AIRA – Resoconto del convegno del 21 ottobre 2009: "Antiriciclaggio - il decreto correttivo e le nuove istruzioni dell’UIF"

AIRA – Resoconto del convegno del 21 ottobre 2009: "Antiriciclaggio - il decreto correttivo e le nuove istruzioni dell’UIF"

Posted by Agatino Grillo on Dom, 25/10/2009 - 20:47 in

Il convegno ha analizzato le novità apportate dal decreto correttivo di settembre 2009 al D.lgs. 231/07 approfondendo i principali cambiamenti, tra i quali:

  • i nuovi termini previsti per la registrazione delle informazioni sui nuovi incarichi professionali e per l’identificazione dei clienti
  • le operazioni "collegate" ed i criteri di inserimento in AUI
  • la nozione di "titolare effettivo" riformulata
  • l’elenco arricchito dei soggetti obbligati alle verifiche antiriciclaggio.

Attenzione è stata dedicata anche agli aspetti "antiriciclaggio" del provvedimento di "Scudo Fiscale" adottato recentemente dal governo.
Il programma originario (qui in pdf) ha subito alcuni cambiamenti; i relatori sono stati:

  • dottor Giuseppe Maresca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direttore V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura
  • dottor Piero Ricca, Divisione Operazioni Sospette 1 – Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia
  • colonnello Leandro Cuzzocrea, Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza
  • professor, avvocato Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria, Presidente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
  • dottor Paolo Ciarrocchi, Responsabile Antiriciclaggio CariParma, Coordinatore Commissione Intermediari Finanziari AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
  • Adolfo Bader, Consultant di World-Check.

Di seguito il resoconto del convegno.

Giuseppe Maresca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direttore V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura

Il dottor Maresca ha analizzato i profili "antiriciclaggio" dello Scudo Fiscale. Occorre premettere che questo tipo di provvedimento è stato adottato, anche se con modalità diverse, da molti governi (USA, Regno Unito); l’obiettivo è prettamente fiscale: ottenere il rimpatrio dei fondi detenuti all'estero di cui non era stata precedentemente fatta denuncia alle nostre autorità fiscali.
Non è la prima volta che viene adottato un provvedimento di questo tipo; un analogo provvedimento era già stato adottato nel 2001 dal precedente governo Berlusconi. Il provvedimento del 2009 presente però la novità di "ampliare" il numero dei reati coperti dallo Scudo: non solo reati fiscali ma anche reati "strumentali" a quelli fiscali quali ad esempio il falso in bilancio. Lo Scudo Fiscale del 2009 permette, cioè, la regolarizzazione dei fondi esteri non denunciati al fisco anche se essi provengono da "falso in bilancio" se ciò a sua volta era finalizzato all’evasione fiscale.
Perché lo Scudo Fiscale ha interesse per l'antiriciclaggio?
Secondo la nuova norma "nei casi di reati coperti da Scudo Fiscale non è necessario fare la segnalazione di operazione sospetta" ai fini degli adempimenti antiriciclaggio.
La circolare n. 43E del 10 ottobre 2009 dell’Agenzia delle Entrate (qui in pdf) ha ribadito l’obbligo di identificazione e registrazione previsto dal decreto legislativo 231-07 in materia di antiriciclaggio; "in particolare, gli intermediari abilitati, nonché gli altri soggetti indicati nel citato decreto legislativo, sono tenuti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al comma 4 dell’articolo 13-bis del decreto. Al riguardo si fa presente che le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la predetta segnalazione, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dall’articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007."
In altre parole se i risultati della "normale" verifica del soggetto scudante (senza "ricerche speciali") non fanno sospettare all’Intermediario Finanziario una qualche anomalia allora non va fatta la segnalazione di operazione sospetta; viceversa se l’intermediario "sospetta" che i fondi scudati provengano da reati diversi da quelli previsti dalla normativa va fatta la segnalazione di operazione sospetta.
A riguardo il dottor Maresca ha sottolineato l’importanza della valutazione dell’intermediario; occorre diligenza perché le autorità fiscali potrebbero effettuare ulteriori controlli sui soggetti scudanti per motivi diversi dallo Scudo Fiscale e si potrebbe appurare che i reati da cui hanno origine i fondi non sono quelli previsti dalla normativa; in tali casi le autorità fiscali potrebbero valutare se l’intermediario ha operato diligentemente e se aveva, ad esempio, gli elementi necessario per fare una segnalazione di operazione sospetta.

Piero Ricca, Divisione Operazioni Sospette 1 – Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia

Il dottor Ricca ha esordito riprendendo il tema dello "Scudo Fiscale" e ricordando la posizione di Fabrizio Saccomanni, Direttore Generale di Banca d’Italia, nella sua audizione del 15 ottobre 2009 al Parlamento (qui in pdf): "lo scudo fiscale può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro."
Ricca ha poi ricordato che la normativa dello scudo fiscale fa riferimento alle prescrizioni antiriciclaggio, sia pure riferendosi come fonte a norme (l. 197/91) antecedenti al DLGS 231/07
Ne deriva che trovano applicazione anche a fronte del cosiddetto "scudo fiscale" tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo n. 231/2007, in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.
Conseguentemente, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengano nel perfezionamento delle procedure/operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione devono provvedere all’adeguata verifica della clientela, con modalità ordinarie o rafforzate commisurate alla specifica situazione di rischio, nonché alla registrazione dei dati.
In relazione alla "segnalazione di operazioni sospette" come ha già sottolineato il dottor Maresca "nei casi in cui gli Intermediari Finanziari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell’articolo 13-bis" occorre fare la segnalazione anche se le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto, rimanendo "ferma la necessità di verificare la sussistenza, in concreto, degli elementi di sospetto che l’articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007 pone alla base dell’obbligo di segnalazione".
Pertanto, nella valutazione delle operazioni finalizzate all’emersione, si dovrà tenere conto del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza di fatto conosciuta o disponibile nell’ambito dell’adeguata verifica svolta, attribuendo un ruolo centrale alle informazioni riguardanti l’origine dei fondi, soprattutto se le operazioni di rimpatrio sono effettuate in contanti nonché alla valutazione della congruità tra il valore dell’operazione di rimpatrio o di regolarizzazione ed il profilo del cliente.

Il dottor Ricca ha poi analizzato la normativa antiriciclaggio ricordando le novità rilevanti del 231/2007.

  • Risk based approach
  • Processo di adeguata verifica e titolare effettivo (beneficial owner)
  • Trattamento delle società fiduciarie statiche
  • Persone politicamente esposte (PEP)
  • Paesi con regime equivalente/soggetti terzi

Ricca ha poi approfondito il tema dell’analisi finanziaria delle "segnalazioni di operazioni sospette"  da parte di UIF e anticipato le direttrici sui cui sta lavorando l’UIF per migliorare le proprie attività.
In primo luogo ci sarà, nei prossimi mesi, un nuovo sistema di raccolta dati attraverso il sito internet di Banca d’Italia; il nuovo canale telematico servirà anche per lo scambio delle informazioni in fase di approfondimento e per i messaggi di feed-back e per i flussi per/da gli approfondimenti investigativi.
Al momento vi è già una la sperimentazione in corso per l’utilizzo della rete RDVI con alcuni intermediari. È stato anche aperto un "canale telematico" con il Notariato per le segnalazioni dei Notai.
Inoltre l’UIF sta lavorando ad un "nuovo" modulo segnaletico che permetta l’aumento e la razionalizzazione delle informazioni relative a operatività, l’individuazione di legami/collegamenti con altri soggetti, l’introduzione di meccanismi di rating delle segnalazioni.
Infine sono in corso attività volte a:

  • la razionalizzazione dell’output di competenza della UIF
  • l’aggiornamento degli indicatori di anomalia
  • redazione, insieme a Banca d’Italia, delle norme attuative del 231/07.

In conclusione il dottor Ricca ha auspicato che gli intermediari finanziari e tutti i soggetti interessati alla normativa migliorino la qualità delle segnalazioni ed evitino comportamenti cosiddetti "cautelativi" (o segnalazioni "difensive").
Al legislatore l’UIF chiede di rivedere l’apparato sanzionatorio depenalizzando alcune fattispecie di scarso rilievo e prevedendo in altri casi pene più ridotte e di omogeneizzare l’impianto delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Leandro Cuzzocrea, Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza

Il colonnello Cuzzocrea ha svolto un ampio intervento in cui ha ricordato l’importanza del sistema di prevenzione contro i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Non bisogna mai pensare, ha sottolineato il colonnello, che gli adempimenti richiesti siano fini a se stessi. La normativa antiriciclaggio è viceversa una componente fondamentale del sistema di contrasto del fenomeno riciclaggio, "un fenomeno" ha ricordato Cuzzocrea "diffuso in tutti i paesi in cui c’è ricchezza economica".
Il successo del contrasto di questo fenomeno dipende sia dal grado e dalla qualità della cooperazione tra istituzioni ed operatori del mercato sia, e in misura sempre più importante, dalla collaborazione tra i diversi paesi.
È ormai consapevolezza comune, infatti, che il riciclaggio è un vero e proprio pericolo per l’economia sana di ogni nazione in quanto mina la concorrenza e danneggia il "buon imprenditore" compromettendo il diritto di fare impresa previsto dalla Costituzione.
La prevenzione non è quindi richiesta come adempimento fine a se stesso ma come elemento di un disegno di contrasto ben più ampio. Come la dogana è necessaria per riuscire ad incanalare le merci in un percorso controllato ove sia possibile far pagare i dazi così per l’antiriciclaggio occorre obbligare i flussi finanziari a transitare per canali controllati ove sia possibile registrare e verificare, anche a posteriori, la movimentazione dei fondi.
Tutto ciò significa, ha ricordato il colonnello Cuzzocrea, che la prevenzione del riciclaggio che si chiede agli intermediari è in primo luogo un fatto etico. Non si chiede, ovviamente, alle banche di diventare dei poliziotti: ognuno deve fare il proprio mestiere.
Le banche devono però adottare nei riguardi dei flussi finanziari in ingresso, anche per ciò che riguarda lo Scudo Fiscale, la stessa attenzione, diligenza, professionalità che adottano quando devono autorizzare un flusso finanziario in uscita ad esempio erogando credito alla clientela.
In conclusione il colonnello Cuzzocrea ha ricordato che nelle indagini sul riciclaggio il tempo gioca un ruolo importantissimo: la tempestività delle informazioni è vitale.

Paolo Ciarrocchi, Responsabile Antiriciclaggio CariParma, Coordinatore Commissione Intermediari Finanziari AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Il dottor Ciarrocchi ha analizzato il decreto correttivo di settembre 2009 al D.lgs. 231/07 e le nuove istruzioni dell’UIF approfondendo le principali criticità e proponendo alcune riflessioni per gli intermediari finanziari.
Ciarrocchi ha esordito sottolineando che in banca il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio non deve rappresentare un mero adempimento amministrativo e formale ma l’espressione di un approccio culturale per garantire l’efficacia delle norme stesse ed il raggiungimento degli obiettivi per i quali sono state emanate.
A riguardo Ciarrocchi ha ricordato le parole del dottor Manfredi Luongo, Procuratore capo della Repubblica di Forlì, in un’intervista rilasciata al Sole 24ore il 19 maggio 2009: "è inutile dotare un paese di un’ottima normativa antiriciclaggio se chi la deve applicare la considera un intralcio all’operatività" ed ancora "la disciplina antiriciclaggio richiede la cultura della legalità, il rispetto delle regole, l’adeguamento delle regole ai mutamenti del contesto di riferimento e la fiducia nelle regole come condizione per tutelare efficacemente i valori che le stesse mirano a proteggere".

Gli intermediari finanziari devono orientare le loro preoccupazioni e i loro sforzi:

  • prima verso la scelta di assetti organizzativi forti ed adeguati alla gestione del rischio che rappresentino l’espressione di un modello di business nel quale viene riservato un ruolo centrale alla prevenzione del riciclaggio
  • poi verso la creazione di procedure sempre più automatizzate e capaci di adeguarsi ai singoli obblighi normativi e regolamentari e ai loro cambiamenti.

La necessità di questo approccio è stato più volte ribadito anche dal Governatore della Banca d’Italia Draghi sia nel suo intervento all’Assemblea Ordinaria ABI dell’8 luglio 2009 sia in audizione presso la Commissione parlamentare il 22 luglio 2009.

Passando al decreto correttivo, le criticità operative individuate da Ciarrocchi riguardano:

  • il nodo delle operazioni collegate e le modalità per la registrazione in AUI
  • il titolare effettivo e le modalità di registrazione in AUI
  • il nuovo concetto di "operazione frazionata" (art. 15 comma 1, lettera b) e modalità di gestione per l’adeguata verifica
  • le soglie per le classi di operazioni frazionate
  • il recepimento delle indicazioni del MEF per il recupero  dell’adeguata verifica sulla clientela già acquisita ("…al primo contatto utile...")
  • le nuove modalità di registrazione di cui all’art. 36
  • la riformulazione dell’art. 49 comma 1
  • le nuove modalità di trasferimento dei libretti al portatore e la necessità dell’accettazione del cessionario. 

Per quanto riguarda invece le disposizioni attuative di Bankitalia Ciarrocchi ha sintetizzato le modifiche apportate e le relative criticità operative:

  • titolare effettivo: registrazione del "legame" con il soggetto intestatario del rapporto
  • rapporto di delega: registrazione della delega ad operare come autonomo rapporto continuativo
  • ricostruibilità dei flussi finanziari: registrazione delle operazioni da parte dei soggetti presso i quali è incardinato il rapporto continuativo
  • allargamento del novero dei destinatari degli obblighi: ad es. Cassa Depositi e Prestiti
  • fiduciarie: obbligo di registrare, per gli intermediari, i rapporti e le operazioni instaurate e il legame del titolare effettivo
  • titoli di stato: estensione degli obblighi di registrazione anche per queste operazioni
  • operazioni con assegni circolari e bancari: modifica registrazioni in AUI
  • recupero informazioni in AUI sul titolare effettivo.

Adolfo Bader, consultant di World-Check

World-Check, società leader mondiale nella fornitura di sistemi di intelligence per la riduzione dei rischi, ha presentato la propria soluzione di business intelligence che offre a banche, assicurazioni, società finanziarie, studi legali, broker, case da gioco e altri fornitori di servizi, una soluzione globale per soddisfare le esigenze di compliance e gestione dei rischi in ambito "Know Your Customer (KYC)".
Si tratta di un database che contiene oltre un 1 milione di profili di "Persone Politicamente Esposte" (PEP) ai sensi della normativa antiriciclaggio. Le informazioni sono tutte documentate e tratte da fonti pubbliche rintracciabili:

  • governi, forze di polizia e di intelligence
  • organizzazioni a livello mondiale
  • media nazionali e internazionali
  • liste di embargo e di sanzioni: OFAC, EU, UNO, BOE, eccetera.

Ogni profilo contiene le fonti originali (archiviate o come hyperlink) che documentano le informazioni ed i dettagli forniti.

Il database è utilizzabile sia in modalità online sia scaricando i dati in locale (Data-File).

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