Ranieri Razzante

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Ranieri Razzante "Per chi tratta preziosi antiriciclaggio più severo" (Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Mar, 21/02/2012 - 13:33 in

Testo disponibile online su IusLetter

Ranieri Razzante

Casinò, società, trust, agenti immobiliari, commercianti di preziosi e oro nel mirino del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). Le nuove 40 raccomandazioni del più importante organismo per il contrasto al riciclaggio parlano chiaro.
Sono previste regole più severe sull'identificazione dei titolari effettivi, limitazioni all'utilizzo del contante, tracciabilità, verifiche allargate a settori oggi non obbligati.
Ma andiamo con ordine, partendo da verifiche e registrazioni. Nella nostra legislazione, con la legge 231/2007, si era introdotto per i casinò un obbligo d'identificare chi cambia fiches per un controvalore pari o superiore ai 1.500 euro, ma senza effettuare l'adeguata verifica (modulo da sottoscrivere sotto responsabilità penale del cliente, che indica scopo e natura dell'operazione), né la registrazione nell'archivio antiriciclaggio. La raccomandazione 22 obbliga alla due diligence, con modulistica e registrazione, le case da gioco per transazioni (e quindi cambi di fiches o pagamenti vincite) pari o superiori ai 3mila euro. È vero che si allarga il limite, ma si introducono nuovi presidi di sicurezza.
Stessa cosa si prevede per gli operatori in metalli preziosi e pietre. Il precetto era contenuto nella legge italiana, ma ci si limitava all'adempimento della segnalazione di operazioni sospette. Gli obblighi di registrazione scatteranno, precisa l'organismo dell'Onu, anche quando più transazioni appaiano tra loro collegate. E per i commercianti in oro si parla, non a caso, di transazioni in contanti.
Sotto la lente anche gli agenti immobiliari, a cui si raccomanda di prevedere la registrazione delle transazioni con i dati sia degli acquirenti, sia dei venditori. Ma su questo fronte la nostra normativa dovrebbe essere già in linea.
In tema di titolari effettivi delle società la raccomandazione 24 è strategica per l'implementazione dei controlli sulle cosiddette legal persons, ossia le persone giuridiche, soprattutto di diritto privato, attraverso cui è forte il rischio d'infiltrazione della criminalità organizzata, nonchè l'utilizzo ai fini del finanziamento del terrorismo. Gli Stati dovranno verificare se sono in grado, con le loro norme antiriciclaggio già in vigore, di monitorare le imprese commerciali fin dalla loro costituzione, dopo averle classificate nelle loro tipologie più svariate. In Italia la tipizzazione è abbastanza precisa nel nostro codice civile ed è per questo che la previsione delle srl a capitale ridotto di cui parla l'ultima manovra del Governo sulla semplificazione (si veda il Sole 24 Ore del 28 gennaio scorso) potrebbe indurre a una valutazione negativa del Gafi. Il titolare effettivo di ogni società deve essere conosciuto, e le informazioni su di lui devono essere disponibili in ogni momento. Ma non solo: basilare è la conoscenza della governance societaria, della struttura dei controlli, del management e dei suoi poteri, degli azionisti. Misure analoghe per fondazioni e trust. Per questi ultimi, in particolare, sia il conferente, sia il gestore dei beni, oltre che i beneficiari, dovranno essere noti. Addirittura i consulenti e gli organi di governo societario, a vario titolo intervenienti nel trust, dovranno fornire i loro dati.
Per quanto concerne la cooperazione internazionale arriva un richiamo alla collaborazione nella lotta al riciclaggio. Sempre la raccomandazione 24 invita gli Stati a costruire rapidamente un efficace sistema di collaborazione soprattutto sulle informazioni riferite ai titolari effettivi e agli assetti proprietari di società ed enti. La cooperazione si attua facilitando l'accesso alle informazioni, scambiando dati sugli azionisti, ottenendone sui titolari effettivi di società straniere.
Sul fronte, infine, dei reati fiscali, a confisca dei proventi e beni riciclati deve essere sempre possibile, senza pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede. Essa deve riguardare sia le proprietà, sia gli strumenti utilizzati per commettere i reati, nonché i beni equivalenti (la confisca per equivalente è prevista già in Italia). I reati fiscali sia in materia di imposte dirette, sia indirette sono a tutti gli effetti presupposto di riciclaggio.

Ranieri Razzante: "Riciclaggio e Vaticano: AIF può accedere ai dati, retroattività non c'entra" (ANSA 15 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Mar, 21/02/2012 - 09:24 in

Fonte: Blog AIRA

Ranieri Razzante

"Per i poteri che gli conferisce la legge, l'AIF, l'Autorità di controllo vaticana, può richiedere e avere accesso alle informazioni finanziarie. E se, per fare un esempio, volesse chiedere informazioni in merito ai movimenti di denaro oggetto dell'inchiesta che coinvolge lo Ior, aperta nel settembre 2010 e di cui tuttora si sta occupando la Procura di Roma, potrebbe assolutamente farlo. La retroattività a mio avviso qui non c'entra". Lo afferma il prof. Ranieri Razzante, presidente dell'Aira, l'Associazione italiana responsabili antiriciclaggio e docente di legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna, interpellato in merito ai documenti pubblicati oggi (il 15 febbraio 2012 ndr) da Il Fatto Quotidiano http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/15/ior-colpo-di-spugna-sullantir... .
Tutto ruota attorno alla legge antiriciclaggio varata dalla S.Sede nell'aprile 2011, che tra l'altro istituisce un'Authority di controllo finanziario. Il Fatto riporta da una parte un documento del giurista Giuseppe Dalla Torre fornito, su richiesta, alla segreteria di Stato vaticana, secondo cui la legge "non permette all'Aif l'accesso alle operazioni e ai rapporti intercorsi prima dell'entrata in vigore della legge": in sostanza, non è retroattiva su questo punto. Dall'altra c'é un documento del presidente dell'Aif, il card. Attilio Nicora, che il direttore dell'Authority, l'avvocato Francesco De Pasquale, ha inoltrato al presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi, in cui si chiede l'esatto contrario e si punta a ottenere le informazioni necessarie anche dallo Ior. Fonti vicine all'Aif confermano che lo scenario descritto dal quotidiano è nella sostanza "abbastanza realistico", al di là di "qualche imprecisione". Al centro della vicenda c'è anche l'inchiesta della Procura di Roma per due operazioni disposte dallo Ior con la movimentazione di 20 milioni destinati alla JP Morgan e di 3 milioni alla Banca del Fucino.
"Benché avviata nel settembre 2010, prima dell'entrata in vigore della legge – afferma Razzante, offrendo un parere tecnico – quell'inchiesta è aperta. Quindi, anche la questione della retroattività o meno della legge vaticana mi sembra del tutto relativa: l'Aif, a mio avviso, può chiedere informazioni su quelle operazioni". "Più in generale – prosegue Razzante – ritengo che l'Aif sia ancora un soggetto monco sotto il profilo procedurale, perché a quasi un anno dall'emanazione della legge mancano i regolamenti attuativi che indicano come si fa la segnalazione di operazioni sospette o come si trasmettono i dati: questo rende la norma stessa non applicabile in alcune sue parti e depotenzia l'Aif. Ci sono poi altri aspetti da modificare, come quello che i pagamenti in contanti non vengono censiti sotto la soglia dei 15mila euro. Ritengo, quindi, che il Vaticano sia ancora lontano dalla white list dell'Ocse che riunisce i paesi virtuosi dal punto di vista delle regole antiriciclaggio e che il percorso da fare sia ancora lungo".

Ranieri Razzante: "Commercianti, obbligo di verifica sulle banconote" (Il Sole 24Ore del 19 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Lun, 20/02/2012 - 13:06 in

Qui il testo online sul sito del Sole 24Ore , qui la versione pdf sul sito AIRA

Ranieri Razzante

Ecco le nuove regole antifalsificazione degli euro. La tracciatura e segnalazione di banconote sospette di falsità, le raccomandazioni per la gestione del fenomeno e per la segnalazione alla Banca d'Italia, la modulistica per gli invii: è il contenuto del provvedimento di Bankitalia del 14 febbraio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Ciò in attuazione di quanto stabilito nel decreto sulla competitività e da quello sulle semplificazioni.
I soggetti obbligati sono coloro che si qualificano, mediante comunicazione alla Banca centrale, "gestori del contante". Non si tratta solo delle banche e delle poste: vi si aggiungono gli istituti di moneta elettronica e di pagamento, le società di servizi che professionalmente fanno contazione e verifica della falsità di banconote (inclusi trasporto e custodia del contante), i cambiavalute, e tutti quegli altri soggetti che in qualche modo intervengano nella gestione e distribuzione al pubblico del contante mediante distributori automatici. Questi ultimi, nel silenzio della norma, possono essere immaginati come gli esercizi commerciali (per esempio le casse automatizzate che accettano contante ed erogano resto), gli esercizi pubblici (dove è ammesso il cambio banconote alle casse automatiche, come nei parcheggi); per i casinò, la inclusione è più chiara, data l'attività svolta.
La Banca d'Italia richiede a costoro idonee misure organizzative e di controllo. Ad esempio, non generici apparecchi per le verifiche di autenticità, ma solo quelli conformi all'elenco pubblicato dalla Bce, l'utilizzo di personale altamente professionalizzato e formato sulla materia, processi documentati di controllo, con articolazione delle relative responsabilità.
Nel caso si ritrovino banconote sospette di falsità, i gestori in questione le ritirano dalla circolazione e le trasmettono alle filiali della Banca d'Italia entro i 20 giorni successivi al ricevimento.
Il provvedimento della Banca d'Italia è dettagliato a tal punto da indicare, al di là della modulistica per l'espletamento degli obblighi, quali siano le fattispecie di incompatibilità che le macchine devono essere in grado di rilevare in fase di controllo. Esse attengono allo sporco, alle macchie, al colore, ai grafiti, alle lacerazioni, ai buchi, alle riparazioni, alle grinze, alle pieghe o comunque alle alterazioni della consistenza.
Il ritiro e la verbalizzazione delle banconote dovranno essere documentati, contenendo i dati identificativi del soggetto verbalizzante, quelli delle banconote ritirate (taglio e serie), le modalità del ritiro (se avvenuto in presenza dell'esibitore o in sua assenza, allo sportello ovvero alla postazione senza sportellista), i dati dell'esibitore.
Se dall'esame successivo dei pezzi, che avviene al Centro nazionale di analisi, il riscontro dà esito negativo, le banconote vengono rimborsate all'esibitore nel loro controvalore, informandone il verbalizzante. In caso contrario, la Banca d'Italia trasmetterà le banconote all'Autorità competente, informandone anche qui il verbalizzante.
Queste disposizioni, va ricordato, riguardano però non solo le banconote sospette di falsità: i controlli devono essere predisposti anche per quelle banconote che, per il loro stato di conservazione, sono idonee o meno ad essere reimmesse in circolazione.

Ranieri Razzante: "Antiriciclaggio, più trasparenza per le società" (Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Ven, 17/02/2012 - 10:53 in

disponibile on line su IusLetter

Ranieri Razzante

Un vero e proprio "attacco" al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con nuovi strumenti legislativi ed operativi. Questo è il senso delle 40 raccomandazioni appena emanate dal GAFI il 16 febbraio 2012, dopo un lungo periodo di gestazione.
Si tratta più precisamente della revisione delle raccomandazioni presentate per la prima volta il 7 febbraio 1990 e successivamente aggiornate nel 1996 e nel 2003.
Va ricordato che il GAFI è il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, un organismo intergovernativo costituito presso l'ONU e al quale è assegnata la supervisione e l'implementazione delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo degli Stati membri.
Le regole in questione, pur non avendo forza di vere e proprie norme giuridicamente vincolanti, hanno rilievo sulla strategia complessiva dei controlli.
Il potere del GAFI non si riduce, però, alla sola moral suation, poiché eventuali valutazioni critiche sulle legislazioni antiriciclaggio dei Paesi ispezionati vanno a costituire una sorta di "rating" negativo, producendo di fatto l'emarginazione del Paese censurato dall'elenco degli Stati collaborativi. Tramite questo "nuovo intervento" s'intende fornire alle Autorità di vigilanza nazionali una matrice di riferimento più robusta ed efficace per agire contro le attività criminali che minacciano il sistema finanziario.
La revisione intende stimolare le autorità nazionali ad adottare un'azione preventiva più decisa. Il GAFI, infatti, potrà monitorare l'attuazione delle raccomandazioni e intraprendere azioni per promuoverne l'adozione.
Fra le novità, la richiesta di maggiore trasparenza nelle compagini societarie delle persone giuridiche e dei trust, al fine di porre la dovuta attenzione sui soggetti che ne esercitano il controllo (cd. titolari effettivi) e rendere più difficile ai criminali e ai terroristi nascondere la loro identità o mascherare i propri patrimoni.
Il GAFI, poi, definisce adempimenti più stringenti per l'individuazione ed il monitoraggio delle operazioni effettuate dai PEP - Persone Politicamente Esposte, vale a dire - secondo quanto previsto anche dal decreto antiriciclaggio italiano - le persone fisiche (residenti in altri Stati) che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, i loro familiari o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami.
Non manca un deciso richiamo ai reati fiscali, almeno quelli più gravi, i quali entrano a pieno titolo nel novero dei reati presupposto del riciclaggio. Ciò per eliminare alla radice quelle poche perplessità che, anche nel nostro Paese, vengono avanzate dagli operatori del sistema.
Attenzione particolare i Paesi destinatari delle raccomandazioni dovranno porre al cd. "approccio basato sul rischio" con l'intento di comprendere pienamente i rischi connessi al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo che riguardano i propri sistemi economici. Ciò al fine di adeguare le norme interne in modo da renderle il più possibile efficaci e indirizzate soprattutto alle situazioni ad alto rischio.
Uno dei passaggi di maggior rilievo riguarda la cooperazione internazionale, ad oggi ancora ed inspiegabilmente non così efficace. Lo scambio di informazioni tra le autorità territorialmente competenti assume un ruolo decisivo, tale da facilitare indagini congiunte circa la tracciabilità dei flussi economici, il sequestro e la confisca dei proventi illeciti.
Non di minore importanza è l'attribuzione di maggiori poteri e strumenti operativi sia alle unità di informazione finanziaria che alle forze dell'ordine. Il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dipendono anche dall'ottimizzazione ed efficacia delle indagini.
Una nuova batteria di strumenti, quindi, a disposizione dei governi, delle autorità di settore e dei soggetti obbligati alla prevenzione del rischio di riciclaggio. Il nostro ordinamento ha mostrato sin dall'inizio di tenere nella massima considerazione le raccomandazioni internazionali, più volte richiamate nei provvedimenti legislativi e regolamentari sul tema. Quest'ultima revisione costringerà, ma senza fatica, il nostro legislatore a recepire qualche indirizzo in più per finalizzare al meglio il contrasto alle attività illecite e, perché no, all'annoso problema dell'evasione fiscale.

Ranieri Razzante: "Sì, c'è la malavita dietro ai compro oro" (L'Indipendenza dell'11 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Dom, 12/02/2012 - 11:19 in

di Leonardo Facco
Testo integrale disponibile online, sul sito dell'Indipendenza

Ranieri Razzante

Lunedì scorso, Ernesto Valvassori ha pubblicato su "l'Indipendenza" una breve inchiesta relativa alle attività di "Compro oro", ormai molto diffuse in tutta la penisola. L'argomento ha destato l'interesse sia dei lettori, che degli addetto ai lavori, che ci hanno inviato alcune loro precisazioni e una proposta di legge per regolamentare meglio il settore. Cogliendo la palla al balzo, abbiamo pensato di intervistare il professor Ranieri Razzante, presidente di AIRA, l'Associazione Italiana Responsabili antiriciclaggio.

Professore, le attività di "Compro Oro" sono cresciute in maniera esponenziale. Lei pensa che non sia solo dovuto ad una intuizione imprenditoriale, magari causa la crisi in corso, e quindi a possibilità offerte dal mercato?

Noi di AIRA riteniamo più correttamente che la crisi sia solo uno dei principali veicoli dello sviluppo del business: che poi la criminalità organizzata tenda a farsi pioniera dei nuovi settori in cui fioriscano affari è un dato di fatto e non siamo noi a scoprirlo. Quindi, per rispondere alla Sua domanda, certamente pensiamo che la crisi economica abbia pesato molto sullo sviluppo del mercato dei compro oro negli ultimi anni. Essi hanno iniziato, tra l'altro, a fungere come forma alternativa di finanziamento delle famiglie italiane, fino praticamente a sostituire il credito derivante dai circuiti bancari, sempre meno accessibili.
I costi limitati e i requisiti non stringenti previsti dall'attuale legge consentono a chiunque di aprire attività di questo genere, pur senza possedere particolari skills, ed è dimostrato che ogni esercizio compro oro riesca a procurare un giro d'affari annuale di tutto rispetto. Insomma un'attività in assoluta controtendenza rispetto all'andamento del mercato. La criminalità sta solo cavalcando l'onda soprattutto alla luce delle carenze che la normativa sui controlli ha sinora dimostrato.

Ma esistono dati concreti che confermino le vostre preoccupazioni riguardo ad attività illecite e di riciclaggio che si celerebbero dietro ai "Compro Oro"?

Innanzitutto è difficile dare una quantificazione certa del numero effettivo dei "Compro oro" presenti sul territorio e questo per un duplice motivo: primo, la totale assenza di un censimento ufficiale da parte delle Autorità che rilasciano le licenze (in questo caso le Questure); secondo, per il cosiddetto "balletto delle licenze". Si è osservato infatti come alcune attività rimangano operative solo per pochi giorni prima di essere chiuse o cedute ad altri soggetti e questo ha fatto scattare l'allarme. Si può quindi ritenere che dietro queste attività si celino operazioni illecite di riciclaggio e ricettazione di preziosi o denaro derivanti da reato (furti, rapine, usura). In questo modo è facile inquinare i bilanci degli esercizi con denaro sporco senza incorrere nel rischio di essere scoperti. Allo stesso modo, è facile ipotizzare che le medesime attività possano essere sfruttate per occultare la provenienza delittuosa di preziosi derivanti da furti o rapine: doveroso ricordare come l'attuale legge prevede un periodo obbligatorio di giacenza dell'oro (10 gg.) prima che possa essere rivenduto alle fonderie, al fine di consentire alla polizia di controllarne la provenienza qualora ve ne fosse necessità. Ma se il negozio chiude o cede la licenza prima che questo periodo sia trascorso è praticamente impossibile controllare la provenienza dell'oro. Le ultime indagini della Guardia di Finanza hanno ampiamente dimostrato quanto sinora illustrato.

So che avete presentato una proposta di legge in merito. Quali sono gli aspetti salienti della proposta?

La proposta di legge presentata da AIRA, l'associazione che presiedo, in collaborazione con ANOPO (Associazione Nazionale Operatori Professionali in Oro), già posta al vaglio alla Commissione parlamentare antimafia, è attualmente all'attenzione della politica, con possibili esiti parlamentari. Alla proposta è allegata una memoria nella quale si illustrano i limiti della normativa in vigore ed i rischi in cui attualmente incorre il settore – e di conseguenza il consumatore finale. Nella proposta si è ritenuto opportuno richiedere che i compro oro vengano assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia ma anche un controllo più stringente per far rispettare i limiti ai pagamenti in contante (ci arrivano quotidianamente segnalazioni, da parte di esercenti onesti, di negozi che non rispettano il limite di 1.000 euro imposto dalla legge). Questi ultimi sfruttano l'indigenza di chi si rivolge loro e necessita di liquidità immediata dietro un meschino ricatto: pagano l'oro un prezzo inferiore rispetto al reale valore di mercato, ma in contanti così il cliente, che si rivolge al compro oro per necessità, è costretto ad accettare condizioni meno vantaggiose pur di avere liquidità immediata. Questo crea un duplice danno: al consumatore, che riceve meno denaro di quanto in realtà non dovrebbe; e dall'altro all'intera economia, per un'evidente violazione delle regole della concorrenza, in danno cioè agli altri esercenti onesti e al fisco poiché queste operazioni non risultano registrate.
È necessario inoltre che i compro oro siano assoggettati a tutti gli adempimenti antiriciclaggio previsti dall'attuale legge (segnalazione di operazioni sospette, adeguata verifica, registrazione delle operazioni), e che l'ingresso nel mercato venga subordinato al possesso di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità.

Continua a leggere online, sul sito dell'Indipendenza

Riciclaggio: indagine de La 7 sulle riforme attuate dalla Città del Vaticano ("Gli intoccabili", 8 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Ven, 10/02/2012 - 09:04 in

L'8 febbraio 2012 è andata in onda su La7 la trasmissione "Gli Intoccabili"  condotta da Gianluigi Nuzzi. La trasmissione si è occupata di riciclaggio e della recente riforma adottata dalla Santa Sede che si è dotata di una legge antiriciclaggio e ha istituito un'Autorità di Informazione Finanziaria col compito di garantire la massima trasparenza dei suoi organismi finanziari.
Su questi argomenti è stato intervistato Ranieri Razzante, Presidente di AIRA, l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Il video dell'intervista è disponibile su YouTube a questo link  http://www.youtube.com/watch?v=37QvMf94vuU ; si tratta di 2 interventi: il primo al minuto 00:03.10, il secondo al minuto 00:12.00.
Alla trasmissione sono intervenuti anche Luca Tescaroli sostituto procuratore Roma e Antonio Ingroia, procuratore aggiunto della procura distrettuale antimafia di Palermo
L'intera trasmissione è disponibile in streaming sul sito di La7.tv al questo link http://www.la7.tv/richplayer/index.html?assetid=50251831

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Ranieri Razzante: "La tracciabilità sfida l'evasione e il riciclaggio" (Il Sole 24 Ore, 8 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Mer, 08/02/2012 - 14:31 in

Testo disponibile online sul sito del Sole24Ore 

Ranieri Razzante

Tracciabilità dei pagamenti o tracciabilità dei redditi? La domanda non è peregrina dopo l'approvazione della manovra salva-Italia del Governo. In effetti, va dedicata la stessa attenzione – sia sotto il profilo dell'utilizzo del contante sia sotto quello della tracciabilità dei redditi – all'articolo 12 del decreto 201 del 2011, intitolato però alla sola «riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a mille euro e contrasto all'uso del contante». Le finalità delle nuove disposizioni sono duplici. Attraverso la limitazione e il controllo della circolazione del contante si vuole altresì raggiungere l'obiettivo fiscale del monitoraggio di proventi che sfuggono alla tassazione diretta e indiretta.
La regola è valida sin dal 1991 e anche da prima, ancorché con finalità diverse (si pensi alla legislazione contro il terrorismo). La legge 197 del 1991, oggi sostituita dal decreto legislativo 231 del 2007, introduceva, tra le altre cose, il divieto di trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi oltre una certa soglia, oggi per l'appunto fissata a mille euro. Tutto ciò che esorbitava questo limite doveva passare per un canale finanziario, oggi bancario o postale, abilitato.
Continua online

Chi è Ranieri Razzante?

Ranieri Razzante, laureato in Economia e Commercio (1991) e in Giurisprudenza (2001), è presidente e fondatore di AIRA, l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
Presidente della società IUS Consulting, consulente antiriciclaggio e legale di numerose compagnie di assicurazione, banche e intermediari finanziari italiani ed esteri.
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia dal 23 marzo 2010, membro de:

  • Organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria presso Banca d'Italia,
  • Osservatorio sulla Criminalità Economica del CNEL,
  • Gipaf, "Gruppo Interdisciplinare per la Prevenzione Amministrativa
    delle frodi sulle Carte di Pagamento", istituito presso il Ministero
    Economia, Dipartimento Tesoro, Divisione "Prevenzione reati finanziari",
  • membro dello Steering Committee del Ministero dell'Economia (Direzione
    III) per l'attuazione del programma "Security and Safeguarding Liberties
    – Prevention of and Fight against Crime
    " della Dg Freedom, Security and
    Iustice
    della UE.

Già membro della Commissione del Ministero dell'Economia per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio.
Docente di:

  • "Legislazione antiriciclaggio" presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
  • "Economia degli Intermediari Finanziari" presso l'Università di Firenze;
  • Legislazione antiriciclaggio presso la "Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia" in Roma.

Ranieri Razzante: "Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente" (Il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Ven, 03/02/2012 - 11:09 in

Fonte: IusLetter

Ranieri Razzante

L'antiriciclaggio rafforza la verifica della clientela.
La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ieri per la consultazione pubblica, detta le tanto attese regole attuative del decreto legislativo 231 del 2007, in materia di profilatura del rischio dei clienti degli intermediari finanziari e della verifica della natura e scopo dei loro rapporti.
Le novità, che entreranno in vigore dopo la fine della consultazione, prevista per il 15 marzo (ma cui seguirà un periodo di elaborazione del definitivo da parte dell'organo di vigilanza) sono numerose. Innanzitutto si chiariscono gli elementi che vanno tenuti in considerazione nell'approccio con il cliente e nella valutazione della sua operatività nel tempo. Spiccano le notizie su eventuali procedimenti penali in corso, sulle condizioni patrimoniali, la forma societaria e la sua compagine, gli eventuali collegamenti del cliente con soggetti residenti in Paesi non collaborativi, l'esposizione politica, il titolare effettivo. Per quest'ultimo in particolare, ossia la persona o persone che posseggono il controllo o la maggioranza di diritto o di fatto della società cliente della banca o dell'intermediario, una delle novità è un sostanziale esonero da verifiche complesse della sua identità se si tratta di persone fisiche estere o di catene societarie assai lunghe, con ramificazioni all'estero. La Banca d'Italia precisa comunque che questa operatività va utilizzata su profili di rischio bassi di riciclaggio; altrimenti il cliente va rifiutato.
Di pari rilevanza la precisazione che dà la facoltà alle banche di instaurare i rapporti anche verificando i dati dei titolari effettivi dopo la firma dei relativi contratti, ma senza consentire nel frattempo una operatività sul conto da parte del soggetto che lo ha aperto. Entro trenta giorni andrà completato il riscontro documentale o chiudere il rapporto.
Le richieste di dati alla clientela si spingeranno fino al profilo patrimoniale e professionale, all'origine dei fondi utilizzati nelle transazioni, alle relazioni d'affari e professionali. Ciò senza che ci si debba trasformare in "investigatori"; il cliente potrà rifiutarsi di fornire le informazioni richieste, ma ciò porterà l'istituto a negargli l'inizio della relazione o l'operazione occasionale. Queste ultime rileveranno se superiori ai 15mila euro.
Le informazioni sulla clientela andranno sempre aggiornate; è a carico dell'intermediario procedere in ogni caso a richieste o ricerche supplementari quando gli risulti che i dati (rilevanti) in suo possesso non siano più attuali. Rafforzate le misure di adeguata verifica nei casi di versamento di contanti, di fondi provenienti dall'estero, dell'utilizzo di forme tecniche che possano favorire l'anonimato (conti aperti a distanza o via internet). Un capitolo a parte è sulla verifica delle banconote, soprattutto dei tagli da 200 e 500 euro: controlli rafforzati sulle operazioni unitarie oltre i 5mila euro messe in atto con versamenti o prelevamenti di contante con queste caratteristiche. Inoltre - riferisce Radiocor - Bankitalia ha disposto sanzioni amministrative pecuniarie per 210mila euro nei confronti di esponenti ed ex esponenti di Deutsche Bank Spa per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni

Ranieri Razzante a Mattino 5 di Canale5 intervistato sul tema dei "Compro Oro" (30 gennaio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Mar, 31/01/2012 - 21:41 in

Ranieri Razzante a Canale5

Fonte: AIRA

Ranieri Razzante, presidente di AIRA, è intervenuto alla trasmissione "Mattino 5" su Canale5 del 30 gennaio 2012 sul tema dei "Compro ORO" (qui il video dal sito AIRA, 17 minuti circa).

L'intera trasmissione (1 ora e mezza circa) è visibile in alta definizione sul sito Mediaset.

Altri interventi in audio video di Ranieri Razzante

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Ranieri Razzante: "Società under 35 a rischio criminalità" (Il Sole 24 Ore del 28 Gennaio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Dom, 29/01/2012 - 11:13 in

Qui il testo in formato pdf   (dal sito AIRA) qui in versione testo (da rassegna stampa del governo)

di Alberto Cisterna, Procuratore aggiunto Dna
e Ranieri Razzante, consulente commissione parlamentare Antimafia

Ranieri Razzante

Forse troppo semplificata la vita delle società dopo il decreto sulle liberalizzazioni.
E ci sembra opportuno dire che più di qualcuno potrà avvantaggiarsene con intenti criminali.
Il decreto "semplificazioni" nasce dalla volontà di scardinare gli apparati corporativi che soffocherebbero la crescita economica e appronta alcune misure per favorire l`occupazione giovanile.
L`articolo 3 introduce nel Codice civile l`articolo 2463-bis e, con esso, la possibilità dì costituire società semplificate a responsabilità limitata, con soci che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un capitale sociale non inferiore ad un euro.
Fin qui poco male, può darsi che il congegno funzioni e sicuramente è una opportunità per tanti giovani pieni di buone idee e bisognosi di uno spia off imprenditoriale.
Tuttavia lo stesso articolo 3 prevede che l`atto costitutivo debba essere redatto per scrittura privata e vada depositato, a cura degli amministratori, presso l`ufficio del registro delle imprese. La disposizione, inoltre, non impone che amministratori della società debbano essere solo i soci.
E qui il rischio che soggetti "più anziani" assumano il ruolo di amministratore della società, schermandosi dietro un gruppo di giovani in possesso dei requisiti d'età.
Ma il punto più delicato è la totale abrogazione della forma pubblica e la conseguente elisione di ogni controllo di legalità sulla vita della società da parte dei notai o delle professioni legali-tributarie in genere.
La norma non convince, almeno sotto un paio di profili.
La direttiva comunitaria 2005/60 sul riciclaggio e le raccomandazioni del Gafi impongono ai professionisti l`obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, e il decreto 231/2007 ha recepito nel nostro ordinamento questo modello di prevenzione.
Il nuovo articolo 2463-bis esclude la presenza di un professionista e, quindi, di qualunque controllo antiriciclaggio.
Gli indici di anomalia emanati dal ministero nella Giustizia nel 2010 mettevano tra le opzioni da segnalare proprio quelle della interposizione di soggetti non legati ai soci oppure delle figure di amministratori non qualificate da particolari esperienze o interessi apparenti. Senza dire degli aumenti di capitale attraverso immissione di risorse sproporzionate rispetto allo standing dei soci.
Un capitale sociale pari ad un euro, poi, non impedisce che giovani (abilmente manipolati o dolosamente consapevoli) provvedano al conferimento in denaro di centinaia di migliaia di euro, senza alcun controllo né sull`identità dei soggetti costituenti, né sugli aspetti relativi alla lotta al riciclaggio del denaro sporco.
È incombente il rischio che la criminalità organizzata o le filiere dei riciclatori, che attanagliano l`economia del Paese possano profittare delle sacche di emarginazione sociale ed economica di molti giovani (al Sud, come al Centro-Nord, anzi soprattutto in queste ultime aree in cui è più forte la spinta all`insediamento dei gruppi mafiosi) per dar luogo alla massiccia costituzione di società fittizie.
Queste, giovandosi dei meccanismi di semplificazione, opererebbero come schermo per operazioni illegali.
Bisognerebbe poi riflettere su cosa accordare a queste imprese "semplificate": per non creare disparità di trattamento, dovrebbero essere pari alle altre, e quindi, per restare in tema, anche a loro l'accesso alle gare di appalto.
L'affare delle mafie.