Banca d’Italia: Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Banca d’Italia: Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Posted by Cristina Cellucci on Mer, 19/12/2007 - 13:11 in

Il 5 dicembre 2007 la Banca d’Italia ha pubblicato il primo aggiornamento in relazione alle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Si tratta di "Semplificazione della disciplina di vigilanza" (pdf, 119 K, 5 pp). Di seguito una sintesi della premessa del documento.

Semplificazione della disciplina di vigilanza

Il presente provvedimento è volto a semplificare la normativa di vigilanza applicabile alle banche ai sensi della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. L’iniziativa segue un’impostazione coerente con l’evoluzione della disciplina di vigilanza, tesa a ridurre l’ambito dei controlli amministrativi di tipo autorizzativo, valorizzando l’autonomia degli intermediari nella governance, nell’organizzazione e nella gestione dei rischi.
Si dispongono, in particolare, interventi (analiticamente individuati in allegato) sui procedimenti amministrativi di natura autorizzativa previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche. Tali interventi comportano:

  • eliminazione di procedimenti, nei casi in cui un controllo autorizzativo non sia previsto da fonte normativa superiore e non si ravvisino ostacoli alla sua eliminazione. In talune ipotesi, si tratta di una mera anticipazione degli effetti conseguenti all’applicazione della nuova disciplina prudenziale di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006;
  • riconfigurazione di procedimenti, sostituendo le fattispecie di tipo autorizzativo con obblighi di comunicazione preventiva; in base alla nuova disciplina, la Banca d'Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell’eventuale avvio, ove ricorrano i presupposti, di procedimenti d’ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto;
  • semplificazione di procedimenti, prevedendo criteri oggettivi (ad es., soglie di rilevanza) maggiormente selettivi delle fattispecie da sottoporre ad autorizzazione.