Banca d'Italia: consultazione sullo "Schema delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" (12 gennaio 2012)
Allegati:
- Documento di consultazione (pdf 922 K)
- Relazione sull'analisi di impatto (pdf 182 K)
- Questionario (pdf 36 K)
Il 12 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato la bozza delle nuove "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nelle modalità indicate nel testo stesso.
Di seguito la "Premessa" del documento.
Premessa
Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, nel riordinare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta nel Titolo V del Te sto unico bancario (TUB), ha razionalizzato la regolamentazione (incluso il peri metro delle attività riservate) e l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. L'obiettivo è assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario.
Principali novità introdotte dal d.lgs. 141/2010 nella regolamentazione degli intermediari finanziari
Il d.lgs. 141 del 13 agosto 2010, in occasione del recepimento della direttiva europea in materia di credito al consumo, ha, tra l'altro, sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB.
Gli aspetti principali della riforma riguardano:
- la ridefinizione dell'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari (nota 1), limitata alla concessione di finanziamenti (a cu i si aggiunge, ai sensi della l. 130 del 1999, quella di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento in materia di cartolarizzazione dei crediti – c.d. servicing);
- la previsione di un albo unico degli intermediari finanziari, con il superamento della distinzione tra elenco generale ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. Nell'albo unico si dovranno iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno (nota 2) , mentre è prevista l'iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni ( nota 3) (nota 4);
- il rafforzamento dell'impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico. Sono previsti controlli più stringenti sull'accesso al mercato e sull'assetto proprietario degli intermediari; è, infine, introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.
Nell'ambito del descritto quadro normativo, il TUB attribuisce al Ministero dell'Econo mia e delle finanze e alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della nuova disciplina degli intermediari finanziari.
Con il presente documento, si sottopone a consultazione lo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", che contiene la disciplina di vigilanza dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia: intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie disciplinate dall'ar t. 199, comma 2, TUF.
Con riguardo alle società fiduciarie e alle agenzie di prestito su pegno , tenuto conto che si tratta di soggetti al momento non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sono sottoposte a consultazione alcune ipotesi regolamentari, rinviando la definizione dell' articolato normativo all'esito della consultazione.
Nel definire le disposizioni secondarie in materia di intermediazione finanziari a, la Banca d'Italia
ha:
- osservato il principio di proporzionalità , tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzati va degli intermediari, nonché della natura dell'attività svolta, in linea con quanto previsto dall'art. 10 8, comma 6, TUB. È stata di conseguenza bilanciata l'esigenza di assicurare che l'attività di concessione di finanziamenti sia svolta da soggetti affidabili con quella di disporre di un impianto normativo sufficientemente flessibile, tale da non porre ingiustificate barriere al l'ingresso nel mercato o allo sviluppo di modelli operativi compatibili con la sana e prudente gestione dell'intermediario;
- mirato a delineare un quadro organico e razionale della materia, da un lato, facendo confluire in un unico testo gli orientamenti di vigilanza maturati negli ultimi anni e, dall'altro, coordinando, dove opportuno, la normativa degli intermediari finanziari con la disciplina della banche.
Nel paragrafo 2 si descrive l'impianto delle nuove disposizioni , richiamando gli elementi di principale novità rispetto alla disciplina vigente, le motivazioni alla base delle scelte operate e sollecitando commenti in relazione ad argomenti specifici.
In allegato sono contenuti: i) lo schema delle nuove disposizioni; ii) le ipotesi regolamentari relative alla disciplina delle agenzie di credito su pegno e delle società fiduciarie; iii) la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione; iv) un questionario, destinato agli intermediari
finanziari, volto ad acquisire ulteriori informazioni in merito agli effetti delle nuova normativa.
Note
- L'attività di assunzione di partecipazioni e l'attività svolta dai cambiavalute sono state deregolamentate; è stata disposta la cancellazione dall'elenco generale delle società veicolo per la cartolarizzazione, che non saranno tenute ad iscriversi nell'albo unico (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011. Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione). La prestazione di servizi di pagamento è, invece, riservata agli istituti di pagamento, secondo quanto previsto - in attuazione de lla direttiva comunitaria sui servizi di pagamento (2007/64/CE) - nel Titolo V-ter del TUB; gli intermediari finanziari che intendono prestare anche servizi di pagamento sono tenuti a istituire, secondo quanto previsto dall'art. 114-terdecies TUB, un patrimonio destinato.
- Cfr. art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 141/10, che ha modificato l'art. 112 TUB.
- Cfr. art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 141/10, che ha modificato l'art. 199 del Testo unico della finanza.
- Il decreto, inoltre, prevede un regi me di controlli semplificato per alcune categorie di operatori, quali i confidi di mino re dimensione e gli operatori del microcredito (cfr. artt. 111 e 112 TUB).
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