Norme

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CNDCEC: norme di comportamento del collegio sindacale - agg. gennaio 2012 (28 dicembre 2011)

Posted by Cristina Cellucci on Ven, 30/12/2011 - 09:42 in

Fonte: sito CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha aggiornato le "Norme di comportamento del collegio sindacale - testo in vigore dal 1° gennaio 2012" (pdf, 1,1 M, 82 pp.).
Di seguito la Premessa ed il Sommario del documento.

Premessa

Le norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.
Sono norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate in attuazione del vigente Codice deontologico.
Le disposizioni contenute nelle presenti norme sono destinate a trovare applicazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di tutte le società salvo che siano applicabili disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati.
Ogni Norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e da Criteri applicativi, che forniscono ai sindaci gli strumenti operativi di riferimento per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi Commenti, che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.
Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) le presenti norme sono applicabili all'organo di controllo interno sia nella sua composizione collegiale che monocratica (sindaco unico), in quanto compatibili.
Le presenti norme sostituiscono quelle precedentemente emanate dal Consiglio Nazionale ed entrano in vigore il primo gennaio 2012.

CNDCEC: Norme sul collegio sindacale, nota interpretativa (21 novembre 2011)

Posted by Cristina Cellucci on Lun, 21/11/2011 - 16:48 in

Fonte: sito CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso noto, il 21 novembre 2011, una "nota interpretativa" in relazione alle modifiche apportate dal maxiemendamento alla Legge di Stabilità, alla disciplina del collegio sindacale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. La nota è disponibile qui (pdf, pp.6, 13 K)
Per il CNDCEC il collegio sindacale resta obbligatorio anche per le Srl di maggiori dimensioni e i collegi in carica non decano con le nuove disposizioni.
Collegio sindacale obbligatorio anche nelle Srl più grandi. È la principale indicazione che emerge dalla nota interpretativa messa a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, intitolata "La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle s.p.a. e nelle s.r.l.". Secondo i commercialisti,  visto il rinvio operato dall'art. 2477 comma 5 c.c. alle disposizioni sulle società per azioni, si può affermare che la nuova previsione sulla composizione dell'organo di controllo delle spa si applica anche alle Srl. Se si è in presenza di organo di controllo obbligatorio, scrivono in sostanza i commercialisti, e se i ricavi o il patrimonio netto sono uguali o superiori a un milione di euro, il controllo deve essere svolto dal collegio sindacale e non dal sindaco unico. Se il patrimonio netto o i ricavi della srl sono invece inferiori alla soglia prevista dall'art. 2397 ultimo comma c.c., l'organo di controllo può essere monocratico, ma solo se statuto lo prevede espressamente.
Altra indicazione importante contenuta nella nota è quella riguardante la decorrenza delle nuove norme. La durata triennale di un collegio sindacale, si sottolinea nel documento, è inderogabile e l'entrata in vigore della legge di stabilità, prevista per  i1° gennaio 2012, quindi,  non avrà effetti sui collegi sindacali in carica.

European Banking Authority (EBA): rapporto sulla trasparenza delle banche (17 ottobre 2011)

Posted by Agatino Grillo on Mar, 18/10/2011 - 12:41 in

La European Banking Authority (EBA), riprendendo un lavoro svolto dal suo predecessore CEBS, ha pubblica il 17 ottobre 2011 il documento "Follow-up review of bank’s transparency in their 2010 Pillar 3 reports" (qui in pdf, 748 K, 31 pp.).
Il rapporto sottolinea gli sforzi compiuti dalle banche per migliorare la comunicazioni in particolare per quanto riguarda il proprio profilo di rischio; tuttavia EBA ritiene necessari ulteriori miglioramenti e una maggiore armonizzazione delle informazioni fornite.
EBA riafferma inoltre alcune delle conclusioni già presente nel precedente rapporto del 2010 ad esempio su requisiti specifici patrimoniali.

Indice del documento

Executive Summary
1. Introduction and background
2. Objectives and methodology
3. General observations
3.1. Timeframe and frequency
3.2. Presentation and location
3.3. Formal disclosure policy and verification of the disclosures
3.4. Other presentational aspects
4. Findings on specific areas of focus (identified in previous assessments).
4.1. Scope of application and own funds
4.1.1. Scope of application
4.1.2. Own funds
4.2. Credit  risk
4.2.1. Internal Rating Based approach
4.2.2. Counterparty credit risk
4.2.3. Credit risk mitigation techniques
4.2.4. Securitisation
4.3. Interest rate risk
4.4. New Pillar 3 requirements - remuneration
S. Annex I - List of banks covered in the sample
6. Annex II -Checklist of PilIar3 disclosures

231-01: Newsletter Orrick su reati ambientali e responsabilità holding

Posted by Cristina Cellucci on Dom, 02/10/2011 - 12:50 in

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP , fondato nel 1863 a San Francisco è oggi uno studio legale internazionale di cui fanno parte oltre 1100 avvocati, presenti in 21 sedi nel mondo distribuite fra America, Europa ed Asia.
La clientela di Orrick è composta a livello internazionale da grandi società imprenditoriali ed industriali, banche e istituzioni finanziarie, start-up, enti governativi ed individui.
Orrick ha inaugurato i propri uffici in Italia nel 2003 a Milano e dal 2004 il team italiano si è ulteriormente ampliato con l'apertura della sede di Roma.
Attualmente Orrick Italia dispone di più di 70 avvocati e di sette special counsel.

Programmi di Compliance relativi alla responsabilità penale delle imprese e ai reati finanziari

Orrick offre assistenza alla propria clientela anche in relazione alle tematiche connesse al D. Lgs. 231/01, il provvedimento che ha introdotto nel sistema giuridico italiano la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai propri amministratori, dirigenti
o dipendenti.
L'attività principale di Orrick consiste principalmente nella predisposizione, in collaborazione con i vertici aziendali, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la cui finalità è tutelare la società medesima da eventuali sanzioni che potrebbero discendere dalla commissione di determinati reati, individuati dallo stesso D. Lgs. 231/01 (tra cui, ad esempio, reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e reati nei confronti della personalità individuale).

Proprietà Intellettuale e Privacy

I professionisti di Orrick forniscono anche assistenza nelle azioni legali relative a violazioni di brevetti, diritti d'autore e marchi (anche dinanzi ai competenti Uffici delle istituzioni europee e comunitarie di Alicante e Monaco), oltre che in cause intentate per concorrenza sleale e violazione di segreti commerciali.
Forniscono inoltre consulenza alle aziende su questioni attinenti beni coperti da proprietà intellettuale, servizi di e-commerce, privacy e rilascio di brevetti e marchi di impresa.
Gli avvocati che si occupano di tali incarichi fanno parte del network di professionisti specialisti del settore IP (Intellectual Property) presenti in tutte le ventuno sedi internazionali di Orrick.
Il team di IP annovera tra i propri legali anche scienziati e ingegneri in grado di offrire un'ampia gamma di servizi nel campo della proprietà intellettuale.

Le newsletter di Orrick

Periodicamente Orrick Italia pubblica la propria newsletter disponibili via web e che sono inoltre inviate ai clienti via email.
Di seguito le ultime newsletter dedicate alla D. Lgs. 231/01 e al Bribery Act 2010 del Regno Unito.

  • newsletter n. 4082 , settembre 2011: "Holding soggette agli obblighi del D. LGS. 231/01" qui  in pdf, 408 K, 4 pp.
  • newsletter n. 4027 , settembre 2011, "L’introduzione dei reati ambientali nel D. Lgsl. 231/01", qui in pdf, 103 K, 2 pp.
  • newsletter n. 38057, "Il Bribery Act 2010: la nuova legge inglese anticorruzione", qui in pdf , 139 K, 7 pp.

231/01: "I reati ambientali nel D.Lgs. 231/2001: in attesa della vera riforma" di Maurizio Arena

Posted by Cristina Cellucci on Lun, 05/09/2011 - 21:05 in

È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 7 luglio scorso il D.Lgs. di recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.
Per quel che qui interessa, viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità degli enti collettivi in relazione alla commissione di reati ambientali (nuovo art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001).
Tale introduzione - peraltro già prefigurata nella legge-delega n. 300/2000 - è importante perché, per la prima volta, si responsabilizza l'ente in relazione ad illeciti ambientali, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e si prevedono a suo carico sanzioni pecuniarie e, per talune fattispecie, sanzioni interdittive.
Va tuttavia rilevato che, salva l'introduzione degli artt 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione  di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), non viene toccato il diritto penale ambientale richiamato dall'art 25-undecies.
La tutela penale dell'ambiente è, come è noto, realizzata quasi esclusivamente mediante contravvenzioni.
I reati contravvenzionali non hanno sufficiente efficacia deterrente, sono ad elevato rischio di prescrizione, non consentono l'applicazione di misure cautelari personali e neppure le intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Nella Relazione illustrativa al decreto approvato da ultimo si legge:
Continua

Bribery Act: linee guida sulle procedure anticorruzione del Ministero della Giustizia inglese (14 agosto 2011)

Posted by Agatino Grillo on Dom, 14/08/2011 - 22:19 in

Il Ministero della Giustizia inglese ha pubblicato la "Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010)" (qui in pdf, 390 K, 45 pp.).
Si tratta di "una guida sulle procedure che le aziende possono mettere in atto per impedire alle persone ad essi associati di compiere atti di corruzione".
Il "Bribery Act 2010" è la recente normativa inglese anticorruzione entrata in vigore il 1° luglio 2011. Come la 231/01 italiana il Bribery Act introduce la responsabilità delle aziende (alle quali possono essere applicate sanzioni pecuniarie) per fatti corruttivi commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, nel caso in cui tali aziende non si siano dotate di modelli organizzativi interni volti a prevenire tali atti. La legge prevede che il governo pubblichi linee guida sulla procedure anticorruzione che le aziende.
Nel seguito la traduzione in italiano dell'Introduzione e l'indice delle linee guida.

Introduzione

1 Il "Bribery Act 2010" (legge anti corruzione del 2010, nel seguito: la legge) è stato promulgato dalla Corona l'8 aprile 2010. Il testo completo della legge con le sue note esplicative è disponibile in: www.opsi.gov.uk/acts/acts2010/ukpga_20100023_en_1 .
Il "Bribery Act 2010" introduce nell'ordinamento del Regno Unito un nuovo reato (vedi punto 7), che può essere commesso da "organizzazioni commerciali" o "enti" (Nota 1) che non impediscono atti di corruzione da parte di persone ad essi associati a vantaggio dell'ente stesso. L'ente può difendersi dimostrando che, nonostante la corruzione sia avvenuta, esso aveva adeguate procedure per impedire tali atti di corruzione. La sezione 9 della legge richiede al "Segretario di Stato" di pubblicare una guida sulle procedure che gli enti possono mettere in atto per impedire alle persone ad essi associati di compiere atti di corruzione. Questo documento rappresenta tale guida

Maurizio Arena, "La prevenzione della corruzione nelle aziende farmaceutiche"

Posted by Agatino Grillo on Gio, 04/08/2011 - 08:56 in

L'avvocato Maurizio Arena, curatore del sito "Reati societari", presidente dell'Osservatorio sulla Compliance delle aziende farmaceutiche, http://www.231farmaceutiche.it/index.php, ha pubblicato il volume "La prevenzione della corruzione nelle aziende farmaceutiche - Profili operativi del D.lgs. n. 231/2001" presso l'editore Filodiritto (272 pagine, ISBN 978-88-95922-12-6, 24,50 euro).
Il volume descrive l'applicazione della normativa sulla responsabilità da reato degli enti collettivi (D.lgs. n. 231/2001) nel comparto farmaceutico: "gli ultimi anni hanno visto alcuni procedimenti penali a carico di aziende farmaceutiche, per i delitti di corruzione e truffa in danno del Servizio Sanitario Nazionale" scrive nella premessa Arena. "Obtorto collo la commercializzazione del farmaco ha rappresentato la palestra della normativa sulla responsabilità da reato degli enti collettivi".
Il testo contiene i tratti essenziali della tematica e illustra non solo i rischi che devono essere considerati – "mappati, come ormai si usa dire" – ma anche e soprattutto i possibili presidi preventivi ipotizzabili.
In appendice, infine, sono presenti numerosi contributi sotto forma di articoli e testimonianze da parte di professionisti e manager che operano nel comparto farmaceutico

231/01: i reati ambientali in vigore dal 16 agosto 2011

Posted by Cristina Cellucci on Gio, 04/08/2011 - 08:21 in

Fonte: www.complianceaziendale.com
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", che introduce nel d.lgs. 231/01 i reati ambientali (art. 25-undecies).
Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011.

Sullo stesso argomento leggi anche, su www.complianceaziendale.com: I reati ambientali nel d.lg.231, prime considerazioni.

Introdotti i reati ambientali nel d.lgs 231/01 (da www.ComplianceAziendale.com)

Posted by Cristina Cellucci on Ven, 15/07/2011 - 06:45 in

Approvato in via definitiva il decreto sull'ambiente

Fonte: http://www.complianceaziendale.com/2011/07/approvato-in-via-definitiva-il-decreto.html
Il Consiglio dei ministri del 7 luglio 2011 ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo che recepisce "le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Due le nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel codice penale per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto" (Fonte: Presidenza del consiglio dei ministri).

Il provvedimento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, modifica quindi il D.lgs 231/2001 introducendo l'art. 25-decies, che estende a società ed enti la responsabilità per una serie di reati contro l’ambiente (ex Dlgs 152/2006, legge 150/1992, legge 549/1993 e Dlgs 202/2007).

D.lgs 231/01, art. 25 decies (reati ambientali)

Fonte: http://www.complianceaziendale.com/2011/07/dlgs-23101-art-25-decies-reati.html

Di seguito il testo dell'art. 25 decies del D.lgs 231/01 (Fonte: Min. Giustizia), che amplierà (dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il novero dei reti amministrativi ai reati ambientali.

«1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell’articolo 727-bis [1] la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis [2] la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

231/01 – Introduzione dei reati ambientali

Posted by Cristina Cellucci on Ven, 08/04/2011 - 13:48 in

Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011  ha approvato, in via preliminare, tra gli altri uno schema di decreto legislativo (sul quale verranno acquisiti i pareri prescritti) che "recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non previste come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Due le nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto".
In pratica il d.lsg. 231/01 sarà modificato per prevedere anche i "reati ambientali".
La proposta del governo dovrà essere approvata dal Parlamento.
Sul sito "Reati societari" il testo del provvedimento.