente posta in consultazione una bozza di provvedimento sull’organizzazione. In coerenza con l’impostazione delle norme di vigilanza in tema di governance, compliance e controlli interni, lo schema è strutturato in principi e linee guida; è rimessa all’autonomia degli intermediari la concreta individuazione, secondo criteri di proporzionalità, delle soluzioni organizzative più idonee.
La Vigilanza, in attuazione degli obblighi internazionali e comunitari sulla materia, ha inoltre emanato istruzioni operative sulle modalità di gestione dei rapporti eventualmente intrattenuti con soggetti coinvolti in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.
Presso la UIF sono accentrati i compiti in materia di segnalazione di operazioni sospette. Si tratta, in particolare, delle attività di analisi delle segnalazioni e dei flussi finanziari, di collegamento con i corrispondenti organismi esteri e con le autorità nazionali, di verifica anche ispettiva dei casi di omessa segnalazione.
L’attività della UIF prevede anche l’elaborazione di indicatori e schemi di anomalia che
agevolino gli operatori nell’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva. In tale quadro, vanno segnalate la recente pubblicazione di schemi operativi sulle imprese in crisi e le pratiche d’usura, sui conti correnti dedicati alla gestione di appalti pubblici, sulle operazioni di conversione lira/euro. Sono inoltre in fase di avanzata predisposizione gli indicatori di anomalia destinati ai professionisti, agli intermediari finanziari e agli altri operatori.
La piena valorizzazione delle sinergie funzionali tra la Vigilanza e la UIF si concretizza in una costante collaborazione, istituzionalizzata anche in un apposito protocollo d’intesa.
Forme di coordinamento sono state definite anche con l’Autorità Giudiziaria e gli organi investigativi, individuando le modalità di scambio di informazioni. La collaborazione si è andata intensificando, frequenti sono i casi in cui la Vigilanza e la UIF forniscono informazioni e documenti alle Autorità inquirenti e alla Guardia di Finanza, conducendo anche analisi su complesse questioni bancarie e finanziarie; a sua volta l’Autorità giudiziaria comunica alla Banca d’Italia le informazioni di possibile interesse ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza. Dall’entrata in vigore del decreto 231/2007, la Vigilanza ha trasmesso oltre 500 comunicazioni alla Guardia di Finanza e 95 alla Magistratura. Con la Guardia di Finanza sono stati concordati, secondo criteri e modalità delineate nel Protocollo d’intesa stipulato nel 2007, piani di accertamenti ispettivi focalizzati sugli intermediari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 d.lgs. 385/93. Questi piani hanno consentito di aumentare il numero delle verifiche e di rilevare tempestivamente situazioni di patologia e di avviare quindi le conseguenti azioni di rigore.
Nel 2009, 11 intermediari sono stati cancellati dall’elenco generale a seguito di risultanze ispettive sfavorevoli.

4. L’azione di vigilanza e di prevenzione e contrasto al riciclaggio

Tra le finalità della vigilanza prudenziale e quelle di prevenzione e contrasto del riciclaggio sussistono significative convergenze. Un intermediario coinvolto, anche inconsapevolmente, in vicende criminali è esposto a rischi legali e di reputazione, che ne possono minare la stabilità; anche una solida situazione economica e patrimoniale potrebbe risultare intaccata e degenerare repentinamente nell’insolvenza.
La nuova regolamentazione prudenziale, emanata dalla Banca d’Italia a seguito dell’entrata in vigore di Basilea 2, ha confermato la consonanza tra i due ambiti: tutti i rischi aziendali, compresi quelli di riciclaggio, devono essere opportunamente presidiati secondo un principio di proporzionalità che ha riguardo alla natura dei rischi, alle dimensioni e alla complessità dell’intermediario, allo stato delle conoscenze. Per perseguire il fondamentale obiettivo della stabilità le regole di vigilanza prudenziale richiedono che gli intermediari dispongano di mezzi patrimoniali e assetti organizzativi adeguati ai rischi.
Sul piano dell’azione, la Vigilanza utilizza tutti gli strumenti di analisi e controllo a propria disposizione in modo integrato e continuo al fine di valutare compiutamente l’eventuale esistenza di elementi di debolezza che possano compromettere la situazione tecnica e la capacità competitiva degli intermediari.
Costante è l’affinamento dei processi valutativi e degli strumenti di indagine utilizzati.
Il processo di valutazione delle situazioni aziendali è stato recentemente rivisto e delineato dettagliatamente nella nuova Guida per l’analisi cartolare ed ispettiva. Il processo tocca tutti gli aspetti dell’attività aziendale, è volto ad identificare carenze e vulnerabilità nella governance, nelle strategie, nel sistema di rilevazione, valutazione e gestione dei rischi, nell’organizzazione e nel sistema dei controlli, nella qualità del personale; particolare attenzione viene posta ai profili antiriciclaggio.
Un apporto essenziale di conoscenza e di valutazione proviene dall’attività ispettiva sia ordinaria che mirata, che si integra fortemente con quella cartolare.
È stata intensificata l’effettuazione di ispezioni mirate presso le Direzioni Generali e singoli sportelli. Nel 2009 ne sono state condotte 91 focalizzate su tipologie di intermediari, attività e aree territoriali ritenute più esposte al rischio di riciclaggio.
Ai fini dell’azione di vigilanza assumono rilievo anche le segnalazioni inoltrate dagli organi di controllo interno degli intermediari vigilati in ordine alle infrazioni rilevate nello svolgimento dei propri compiti.
Nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di vigilanza il rispetto dell’antiriciclaggio costituisce uno snodo fondamentale per l’esito delle istanze. L’azione della UIF si integra fortemente con quelle della Vigilanza, degli organi investigativi e della magistratura, trae impulso dalla collaborazione attiva degli operatori.
Le segnalazioni alla UIF delle operazioni finanziarie ritenute sospette da parte di un’ampia gamma di operatori economici sono alla base dell’intero sistema antiriciclaggio; costituiscono una collaborazione doverosa ed essenziale per un’efficace azione di prevenzione dell’utilizzo dei circuiti dell’intermediazione finanziaria a fini criminali.
Le segnalazioni hanno registrato un rilevante aumento negli ultimi due anni (+16 per cento nel 2008, +44 per cento nel 2009). E’ un risultato importante anche se va rilevato che la cultura della “collaborazione attiva” non è ancora diffusa a tutte le categorie di operatori.
L’analisi delle informazioni acquisite attraverso le segnalazioni di operazioni sospette e dei dati aggregati trasmessi dagli intermediari consente alla UIF di avviare ispezioni mirate e di fornire significative informazioni agli organi inquirenti. Nel 2009 sono stati condotti complessivamente 18 accertamenti, alcuni in raccordo con la magistratura.
Purtroppo l’esperienza sin qui acquisita evidenzia ancora criticità nel puntuale rispetto della normativa: insufficienti verifiche della clientela, incomplete registrazioni negli archivi aziendali, carenti valutazioni delle operazioni anomale, ritardi e omissioni nelle segnalazioni, controlli poco incisivi, scarsa formazione del personale.
In presenza di tali anomalie vengono avviate le necessarie azioni di
intervento; in molti casi si procede all’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, nelle ipotesi più gravi, all’adozione di provvedimenti di rigore (a seconda del soggetto coinvolto, procedura di amministrazione straordinaria o cancellazione di intermediari dal relativo albo od elenco); quando di possibile rilevanza penale vengono segnalate all’Autorità Giudiziaria.
La Banca d'Italia ha anche promosso un’intensa attività formativa e di sensibilizzazione. Lo scorso maggio è stato organizzato un seminario rivolto ai responsabili della compliance delle principali banche e associazioni, sul ruolo delle banche e delle autorità nell’attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nell’ambito del quale hanno fornito la loro significativa testimonianza alcuni magistrati.

5. Gli intermediari e la gestione del rischio di riciclaggio

Una gestione sana e prudente richiede che l'operatività aziendale sia improntata alla correttezza dei comportamenti, al rispetto delle norme, all'efficienza e alla redditività, si mantenga immune da ingerenze di interessi non imprenditoriali, sia fondata su una corretta valutazione dei rischi d’impresa.
Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo espongono gli intermediari a potenziali, rilevanti rischi di natura legale e reputazionale. Di conseguenza, tali rischi devono essere oggetto di particolari misure di gestione e mitigazione, la loro valutazione deve essere integrata nel sistema di risk management.
Il provvedimento di recente posto in consultazione richiede, ai fini di un corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio e di un efficace governo dei relativi rischi, la predisposizione di adeguati presidi organizzativi.
L’individuazione dei modelli organizzativi e gestionali più idonei deve avvenire attraverso un forte coinvolgimento degli organi aziendali di vertice, che sono responsabili per le scelte effettuate e devono approvare il disegno organizzativo in termini di ruoli e compiti delle varie strutture in modo da assicurare effettività nell’esercizio concreto dell’azione di contrasto al riciclaggio.
Tutti gli organi – amministrativi, di controllo, di direzione - devono fattivamente collaborare, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, nella pianificazione, nella realizzazione e nella verifica dei sistemi e delle procedure deputate a mitigare il rischio di riciclaggio.
Particolare cura deve essere riservata alla costituzione di una apposita funzione antiriciclaggio, dotata di piena indipendenza e di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere. A essa spetta in via precipua verificare nel continuo tanto l’idoneità dei modelli organizzativi adottati quanto l’effettiva applicazione dei controlli previsti sulle procedure, proponendo ove necessario le opportune modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi.
Nelle realtà di gruppo, è necessario assicurare coerenza tra le scelte strategiche effettuate dalla capogruppo e l’attività delle diverse componenti. Presso ciascuna controllata deve essere individuato un referente ovvero una specifica unità antiriciclaggio che operi in stretto coordinamento funzionale con l’apposita struttura della capogruppo. Questa azione deve essere particolarmente incisiva nei gruppi con operatività cross-border.
Presidi organizzativi e gestionali adeguati devono essere predisposti anche dagli operatori professionali che possono essere l’inconsapevole veicolo di operazioni illecite. Gli oneri connessi alla normativa antiriciclaggio, spesso considerati significativi dagli operatori, sono inferiori ai benefici diretti e indiretti rivenienti dal pieno successo dell’azione di contrasto alla criminalità; basti pensare alla riduzione dei rischi, alla maggiore sicurezza, al rafforzamento del rapporto fiduciario con la clientela.
È necessario che il rispetto delle norme antiriciclaggio e la collaborazione attiva nella segnalazione delle operazioni sospette rientrino pienamente nelle prassi operative, ne costituiscano l’indispensabile presupposto.

6. Conclusioni

L’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio ha registrato negli ultimi anni importanti progressi sia in campo internazionale che nazionale. È diffusa la consapevolezza della grave minaccia che il riciclaggio costituisce per l’ordine pubblico e la legalità, per lo sviluppo economico, per la stabilità finanziaria.
Si tratta di un problema globale. La comunità internazionale è ferma nel ritenere che, nell’era della globalizzazione, l’unica risposta efficace alla proliferazione della criminalità economica passi attraverso il conseguimento di una maggiore convergenza di norme e prassi e nel rafforzamento della cooperazione fra Paesi e Autorità investigative internazionali, secondo una logica di concertazione che isoli ed emargini gli Stati che traggono beneficio dal riciclaggio.
Tali iniziative risultano vieppiù importanti nell’attuale contesto congiunturale, che risente degli effetti della recente crisi finanziaria.
La medesima consapevolezza si riscontra a livello nazionale; il decreto legislativo 231 fa leva su una risposta istituzionale pienamente coordinata. I positivi risultati raggiunti dalla collaborazione tra l’Autorità giudiziaria, la Vigilanza, la UIF e gli organi di polizia investigativa testimoniano la bontà delle scelte compiute.
Per contrastare efficacemente le infiltrazioni criminali nell’economia è parimenti essenziale il contributo responsabile di tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio: al rispetto delle norme deve associarsi una convinta collaborazione attiva.
L’attenzione alla prevenzione del riciclaggio deve diventare una pratica operativa costante in grado di permeare tutti i processi produttivi; va definitivamente superato l’approccio formale del passato.
Una cornice giuridica semplice, chiara e certa è sicuramente d’ausilio per un’efficace applicazione delle norme. Il d.lgs. 231/2007 ha il merito di aver riordinato un apparato normativo che il successivo stratificarsi nel tempo aveva reso complesso, ha contribuito ad estendere le informazioni disponibili per le autorità, a rendere più incisiva l’azione di contrasto. Permangono tuttavia alcuni dubbi interpretativi, suscettibili di rallentare l’efficace applicazione degli obblighi da parte degli operatori interessati; queste criticità non devono costituire un alibi, non possono essere strumentalizzate. La Vigilanza e la UIF sono fortemente impegnate nel dare riscontro ai vari quesiti. Seminari come quello odierno possono contribuire a chiarire taluni punti controversi.