Consob: la Commissione adotta il codice etico

Consob: la Commissione adotta il codice etico

Posted by Cristina Cellucci on Sab, 14/08/2010 - 08:54 in

Fonte: Comunicato stampa Consob del 4 agosto 2010 http://www.consob.it/main/documenti/comunicatistampa/cs-2010.html#20100804

Il 4 agosto 2010 la Commissione ha adottato il "Codice etico per i componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa" che definisce direttive di comportamento e stabilisce regole deontologiche per i componenti del Collegio. Il codice etico è il risultato di un’approfondita riflessione avviata da tempo.

Il testo, che si compone di dieci articoli, indica i principi generali cui si attengono i membri della Commissione nell’assolvimento per propri compiti (art. 2), con specifico riguardo all’indipendenza e alla neutralità (art. 3), all’integrità (art. 4) ed alla riservatezza (art. 6).

Particolare rilievo riveste nel codice la gestione dei conflitti d’interesse, anche solo apparenti (art. 5); è prevista la continuazione dei doveri per il primo anno successivo alla cessazione del mandato dei componenti la Commissione (art. 7).

È prevista la nomina di un garante etico (art.8) che ha il compito di fornire pareri sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni del codice. Il garante potrà avvalersi del supporto tecnico del "nucleo di valutazione", costituito all’interno dell’Istituto, previsto dallo stesso codice (art.9).

Il testo integrale del codice etico, di seguito riportato, è disponibile anche nei seguenti formati:

  • pdf (45 K, 4 pp.) a cura di CONSOB (versione ufficiale)
  • epub (9 K) a cura di ComplianceNet
  • xhtml (29 K) a cura di ComplianceNet

Delibera n. 17444 - Approvazione del Codice Etico per i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, da ultimo modificato con delibera n. 15551 dell'11 settembre 2006, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006;

CONSIDERATA la natura di autorità indipendente della CONSOB e la peculiarità dei compiti ad essa normativamente attribuiti; CONSIDERATA la necessità, in considerazione del ruolo e della posizione ordinamentale della CONSOB per l'attuazione e la tutela di interessi di rilevanza costituzionale, di stabilire direttive di comportamento e regole deontologiche per i Componenti della Commissione;

RITENUTO pertanto opportuno adottare, ad integrazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, un Codice Etico per i Componenti della Commissione;

DELIBERA:

È approvato l'unito Codice Etico per i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Il Codice si compone di dieci articoli.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob e nel sito internet istituzionale.
Il Codice Etico entra in vigore alla data di pubblicazione della presente delibera.

Roma, 4 agosto 2010

IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti

Codice Etico per i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Art. 1 Ambito di applicazione
1. II presente Codice definisce direttive di comportamento e stabilisce regole deontologiche per i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Art. 2 Principi generali
1. I Componenti della Commissione conformano la propria condotta ai più elevati canoni morali.
2. Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri attribuiti si attengono ai principi di indipendenza, neutralità, lealtà, discrezione e non hanno riguardo ad interessi personali.
3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e dell'importanza sociale dei propri compiti e delle proprie responsabilità, si comportano nella vita sociale in modo da salvaguardare e promuovere la reputazione della Consob e la fiducia dell' opinione pubblica nei suoi confronti.

Art. 3 Indipendenza e neutralità
1. I Componenti della Commissione assumono le proprie decisioni in piena autonomia, respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e ispirandosi a criteri di trasparenza e correttezza.
2. I Componenti della Commissione operano con assoluta neutralità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti vigilati, coinvolti o interessati dall' attività istituzionale della Consob, rapporti tali da poter compromettere la loro indipendenza di giudizio o comunque tali da vulnerare la percezione della loro neutralità da parte della pubblica opinione.

Art. 4 Integrità
1. Fermi i divieti di legge, i Componenti della Commissione:
a) non utilizzano per fini diversi da quelli istituzionali mezzi o informazioni di cui dispongono in ragione della funzione svolta e non si avvalgono della propria posizione per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni;
b) non accettano, per sé o per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall'attività della Consob, che eccedano il valore di duecento euro. Regali di valore superiore sono restituiti ovvero devoluti al patrimonio della Consob;
c) accettano inviti a convegni, seminari e simili, a condizione che la partecipazione non sia in contrasto con l’interesse della Consob. Per la partecipazione a tali eventi non accettano denaro o altre utilità ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell' ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui sia riconosciuto anche agli altri partecipanti;
d) nel fruire dei beni e dei servizi della Consob, ne limitano l’uso al corretto esercizio della propria funzione.

Art. 5 Conflitto di interessi
1. I Componenti della Commissione evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interessi, anche solo apparenti.
2. Nei casi di conflitto, anche solo apparente, i Componenti della Commissione si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi finanziari e non finanziari propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo. Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il Componente della Commissione che ipotizzi di versare in una situazione di conflitto di interessi ne informa senza indugio la Commissione. Il Componente, previa acquisizione del parere del Garante etico previsto dall'art. 8, decide in ordine all'astensione, all'uopo rendendo al Collegio motivata dichiarazione.
4. Fermo il divieto di abuso di informazioni privilegiate, i Componenti della Commissione si astengono dal compimento di operazioni di acquisto, sottoscrizione e vendita di strumenti finanziari derivati nonché di altri strumenti finanziari, ad eccezione dei seguenti:
a) titoli emessi da uno Stato membro dell’Unione Europea o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea;
b) quote di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti.
5. Qualora, al momento dell’assunzione delle funzioni, i Componenti della Commissione detengano strumenti finanziari diversi da quelli di cui al precedente comma 4, lett. a) e b), essi comunicano al Garante Etico di cui all’art. 8 le posizioni in essere, concordando con esso le modalità e i termini per il loro smobilizzo ovvero altri accorgimenti volti ad escludere situazioni di conflitto d’interessi.

Art. 6 Riservatezza
1. I Componenti della Commissione non forniscono, se non per finalità inerenti ai compiti istituzionali, informazioni sui contenuti di attività di vigilanza in corso.
2. Essi si astengono dal rilasciare informazioni e dal manifestare opinioni e giudizi in merito a decisioni da assumere e a procedimenti in corso, per quanto loro noti, ovvero anche a deliberazioni già prese, prima che queste siano formalmente comunicate alle parti interessate.

Art. 7 Continuazione dei doveri
1. I Componenti della Commissione, nel corso del primo anno successivo alla cessazione del loro mandato, evitano i conflitti di interessi che possano sorgere in connessione con attività private o professionali.

Art. 8 Garante etico
1. La Commissione nomina un Garante etico scegliendolo tra persone di notoria indipendenza ed autorevolezza morale. Il Garante etico dura in carica per un quinquennio non rinnovabile.
2. Il Garante etico ha il compito di rendere pareri, anche in relazione a casi concreti, concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Codice.
3. Il Garante etico può avvalersi del supporto tecnico fornito dal nucleo di valutazione previsto dall'art. 9.

Art. 9 Nucleo di valutazione
1. È costituito, presso la Divisione Consulenza Legale dell'Istituto, un nucleo di valutazione con il compito di fornire il supporto tecnico al Garante etico previsto dall'art. 8 nel rilascio di pareri concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Codice. I membri del nucleo di valutazione sono nominati dalla Commissione tra il personale della carriera direttiva.

Art. 10 Modifiche al Codice
1. Ciascun Componente della Commissione ha facoltà di proporre modifiche al presente Codice. Sulle proposte viene acquisito il parere del Garante etico previsto dall'art. 8.

Altri articoli su CONSOB