Antiriciclaggio: Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi» (Eutekne.info, 23 gennaio 2012 )
Fonte: http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_370468.aspx
di Annalisa De Vivo
Dal 1° febbraio, per la violazione del limite di 1.000 euro, l’iter prevede contestazione, istruttoria, decretazione e notifica della sanzione, esecuzione
Con la circolare n. 2 del 16 gennaio, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”, il Ministero dell’Economia e delle finanze fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al limite all’uso di contanti e di titoli al portatore di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007. Attualmente tale limite è pari a 1.000 euro, per effetto di quanto disposto dal DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011. L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di frazionamento “artificioso” di un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un’unica transazione economica. La violazione al nuovo limite potrà essere sanzionata a partire dal 1° febbraio 2012.
Dopo aver ricordato quali disposizioni di cui all’art. 49 permangono ancora valide, il MEF descrive la procedura per l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione del suddetto limite di 1.000 euro, al di là del quale va garantita la tracciabilità dei pagamenti, che quindi possono avvenire solo attraverso strumenti nominativi (ad es., assegni bancari o postali sui quali sia apposta la clausola di non trasferibilità, bonifici bancari, carte di credito).
L’iter per l’applicazione delle sanzioni è suddiviso in cinque fasi: la prima concerne la contestazione della violazione, conseguente alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 51 del DLgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti. L’ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all’autore della violazione. Detto termine è chiaramente interrotto ove l’ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.
Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l’istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate, entro i 30 giorni dalla notifica, memorie difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione. Il MEF precisa che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l’eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.
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