Rassegna web
Antiriciclaggio: per il professionista, approccio basato sul rischio (Eutekne.info, 21 febbraio 2012)
Testo integrale disponibile online sul sito Eutekne.info
di Annalisa De Vivo
Il GAFI ha aggiornato le raccomandazioni, stabilendo che la corretta valutazione del rischio è determinante nell'adeguata verifica della clientela
In materia di antiriciclaggio, cresce l'importanza dell'approccio basato sul rischio nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti al professionista dal DLgs. 231/2007. Lo conferma anche il GAFI, che lo scorso 16 febbraio ha pubblicato l'aggiornamento delle proprie raccomandazioni per fornire un efficace riferimento nel contrasto ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le nuove raccomandazioni, a cura della Financial Action Task Force (FATF), rafforzano obblighi e adempimenti in situazioni ad alto rischio, imponendo agli Stati membri un innalzamento del livello generale di allerta: in caso di valutazione negativa da parte del GAFI, il Paese "richiamato" rischierebbe, infatti, l'eliminazione dall'elenco degli Stati collaborativi. Dunque, ai soggetti obbligati all'adozione delle misure antiriciclaggio è richiesta – tra le altre cose – una maggiore efficacia dell'azione preventiva.
Molteplici sono gli input forniti nell'ambito delle 40 raccomandazioni aggiornate:
- maggiore trasparenza nelle compagini societarie, al fine sia di agevolare l'identificazione del cosiddetto titolare effettivo, cioè del soggetto che di fatto esercita il controllo, sia di rendere più difficile ai criminali e ai terroristi nascondere la propria identità o mascherare i propri beni per mezzo di entità o persone giuridiche;
- adempimenti rafforzati e più stringenti per l'individuazione e il controllo delle persone esposte politicamente (PEP);
- ampliamento della sfera dei reati presupposto di riciclaggio di denaro, ivi compresi i reati fiscali;
- miglioramento della cooperazione internazionale, che comprende lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, nonché le indagini congiunte anche per il tracciamento, il sequestro e la confisca dei proventi illeciti;
- maggiori poteri e strumenti operativi sia per le unità di informazione finanziaria sia per le forze dell'ordine, al fine di potenziare le indagini sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo;
- miglioramento dell'approccio basato sul rischio, che consente ai Governi e al settore privato di agire in modo più efficiente concentrandosi sulle situazioni ad alto rischio.
Proprio in relazione all'approccio basato sul rischio, vale la pena di ricordare che della materia si è recentemente occupata anche la Banca d'Italia (provvedimento del 2 febbraio 2012), che ha posto in consultazione un documento, destinato alle banche e agli altri intermediari finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela (art. 7, comma 2 del DLgs. 231/2001). Sul tema era intervenuto fino ad oggi solo il CNDCEC, che, in assenza di disposizioni attuative degli obblighi imposti anche ai professionisti, nel 2008 aveva emanato le proprie Linee Guida (il cui ultimo aggiornamento risale al luglio 2011).
Le raccomandazioni GAFI e il documento di Bankitalia offrono lo spunto per formulare alcune riflessioni. In particolare, pare interessante rilevare come l'approccio basato sul rischio sia correttamente inquadrato come il "termometro" dell'adeguata verifica, dal momento che consente di valutare l'intensità e l'estensione dell'obbligo. In particolare, l'approccio basato sul rischio viene collocato da Bankitalia nell'ambito del principio di proporzionalità, ritenendo che la sua applicazione consenta di massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali, di razionalizzare l'uso delle risorse e di ridurre gli oneri a carico dei destinatari.
Viene naturale chiedersi se ciò valga anche per i professionisti destinatari dell'obbligo: l'approccio basato sul rischio richiede la predisposizione di complesse misure la cui adozione, se ha indubbiamente senso all'interno di una banca, non ne ha altrettanto nell'ambito di uno studio professionale. Ad ogni modo, in entrambi i casi identici sono i fattori soggettivi (connessi al cliente) e oggettivi (connessi all'operazione) da considerare ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio, in modo da consentire una profilatura della clientela all'esito della quale ciascun cliente è incluso in una specifica classe di rischio precedentemente definita.
A tale scopo, il metodo logico seguito nel provvedimento in esame è lo stesso posto alla base delle Linee Guida CNDCEC, con le dovute differenziazioni motivate dalle maggiori possibilità di utilizzo, da parte degli intermediari finanziari, di sistemi anche complessi di segmentazione della clientela in classi di rischio. Nel documento di Bankitalia si parla, infatti, di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni: la raccolta può avvenire mediante percorsi guidati o questionari, l'elaborazione mediante algoritmi predefiniti e procedure informatiche. In maniera analoga, seppure a titolo meramente esemplificativo, le Linee Guida CNDCEC propongono una procedura elementare per l'attribuzione di un punteggio espressivo del grado di rischio di riciclaggio da associare a ciascun cliente, nel tentativo di "standardizzare" in qualche modo un obbligo che ben poco si accorda con l'attività normalmente svolta dal professionista.
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Ranieri Razzante "Per chi tratta preziosi antiriciclaggio più severo" (Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2012)
Testo disponibile online su IusLetter
Casinò, società, trust, agenti immobiliari, commercianti di preziosi e oro nel mirino del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). Le nuove 40 raccomandazioni del più importante organismo per il contrasto al riciclaggio parlano chiaro.
Sono previste regole più severe sull'identificazione dei titolari effettivi, limitazioni all'utilizzo del contante, tracciabilità, verifiche allargate a settori oggi non obbligati.
Ma andiamo con ordine, partendo da verifiche e registrazioni. Nella nostra legislazione, con la legge 231/2007, si era introdotto per i casinò un obbligo d'identificare chi cambia fiches per un controvalore pari o superiore ai 1.500 euro, ma senza effettuare l'adeguata verifica (modulo da sottoscrivere sotto responsabilità penale del cliente, che indica scopo e natura dell'operazione), né la registrazione nell'archivio antiriciclaggio. La raccomandazione 22 obbliga alla due diligence, con modulistica e registrazione, le case da gioco per transazioni (e quindi cambi di fiches o pagamenti vincite) pari o superiori ai 3mila euro. È vero che si allarga il limite, ma si introducono nuovi presidi di sicurezza.
Stessa cosa si prevede per gli operatori in metalli preziosi e pietre. Il precetto era contenuto nella legge italiana, ma ci si limitava all'adempimento della segnalazione di operazioni sospette. Gli obblighi di registrazione scatteranno, precisa l'organismo dell'Onu, anche quando più transazioni appaiano tra loro collegate. E per i commercianti in oro si parla, non a caso, di transazioni in contanti.
Sotto la lente anche gli agenti immobiliari, a cui si raccomanda di prevedere la registrazione delle transazioni con i dati sia degli acquirenti, sia dei venditori. Ma su questo fronte la nostra normativa dovrebbe essere già in linea.
In tema di titolari effettivi delle società la raccomandazione 24 è strategica per l'implementazione dei controlli sulle cosiddette legal persons, ossia le persone giuridiche, soprattutto di diritto privato, attraverso cui è forte il rischio d'infiltrazione della criminalità organizzata, nonchè l'utilizzo ai fini del finanziamento del terrorismo. Gli Stati dovranno verificare se sono in grado, con le loro norme antiriciclaggio già in vigore, di monitorare le imprese commerciali fin dalla loro costituzione, dopo averle classificate nelle loro tipologie più svariate. In Italia la tipizzazione è abbastanza precisa nel nostro codice civile ed è per questo che la previsione delle srl a capitale ridotto di cui parla l'ultima manovra del Governo sulla semplificazione (si veda il Sole 24 Ore del 28 gennaio scorso) potrebbe indurre a una valutazione negativa del Gafi. Il titolare effettivo di ogni società deve essere conosciuto, e le informazioni su di lui devono essere disponibili in ogni momento. Ma non solo: basilare è la conoscenza della governance societaria, della struttura dei controlli, del management e dei suoi poteri, degli azionisti. Misure analoghe per fondazioni e trust. Per questi ultimi, in particolare, sia il conferente, sia il gestore dei beni, oltre che i beneficiari, dovranno essere noti. Addirittura i consulenti e gli organi di governo societario, a vario titolo intervenienti nel trust, dovranno fornire i loro dati.
Per quanto concerne la cooperazione internazionale arriva un richiamo alla collaborazione nella lotta al riciclaggio. Sempre la raccomandazione 24 invita gli Stati a costruire rapidamente un efficace sistema di collaborazione soprattutto sulle informazioni riferite ai titolari effettivi e agli assetti proprietari di società ed enti. La cooperazione si attua facilitando l'accesso alle informazioni, scambiando dati sugli azionisti, ottenendone sui titolari effettivi di società straniere.
Sul fronte, infine, dei reati fiscali, a confisca dei proventi e beni riciclati deve essere sempre possibile, senza pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede. Essa deve riguardare sia le proprietà, sia gli strumenti utilizzati per commettere i reati, nonché i beni equivalenti (la confisca per equivalente è prevista già in Italia). I reati fiscali sia in materia di imposte dirette, sia indirette sono a tutti gli effetti presupposto di riciclaggio.
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Ranieri Razzante: "Riciclaggio e Vaticano: AIF può accedere ai dati, retroattività non c'entra" (ANSA 15 febbraio 2012)
Fonte: Blog AIRA
"Per i poteri che gli conferisce la legge, l'AIF, l'Autorità di controllo vaticana, può richiedere e avere accesso alle informazioni finanziarie. E se, per fare un esempio, volesse chiedere informazioni in merito ai movimenti di denaro oggetto dell'inchiesta che coinvolge lo Ior, aperta nel settembre 2010 e di cui tuttora si sta occupando la Procura di Roma, potrebbe assolutamente farlo. La retroattività a mio avviso qui non c'entra". Lo afferma il prof. Ranieri Razzante, presidente dell'Aira, l'Associazione italiana responsabili antiriciclaggio e docente di legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna, interpellato in merito ai documenti pubblicati oggi (il 15 febbraio 2012 ndr) da Il Fatto Quotidiano http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/15/ior-colpo-di-spugna-sullantir... .
Tutto ruota attorno alla legge antiriciclaggio varata dalla S.Sede nell'aprile 2011, che tra l'altro istituisce un'Authority di controllo finanziario. Il Fatto riporta da una parte un documento del giurista Giuseppe Dalla Torre fornito, su richiesta, alla segreteria di Stato vaticana, secondo cui la legge "non permette all'Aif l'accesso alle operazioni e ai rapporti intercorsi prima dell'entrata in vigore della legge": in sostanza, non è retroattiva su questo punto. Dall'altra c'é un documento del presidente dell'Aif, il card. Attilio Nicora, che il direttore dell'Authority, l'avvocato Francesco De Pasquale, ha inoltrato al presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi, in cui si chiede l'esatto contrario e si punta a ottenere le informazioni necessarie anche dallo Ior. Fonti vicine all'Aif confermano che lo scenario descritto dal quotidiano è nella sostanza "abbastanza realistico", al di là di "qualche imprecisione". Al centro della vicenda c'è anche l'inchiesta della Procura di Roma per due operazioni disposte dallo Ior con la movimentazione di 20 milioni destinati alla JP Morgan e di 3 milioni alla Banca del Fucino.
"Benché avviata nel settembre 2010, prima dell'entrata in vigore della legge – afferma Razzante, offrendo un parere tecnico – quell'inchiesta è aperta. Quindi, anche la questione della retroattività o meno della legge vaticana mi sembra del tutto relativa: l'Aif, a mio avviso, può chiedere informazioni su quelle operazioni". "Più in generale – prosegue Razzante – ritengo che l'Aif sia ancora un soggetto monco sotto il profilo procedurale, perché a quasi un anno dall'emanazione della legge mancano i regolamenti attuativi che indicano come si fa la segnalazione di operazioni sospette o come si trasmettono i dati: questo rende la norma stessa non applicabile in alcune sue parti e depotenzia l'Aif. Ci sono poi altri aspetti da modificare, come quello che i pagamenti in contanti non vengono censiti sotto la soglia dei 15mila euro. Ritengo, quindi, che il Vaticano sia ancora lontano dalla white list dell'Ocse che riunisce i paesi virtuosi dal punto di vista delle regole antiriciclaggio e che il percorso da fare sia ancora lungo".
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"Contanti senza limiti per i turisti stranieri" (Il Sole 24 Ore del 20 febbraio 2012)
Qui la versione online sul sito del Sole 24 Ore
di Marco Mobili e Giovanni Parente
Tracciabilità meno rigida per gli acquisti degli stranieri in Italia. Nel decreto sulle semplificazioni fiscali che questa settimana sarà all'esame del Consiglio dei ministri, si punta ad attenuare l'effetto del tetto massimo per i pagamenti in contante facendo un'eccezione per non deprimere gli acquisti di beni made in Italy da parte dei turisti. Una deroga al nuovo limite dei mille euro, introdotto a inizio di dicembre dalla manovra Monti, per venire incontro alle esigenze dei commercianti al dettaglio, in particolar modo di quelli che operano nelle zone ad alta presenza di soggetti provenienti da altri Paesi. La norma allo studio del Governo impone, però, comunque due condizioni al dettagliante. Prima di tutto, dovrà chiedere e fotocopiare il passaporto del cliente. Gli importi incassati per gli acquisti da mille euro in su non potranno rimanere in negozio. Il commerciante dovrà depositarli entro due giorni sul suo conto corrente e al momento stesso del versamento dovrà consegnare alla banca la fotocopia del passaporto dell'acquirente straniero e del documento che certifica il pagamento della somma. Un modo per limitare l'eventuale aggiramento dei vincoli sul contante che potrebbero essere tentati dalle organizzazioni criminali (soprattutto attraverso stranieri compiacenti) per riciclare denaro sporco.
Non sarebbe comunque il solo correttivo alle norme introdotte poco più di due mesi fa. La segnalazione dell'infrazione rilevata sullo stop al contante non dovrebbe più essere trasmessa alle Entrate, come attualmente previsto, ma dovrebbe essere prevista un'ulteriore fase di filtro: la violazione arriverà alla Guardia di Finanza, che in presenza di elementi fondati per l'accertamento metterà al corrente l'Agenzia. Nel pacchetto semplificazioni sono destinate a entrare anche altre misure sui controlli e antievasione. Dalle maxisanzioni doganali per bloccare la fuga dei capitali all'estero a quelle per i prodotti contraffatti, dalle compensazioni che tornano sotto osservazione alla nuova operazione di pulizia delle partite Iva inattive. E alla luce delle operazioni a Cortina, Roma, Milano, Napoli e Sanremo, potrebbe arrivare anche una norma ad hoc per inserire autonomi, negozianti ed esercenti che non emettono lo scontrino nelle liste selettive dei soggetti da accertare.
La vera chiusura del cerchio dovrebbe arrivare, poi, con un mini restyling della giustizia tributaria, già al centro di ritocchi sostanziosi con le manovre estive dello scorso anno. La tassa d'ingresso per il contenzioso in caso di ricorso cumulativo dovrà essere pagata in base al valore di ogni singolo atto impugnato. Mentre se in appello il ricorrente contesterà le sole spese di giudizio, il contributo unificato sarà calcolato solo con riferimento a queste ultime. L'istituzione delle sedi staccate delle sezioni di secondo grado dovrebbe diventare facoltativo e non più obbligatorio. Il limite anagrafico per i concorsi interni tra i magistrati sarà equiparato a 72 anni come quello per quelli esterni. Mentre il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovrà comunicare almeno un anno prima i posti che i magistrati libereranno per aver raggiunto l'età massima. Anche la macchina amministrativa dei Tribunali del fisco è destinata a essere rivista con un riassetto delle competenze sulla gestione del personale e dell'organizzazione del lavoro. Il tutto nell'obiettivo di far funzionare in modo ancora più efficiente la giustizia tributaria come sentinella nel recupero della lotta all'evasione. Recupero che dovrebbe essere poi destinato alla riduzione del prelievo sui contribuenti facoltosi: ma a questo dovrebbe pensare la riscrittura della delega per la riforma fiscale.
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Ranieri Razzante: "Commercianti, obbligo di verifica sulle banconote" (Il Sole 24Ore del 19 febbraio 2012)
Qui il testo online sul sito del Sole 24Ore , qui la versione pdf sul sito AIRA
Ecco le nuove regole antifalsificazione degli euro. La tracciatura e segnalazione di banconote sospette di falsità, le raccomandazioni per la gestione del fenomeno e per la segnalazione alla Banca d'Italia, la modulistica per gli invii: è il contenuto del provvedimento di Bankitalia del 14 febbraio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Ciò in attuazione di quanto stabilito nel decreto sulla competitività e da quello sulle semplificazioni.
I soggetti obbligati sono coloro che si qualificano, mediante comunicazione alla Banca centrale, "gestori del contante". Non si tratta solo delle banche e delle poste: vi si aggiungono gli istituti di moneta elettronica e di pagamento, le società di servizi che professionalmente fanno contazione e verifica della falsità di banconote (inclusi trasporto e custodia del contante), i cambiavalute, e tutti quegli altri soggetti che in qualche modo intervengano nella gestione e distribuzione al pubblico del contante mediante distributori automatici. Questi ultimi, nel silenzio della norma, possono essere immaginati come gli esercizi commerciali (per esempio le casse automatizzate che accettano contante ed erogano resto), gli esercizi pubblici (dove è ammesso il cambio banconote alle casse automatiche, come nei parcheggi); per i casinò, la inclusione è più chiara, data l'attività svolta.
La Banca d'Italia richiede a costoro idonee misure organizzative e di controllo. Ad esempio, non generici apparecchi per le verifiche di autenticità, ma solo quelli conformi all'elenco pubblicato dalla Bce, l'utilizzo di personale altamente professionalizzato e formato sulla materia, processi documentati di controllo, con articolazione delle relative responsabilità.
Nel caso si ritrovino banconote sospette di falsità, i gestori in questione le ritirano dalla circolazione e le trasmettono alle filiali della Banca d'Italia entro i 20 giorni successivi al ricevimento.
Il provvedimento della Banca d'Italia è dettagliato a tal punto da indicare, al di là della modulistica per l'espletamento degli obblighi, quali siano le fattispecie di incompatibilità che le macchine devono essere in grado di rilevare in fase di controllo. Esse attengono allo sporco, alle macchie, al colore, ai grafiti, alle lacerazioni, ai buchi, alle riparazioni, alle grinze, alle pieghe o comunque alle alterazioni della consistenza.
Il ritiro e la verbalizzazione delle banconote dovranno essere documentati, contenendo i dati identificativi del soggetto verbalizzante, quelli delle banconote ritirate (taglio e serie), le modalità del ritiro (se avvenuto in presenza dell'esibitore o in sua assenza, allo sportello ovvero alla postazione senza sportellista), i dati dell'esibitore.
Se dall'esame successivo dei pezzi, che avviene al Centro nazionale di analisi, il riscontro dà esito negativo, le banconote vengono rimborsate all'esibitore nel loro controvalore, informandone il verbalizzante. In caso contrario, la Banca d'Italia trasmetterà le banconote all'Autorità competente, informandone anche qui il verbalizzante.
Queste disposizioni, va ricordato, riguardano però non solo le banconote sospette di falsità: i controlli devono essere predisposti anche per quelle banconote che, per il loro stato di conservazione, sono idonee o meno ad essere reimmesse in circolazione.
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Segnalazioni di operazioni sospette con elementi oggettivi (Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2012)
Testo online in TGCom
di Valerio Stroppa
La segnalazione di operazioni sospette presuppone l'esistenza di elementi oggettivi che inducano il funzionario di banca a convincersi dell'illecita provenienza del denaro. In assenza di tali requisiti, la mancata comunicazione non è passibile delle sanzioni previste dalle norme antiriciclaggio. Ad affermarlo è un tribunale civile di primo grado del Friuli-Venezia Giulia con una sentenza depositata il 14 febbraio 2012, che costituisce una delle poche pronunce registrate in materia. La controversia vedeva un istituto di credito opporsi al ministero dell'economia per una sanzione amministrativa applicata per violazione dell'articolo 3, comma 1 del dl n. 143/1991. La disposizione, abrogata dal dlgs n. 231/2007 (che ha riscritto la normativa antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie), disciplinava l'obbligo di segnalazione delle operazioni bancarie sospette (Sos). La banca adiva il giudice sostenendo che le operazioni non fossero accompagnate «da alcun elemento oggettivo» tale da far nascere nel funzionario addetto il sentore che i movimenti finanziari derivassero da fattispecie di reato. Il Mineconomia riteneva invece che tale elemento non fosse necessario per far scattare la sanzione. Nel caso in esame, infatti, la natura dubbia dell'operazione derivava dalla «distrazione dei conti aziendali» e dal versamento «su un conto intestato a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare ed estranee alla società».
La tesi del ricorrente viene pienamente accolta dal giudice monocratico.
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Riciclaggio ed evasione pari sono (Italia Oggi, 17 febbraio 2012)
disponibile online su IusLetter
di Cristina Bartelli e Tancredi Sequi
La disciplina antiriciclaggio si estende anche alla materia fiscale. Le regole di contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti trovano campo di applicazione anche per i casi di evasione fiscale riferita a imposte dirette e indirette. Anche se l'Italia sulle nuove regole gioca in vantaggio in quanto molte previsioni sono già norma con il dlgs 231/07. L'evasione fiscale entra infatti per la prima volta nelle 40 aggiornate raccomandazioni del Gafi, rese note ieri dal ministero dell'economia. Il Gafi fissa linee guida più stringenti, inoltre, sulla trasparenza delle società e dei trust, per identificarne i titolari effettivi. «Il nuovo testo delle raccomandazioni delinea sul piano normativo strumenti più incisivi per contrastare l'uso illecito del sistema finanziario, promuove una maggiore trasparenza delle persone giuridiche e indica nella cooperazione internazionale attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità la via maestra per lotta alla criminalità finanziaria», ha dichiarato Giancarlo Del Bufalo, presidente del Fatfi-Gafi (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) l'organismo internazionale che definisce gli standard mondiali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e già capo dipartimento presso il Mef. 3. Reato di riciclaggio di denaro. I Paesi dovrebbero inoltre applicare il reato di riciclaggio di denaro a tutti i reati gravi.
18. Controlli interni, filiali estere e controllate. Gli istituti finanziari dovrebbero implementare programmi contro il riciclaggio a livello di gruppo. Gli istituti finanziari dovrebbero inoltre garantire che le proprie filiali estere e le controllate di cui detengono la maggioranza delle quote applichino misure antiriciclaggio coerenti con quelle del paese d'origine.
19. Paesi ad alto rischio. Le banche dovrebbero applicare misure rafforzate di due diligence a tutte le relazioni d'affari e le transazioni con persone fisiche, giuridiche e istituzioni finanziarie provenienti da paesi per i quali questo è richiesto dal Gafi.
24. Trasparenza e azionariato delle persone giuridiche. I paesi dovrebbero adottare misure per prevenire l'abuso dell'utilizzo di persone giuridiche per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo garantendo l'accesso alle informazioni alle autorità in tempi ristretti. Nei paesi dove la legge garantisce alle persone giuridiche la possibilità di emettere azioni o warrant al portatore, si dovrebbero adottare misure efficaci per garantire che non si faccia un uso sconsiderato.
25. Trasparenza e proprietà di regimi giuridici. Si dovrebbero garantire informazioni adeguate, accurate e tempestive sui trust espliciti, comprese le informazioni sul disponente, trustee e beneficiari, a cui possano accedere in modo tempestivo le autorità competenti.
32. Circolazione di denaro cross-border. Gli stati dovrebbero mettere in atto misure per individuare i corrieri internazionali di denaro, anche attraverso un sistema di dichiarazione obbligatoria. Si dovrebbero imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
38. Mutua assistenza legale: congelamento e confisca. Si devono adottare provvedimenti d'urgenza in risposta alle richieste di paesi stranieri per identificare, congelare, sequestrare e confiscare i beni oggetto di riciclaggio o finalizzati al finanziamento del terrorismo. I paesi dovrebbero anche prevedere meccanismi per la gestione dei beni confiscati.
40. Altre forme di cooperazione internazionale. Le autorità competenti devono gestire e condividere a livello internazionale in modo trasparente le informazioni su riciclaggio e finanziamento del terrorismo anche in materia fiscale .
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Ranieri Razzante: "Antiriciclaggio, più trasparenza per le società" (Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2012)
disponibile on line su IusLetter
Un vero e proprio "attacco" al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con nuovi strumenti legislativi ed operativi. Questo è il senso delle 40 raccomandazioni appena emanate dal GAFI il 16 febbraio 2012, dopo un lungo periodo di gestazione.
Si tratta più precisamente della revisione delle raccomandazioni presentate per la prima volta il 7 febbraio 1990 e successivamente aggiornate nel 1996 e nel 2003.
Va ricordato che il GAFI è il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, un organismo intergovernativo costituito presso l'ONU e al quale è assegnata la supervisione e l'implementazione delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo degli Stati membri.
Le regole in questione, pur non avendo forza di vere e proprie norme giuridicamente vincolanti, hanno rilievo sulla strategia complessiva dei controlli.
Il potere del GAFI non si riduce, però, alla sola moral suation, poiché eventuali valutazioni critiche sulle legislazioni antiriciclaggio dei Paesi ispezionati vanno a costituire una sorta di "rating" negativo, producendo di fatto l'emarginazione del Paese censurato dall'elenco degli Stati collaborativi. Tramite questo "nuovo intervento" s'intende fornire alle Autorità di vigilanza nazionali una matrice di riferimento più robusta ed efficace per agire contro le attività criminali che minacciano il sistema finanziario.
La revisione intende stimolare le autorità nazionali ad adottare un'azione preventiva più decisa. Il GAFI, infatti, potrà monitorare l'attuazione delle raccomandazioni e intraprendere azioni per promuoverne l'adozione.
Fra le novità, la richiesta di maggiore trasparenza nelle compagini societarie delle persone giuridiche e dei trust, al fine di porre la dovuta attenzione sui soggetti che ne esercitano il controllo (cd. titolari effettivi) e rendere più difficile ai criminali e ai terroristi nascondere la loro identità o mascherare i propri patrimoni.
Il GAFI, poi, definisce adempimenti più stringenti per l'individuazione ed il monitoraggio delle operazioni effettuate dai PEP - Persone Politicamente Esposte, vale a dire - secondo quanto previsto anche dal decreto antiriciclaggio italiano - le persone fisiche (residenti in altri Stati) che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, i loro familiari o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami.
Non manca un deciso richiamo ai reati fiscali, almeno quelli più gravi, i quali entrano a pieno titolo nel novero dei reati presupposto del riciclaggio. Ciò per eliminare alla radice quelle poche perplessità che, anche nel nostro Paese, vengono avanzate dagli operatori del sistema.
Attenzione particolare i Paesi destinatari delle raccomandazioni dovranno porre al cd. "approccio basato sul rischio" con l'intento di comprendere pienamente i rischi connessi al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo che riguardano i propri sistemi economici. Ciò al fine di adeguare le norme interne in modo da renderle il più possibile efficaci e indirizzate soprattutto alle situazioni ad alto rischio.
Uno dei passaggi di maggior rilievo riguarda la cooperazione internazionale, ad oggi ancora ed inspiegabilmente non così efficace. Lo scambio di informazioni tra le autorità territorialmente competenti assume un ruolo decisivo, tale da facilitare indagini congiunte circa la tracciabilità dei flussi economici, il sequestro e la confisca dei proventi illeciti.
Non di minore importanza è l'attribuzione di maggiori poteri e strumenti operativi sia alle unità di informazione finanziaria che alle forze dell'ordine. Il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dipendono anche dall'ottimizzazione ed efficacia delle indagini.
Una nuova batteria di strumenti, quindi, a disposizione dei governi, delle autorità di settore e dei soggetti obbligati alla prevenzione del rischio di riciclaggio. Il nostro ordinamento ha mostrato sin dall'inizio di tenere nella massima considerazione le raccomandazioni internazionali, più volte richiamate nei provvedimenti legislativi e regolamentari sul tema. Quest'ultima revisione costringerà, ma senza fatica, il nostro legislatore a recepire qualche indirizzo in più per finalizzare al meglio il contrasto alle attività illecite e, perché no, all'annoso problema dell'evasione fiscale.
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Antiriciclaggio: "Pagamenti in contanti sopra i 1.000 euro, nessuna deroga" (Italia Oggi, 15 febbraio 2012)
Disponibile online in www.professionisti.it
di Cristina Bartelli
Nessuna deroga alla soglia sui pagamenti ai contanti al di sopra dei 1.000 euro. Il destino degli emendamenti presentati al decreto liberalizzazioni sulla questione dei pagamenti effettuati in contanti dai non residenti è quello di diventare carta straccia. La direzione del governo, secondo quanto risulta a ItaliaOggi è quella di andare dritto per la strada di una super tracciabilità anche se a risultare penalizzata può essere la ripresa dei consumi attraverso l'acquisto di clienti danarosi nei negozi del made in Italy di lusso o se il rischio della previsione di deroghe per, ad esempio i vendo oro, potrebbe essere limitato visto che a determinate categorie merceologiche si applicano limiti più stringenti di antiriciclaggio. Anche se alcuni negozi importanti del quadrilatero della moda si sono organizzati per non far scappare i turisti, spesso russi e cinesi, che arrivati alla cassa vogliono pagare in contanti souvenir di alta gioielleria. Come? Pagando i taxi ai propri clienti facendoli andare in Svizzera per espletare le procedure di pagamento in contanti nei punti vendita oltre confine.
Proprio ieri comunque le Associazioni imprenditoriali aderenti a Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria in rappresentanza del settore orafo-argentiero-gioielliero italiano – leader del «made in Italy» con quasi 50 mila imprese e oltre 6,5 miliardi di fatturato annuo – hanno presentato al presidente del consiglio Monti una proposta di modifica della normativa antiriciclaggio che mira a elevare la soglia di utilizzo dei contanti mantenendo l'obbligo di tracciabilità. La modifica proposta all'art. 12 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 (conversione in legge del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011) consiste nell'introdurre la possibilità, per il cliente straniero, di saldare il pagamento con denaro contante a fronte del rilascio, da parte del commerciante, di una fattura contenente gli estremi identificativi. Si tratta di una soluzione già in essere per i cittadini extraeuropei sugli acquisti fatti nei paesi della Comunità ove è prevista l'esenzione o il rimborso dell'Iva a fronte della restituzione della fattura vidimata dalla Dogana del paese europeo di uscita già contenente gli estremi del passaporto del viaggiatore.
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L'internal auditor diventa uno stratega (La Repubblica 13 febbraio 2012)
Notizia ripresa da AIIA – Associazione Italiana Internal Auditors
Fonte: Repubblica (testo online e in formato pdf dal sito AIIA)
La crisi rilancia l'internal auditor il controllore diventa uno stratega
di Daniele Autieri
In principio erano ispettori, tecnici del controllo, revisori interni dei processi organizzativi e contabili. Poi la crisi, di credibilità prima ancora che finanziaria, ha messo le ali al loro ruolo e oggi gli internal auditor sono più simili a consulenti strategici e analisti di business, attivi al di sopra delle linee operative e sempre in stretto contatto con l'amministratore delegato.
Nel loro linguaggio, creare valore significa migliorare alcuni processi aziendali come il controllo, la gestione dei rischi, la corporate governance, ma soprattutto assicurare una maggiore trasparenza nei confronti del pubblico, degli azionisti e delle autorità di vigilanza. Tra i loro compiti primari c'è sicuramente quello di operare per una direzione d'impresa efficace, garantire un accurato resoconto finanziario, e impostare un sistema di prevenzione e controllo delle possibili malversazioni a danno dell'azienda. Secondo un'indagine dalla società di consulenza Ernst & Young su grandi multinazionali iscritte nelle classifiche di Forbes, il 96% dei manager intervistati definisce l'internal audit una funzione chiave per la gestione dei rischi, e il 74% è convinto che la sua influenza possa ancora aumentare.
«Si tratta di profili richiesti principalmente sul mercato delle grandi aziende e delle banche – spiega Fabio Ciarapica, senior partner della società di selezione del personale PraxiExecutive – mentre è più difficile che la domanda arrivi dalle imprese di medie dimensioni. In passato le aziende prendevano specialisti formati nelle società di consulenza specializzate nella revisione dei conti, mentre oggi si cercano manager di maggior peso strategico e profili più variegati. Oltre agli aspetti legati alla revisione contabile, un direttore dell'internal audit deve avere competenze anche in termini di normativa, e quindi regulatory affairs, di finanza, ma anche di marketing al punto da agire di concerto con l'investor relator».
Oltre alla formazione costante (almeno 40 ore l'anno secondo uno studio realizzato dall'Associazione italiana internal auditors) le caratteristiche principali di un manager responsabile di una funzione di internal audit sono etica, obiettività e indipendenza, unite ovviamente alle competenze tecniche.
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