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Banca d'Italia: "Sistemi di controllo dei rischi e governo degli intermediari", intervento di Stefano Mieli (3 febbraio 2012)

Posted by Agatino Grillo on Mar, 07/02/2012 - 06:39 in

Il 3 febbraio 2012  il Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia Stefano Mieli è intervenuto al convegno "Corporate governance e gestione dei rischi: gli insegnamenti della crisi" con una relazione dal titolo "Sistemi di controllo dei rischi e governo degli intermediari: una prospettiva di vigilanza".
Il testo originale e ufficiale della relazione è disponibile in formato pdf sul sito della Banca d'Italia in http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/Mieli_conv_ADEIMF.pdf .
Il testo della relazione è disponibile anche nei formati mobi, epubxhtml, doc, odt a cura di ComplianceNet.
Nel seguito una sintesi dell'intervento di Stefano Mieli.

Governance e risk management

Il direttore di Banca d'Italia ha ricordato che la governance e il sistema di risk management degli intermediari sono  al centro del dibattito, in quanto lacune e inefficienze riscontrate in questi ambiti hanno contribuito a determinare la situazione di crisi o a ritardare l'adozione di tempestive misure correttive.
Tutte le regole e le indicazioni in materia di governance concorrono a perseguire un fine: la costituzione di board dotati delle competenze e dell'autorevolezza necessaria a definire il profilo di rischio adatto all'intermediario e a monitorare efficacemente l'azione del management.
Come risulta da analisi svolte a livello internazionale, i board sono stati spesso poco scrupolosi nel fissare ex-ante limiti precisi ai livelli di rischio, hanno dimostrato di avere un'insufficiente consapevolezza dell'esposizione effettivamente assunta, soprattutto verso i prodotti più complessi.
Carenze nello strumentario di risk management, distorsioni nei sistemi di remunerazione e inadeguatezze della governance si sono combinate, determinando un circolo vizioso che ha portato all'assunzione di rischi sempre maggiori. Non si può negare, a fronte di queste circostanze, che anche la regolamentazione e il controllo da parte delle autorità competenti siano stati - quanto meno in taluni casi – inadeguati.

DIA: relazione primo semestre 2011 - Antiriciclaggio (6 febbraio 2012)

Posted by Agatino Grillo on Lun, 06/02/2012 - 10:55 in

Testo disponibile nelle versioni: mobi, epub, pdf, xhtml, doc, odt
Le tabelle (tavole) sono disponibili in formato xls e ods (testi e tabelle a cura di ComplianceNet)

La Direzione Investigativa Antimafia, DIA, ha pubblicato sul proprio sito web la "Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)" periodo gennaio – giugno 2011, 1° semestre 2011 (qui in pdf, 170 M !, 380 pp). Il quarto capitolo della relazione è dedicato alle "Infiltrazioni criminali nell'economia legale"; il primo paragrafo del quarto capitolo, di seguito integralmente riprodotto, è dedicato all'antiriciclaggio e riporta un'analisi approfondita dei dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per il 2011.

In sintesi:

  • La Lombardia è, in assoluto, la regione da cui è pervenuto il numero maggiore di segnalazioni di operazioni sospette (3.531), seguita dalla Campania (2.068) e dal Lazio (1 .745). L'elevato numero delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette pervenute dalla Lombardia e dal Lazio continua a costituire un elemento di rilievo dal punto di vista dell'analisi, evidenziando che le suddette aree rimangono sempre un importante "snodo" delle attività potenzialmente riconducibili al riciclaggio.
  • L'analisi dei dati conferma che il fattore chiave dell'intero sistema non risiede nel criterio della mera numerosità delle segnalazioni, ma nella loro qualità informativa, determinata dai profili di pertinenza sotto l'aspetto investigativo.
  • Anche per questo semestre, si evidenzia come le segnalazioni trasmesse dagli enti creditizi, dagli intermediari finanziari e dalla Pubblica Amministrazione costituiscano le fonti, pressoché uniche, della collaborazione attiva, alimentando l'intero sistema, rispettivamente, con il 66,80%, il 16,10% ed il 6,80%. Il contributo degli operatori non finanziari e dei professionisti risulta ancora una volta modesto se non addirittura nullo, confermando, evidentemente, una riluttanza nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Le segnalazioni trasmesse dai notai, pari a 20, risultano ancora una volta esigue, nonostante il protocollo d'intesa, stipulato tra l'U.I.F. e il Consiglio Nazionale del Notariato, finalizzato a garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti.
  • Nell'Italia settentrionale, le numerose segnalazioni effettuate dagli enti creditizi, dagli intermediari finanziari e dalla Pubblica Amministrazione, attestano, ancora una volta, l'attenzione da essi dimostrata rispetto ai rischi connessi al riciclaggio.

Testo completo del paragrafo "4.a Antiriciclaggio"

L'impiego di denaro di provenienza illecita rappresenta un fenomeno criminale che, anche in considerazione della sua crescente dimensione transnazionale, costituisce una grave minaccia per l'economia legale mondiale, alterando il corretto funzionamento dei meccanismi finanziari di mercato.
L'obbligo di segnalazione delle transazioni finanziarie sospette, disciplinato dal decreto legislativo n. 231/2007, rappresenta uno dei cardini del sistema preventivo e di contrasto del fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti, mediante l'utilizzo del sistema finanziario e, sotto il profilo investigativo, consente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia, secondo le rispettive competenze, di disporre di utili elementi conoscitivi per giungere, tra l'altro, all'individuazione ed all'apprensione di patrimoni illecitamente accumulati.
Il principio fondamentale della normativa di riferimento è rappresentato dalla cosiddetta collaborazione attiva dei suoi destinatari, costituiti da un vasto spettro di intermediari finanziari, che sono tenuti ad inoltrare all'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia), per i successivi adempimenti di competenza, una segnalazione di operazione sospetta, quando hanno motivo di ritenere che siano in corso, ovvero che siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, sono emanati e periodicamente aggiornati dalle autorità preposte specifici indicatori di anomalia.

Banca d’Italia: reti distributive – ruoli della Compliance e dell’Internal Audit (primo febbraio 2012)

Posted by Agatino Grillo on Gio, 02/02/2012 - 06:51 in

Il primo febbraio 2012 Corrado Baldinelli, del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d'Italia, è intervenuto al convegno "Professione Credito - Formazione e Competenze nel nuovo Mercato" organizzato da ABI. Il testo della relazione di Baldinelli è disponibile nei seguenti formati: pdf (versione ufficiale presso il sito della Banca d'Italia 51 K, 9 pp.), mobi, epub, xhtml, doc, odt (versioni a cura di ComplianceNet).
Baldinelli ha in primo luogo ricordato l'iter della riforma delle reti distributive bancarie e rimarcato che con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 la protezione del consumatore entra a pieno titolo tra gli obiettivi istituzionali della Banca d'Italia.
Baldinelli ha poi illustrato il ruolo e i compiti del nuovo "Organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" (OAM) insediato presso la Banca d'Italia che ha funzioni di tenuta degli elenchi (iscrizioni, aggiornamenti, cancellazioni su richiesta) poteri di controllo sugli iscritti, poteri informativi (richiesta di dati e notizie), di accertamento, anche ispettivi, e di intervento (richiamo scritto, sospensione, cancellazione), in presenza di violazioni delle disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione e le altre norme di settore introdotte dalla riforma (come, ad esempio il pagamento dei contributi di iscrizione, l'obbligo di aggiornamento professionale, il rispetto delle incompatibilità o del vincolo di mono-mandato per linea di prodotto degli agenti).
A sua volta, ha ricordato Baldinelli, l'Organismo è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia: "una forma di controllo per molti versi innovativa nel nostro ordinamento: da un lato l'Organismo, essendo esso stesso investito di una funzione pubblica di supervisione, è parte del "circuito" delle Autorità di controllo, con cui dovrà necessariamente instaurare efficaci flussi di comunicazione. Dall'altro, il legislatore ha voluto comunque cautelarsi contro i rischi di malfunzionamento dell'Organismo, subordinandone l'attività alle verifiche della Banca d'Italia e al potere di intervento delle autorità che potrebbero arrivare a disporne lo scioglimento".
In ogni caso la Banca d'Italia mantiene compiti di vigilanza sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi quanto a trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, nonché sui profili regolamentari in materia di antiriciclaggio, i cui controlli saranno svolti dalla Guardia di Finanza.
"I controlli sul rispetto della normativa in materia di trasparenza saranno particolarmente rilevanti" ha sottolineato Baldinelli "la Banca d'Italia potrà chiedere la comunicazione di dati e notizie, la trasmissione di atti e documenti e potrà effettuare ispezioni, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza. In caso di violazioni gravi e ripetute potrà ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco".

Sistema dei controlli, Compliance e Internal Audit

Nella seconda parte del suo intervento Baldinelli ha ricordato che il monitoraggio degli intermediari bancari e finanziari sulle proprie reti distributive è uno dei presidi fondamentali dell'intero sistema dei controlli.
In alcuni casi, specie nel settore della cessione del quinto dello stipendio, "alcune reti di agenti, mediatori e società finanziarie – e, insieme a loro, le banche che hanno fornito la necessaria liquidità - hanno lavorato in modo decisamente poco trasparente e scorretto; elevate sono risultate le provvigioni percepite per il collocamento dei finanziamenti; non venivano rimborsate alla clientela quote rilevanti non maturate in caso di estinzione anticipata. Da tali comportamenti deriva la necessità di ristorare la clientela di quanto indebitamente introitato. La Banca d'Italia ha agito, là dove ha rinvenuto fenomeni anomali, con la necessaria severità e in tale direzione continuerà ad agire. È questo un punto che la Vigilanza ribadisce in modo fermo".
Baldinelli ricorda a riguardo che già il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti richiede, tra l'altro, di adottare procedure interne (cfr. Sez. XI) volte a:

  • evitare che la clientela venga indirizzata verso operazioni incoerenti con le rispettive esigenze finanziarie;
  • assicurare standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o in più fasi della commercializzazione, intervengano soggetti estranei alla propria organizzazione aziendale.

In ossequio a tali principi, le banche devono adottare procedure interne per verificare che i soggetti interposti di cui si avvalgono per la distribuzione, a qualsiasi titolo, operino secondo elevati standard di correttezza.

"È necessario un attento presidio e un costante monitoraggio delle reti terze da parte della funzione di compliance; per accertare l'efficacia del sistema dei controlli, l'internal audit è chiamato ad estendere le proprie verifiche a un campione significativo e diversificato di clientela servita dalla rete esterna, sulla base delle risultanze di indicatori raccolti dalle verifiche a distanza.
Le banche sono, dunque, chiamate ad assumere maggiori responsabilità nella commercializzazione e nella gestione delle operazioni di prestito. Le nuove disposizioni consentono di circoscrivere la catena distributiva a mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria; a questi ultimi potranno essere attribuiti mandati anche per la conclusione dei contratti, senza la necessità di interporre una società finanziaria".

Maurizio Arena: "I reati in materia di diritto d’autore" (primo febbraio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Mer, 01/02/2012 - 13:00 in

Maurizio Arena

di Maurizio Arena, avvocato, curatore del sito http://www.reatisocietari.it/

Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it;
versione online su http://www.compliancenet.it/content/collegio-sindacale-con-funzioni-di-o... e su http://www.compliance-normativa.it/article/collegio-sindacale-con-funzio..., data di pubblicazione: 4 dicembre 2011

Articolo disponibile nelle versioni: mobi, epub, pdf, xhtml, doc, odt 

Premessa

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lg. 231 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).
La corresponsabilizzazione dell'ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa.
Il nuovo articolo 25-novies prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.
In questo articolo verranno analizzati le fattispecie previste dal nuovo articolo 25 novies.

Art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 (nota 1)

Delle numerose norme contenute in questo articolo, vengono inseriti come reati-presupposto solo la lettera a) bis del primo comma e il terzo comma dell'articolo.
Il primo delitto, introdotto dalla legge n. 43 del 2005, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.
In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
L'inserimento del delitto nel d.lg. n. 231 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.
Le aziende che operano nel settore, se vorranno contenere il rischio di tale reato, dovranno predisporre controlli più accurati sui contenuti che "transitano" sui propri server. Ciò, a stretto rigore, anche qualora siano gli utenti stessi a "postare" i contenuti direttamente e senza filtro preventivo del gestore (si pensi al sistema di funzionamento di youtube); anche in questi casi si potrebbe configurare un responsabilità per la società, che non si è organizzata per prevenire tale rischio di reato.
Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse  su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Art. 171-bis (nota 2)

La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE,   ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

Guardia di Finanza: lotta alle mafie, al riciclaggio, all’usura e corruzione – bilancio 2011 (30 gennaio 2012)

Posted by Agatino Grillo on Mar, 31/01/2012 - 15:37 in

L'Ufficio Stampa della Guardia di Finanza ha reso noto i risultati delle azioni intraprese nel corso del 2011 non solo nel contrasto all'evasione fiscale ma anche per quel che riguarda la lotta alle mafie, al riciclaggio  di denaro sporco, all'usura, ai traffici di droga.
Un video accompagna il comunicato stampa.
Il testo completo del comunicato stampa è disponibile in formato pdf (versione ufficiale a cura della Guardia di Finanza), mobi, epub, xhtml, doc, odt (questi ultimi a cura di www.ComplianeNet.it).
Di seguito una sintesi del comunicato con i dati relativi alle azioni di contrasto per riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura.

La Guardia di Finanza è anche lotta alle mafie, al riciclaggio di denaro sporco, all'usura

  • 3 miliardi di euro sequestrati alle mafie. Concluse indagini patrimoniali nei confronti di 8.500 soggetti in "odore di mafia" (di cui quasi la metà al centro-nord e all'estero);
  • oltre 1.000 denunciati per riciclaggio;
  • denunciati 536 usurai;
  • arrestate 510 persone per reati societari, fallimentari, bancari, finanziari;
  • sequestrate oltre 20 tonnellate di droga e 280 tonnellate di sigarette.

Nell'era della globalizzazione, la criminalità economica e finanziaria è entrata nei mercati dei prodotti finanziari e delle merci, ha creato imprese multinazionali, utilizza i paradisi fiscali per finalità di riciclaggio e di evasione, e le frodi fiscali, anche internazionali, costituiscono spesso il mezzo per legittimare la formazione dei capitali illeciti. Manifestazioni di illegalità, queste, che la Guardia di Finanza conosce bene ed è in grado di approfondire e contrastare a 360 gradi, muovendosi su due fronti: da un lato, su quello dell'aggressione delle casseforti della malavita organizzata, con sequestri e confische dei patrimoni illeciti (conti correnti, ville, appartamenti, autovetture, barche etc..); dall'altro, evitando, con attività di prevenzione e di repressione, la costituzione di ricchezze solo apparentemente "pulite".

Sul versante  delle investigazioni  antiriciclaggio, sono stati denunciati  1.540  soggetti e sequestrati importi o valori per circa 1 miliardo e mezzo di euro. Sono oltre 9.000 le segnalazioni per operazioni finanziarie sospette, approfondite dalle Fiamme Gialle nel 2011. È proprio dallo sviluppo di una di queste segnalazioni che le Fiamme Gialle sono arrivate a sequestrare al clan mafioso di Brancaccio, nel novembre 2011, beni e attività commerciali per 34 milioni di euro.

Le indagini a contrasto dei reati bancari, finanziari, societari e fallimentari hanno portato alla denuncia di 4.453 persone   (di cui 510 arrestate), con il sequestro di oltre 413 milioni di euro di beni e disponibilità finanziarie. Tra le indagini condotte dalle Fiamme Gialle, quella nota ai media nei confronti del "Madoff dei Parioli" che aveva truffato 170 milioni di euro.
Sempre nel 2011 sono stati denunciati 536 usurai (di cui 142 arrestati) ai quali sono stati sequestrati beni e disponibilità per oltre 25 milioni di euro.

 

Banca d'Italia: "Applicazione disposizioni di vigilanza in materia organizzazione e governo societario banche" (11 gennaio 2012)

Posted by Agatino Grillo on Gio, 12/01/2012 - 10:13 in

L'11 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato il documento "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" nel quale sono richiesti alle banche nuovi adempimenti in materia di "governo societario" ed in particolare di rafforzare il processo di selezione e valutazione dei componenti degli organi di supervisione e gestione.
Il testo di Banca d'Italia è disponibile nei seguenti formati:

  • pdf (versione ufficiale a cura di Banca d'Italia)
  • mobi  (versione a cura di ComplianceNet)
  • epub  (versione a cura di ComplianceNet)
  • xhtml   (versione a cura di ComplianceNet)
  • doc  (versione a cura di ComplianceNet)
  • odt   (versione a cura di ComplianceNet)

Nel documento la Banca d'Italia richiama l'attenzione degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione su alcuni aspetti che rivestono particolare importanza per assicurare efficacia alla propria azione, e sui quali sono opportuni ulteriori miglioramenti. In sintesi i soggetti che rivestono funzioni di supervisione e gestione devono essere dotati di adeguate professionalità e devono dedicare tempo e risorse adeguate nello svolgimento dei compiti loro richiesti.
Le modalità di selezione e valutazione dei componenti gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione devono essere preventivamente definiti e sottoposti a periodica autovalutazione: le modalità di nomina devono essere trasparenti.
La Banca d'Italia richiede alle capogruppo e alle banche non appartenenti a gruppi bancari di trasmettere, entro il 31 marzo 2012, un documento relativo al processo di selezione e valutazione dei componenti degli organi di supervisione e gestione, documento nel quale devono essere sintetizzati:

  • le metodologie utilizzate per condurre il processo di autovalutazione;
  • i profili oggetto di analisi;
  • eventuali soggetti terzi coinvolti nella procedura di valutazione e le modalità con cui essi sono stati scelti;
  • i principali risultati emersi e le azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati.

Nel seguito il testo completo del documento di Banca d'Italia.

Il "presidio antiriciclaggio" negli intermediari finanziari ex art. 106 (Compliance Normativa n. 2)

Posted by Roberto Bramato on Lun, 09/01/2012 - 19:29 in

Roberto Bramato

di Roberto Bramato Operation Manager presso Milliora Finanzia Spa

Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/il-presidio-antiriciclaggio-negli-in... e su http://www.compliance-normativa.it/article/il-presidio-antiriciclaggio-n..., data di pubblicazione: 10 gennaio 2012
Articolo disponibile nelle versioni: mobi, epub, pdf, xhtml, doc, odt

1. Premessa

La disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario negli ultimi anni è stata oggetto di diverse rivisitazioni, che hanno portato ad un marcato mutamento dello scenario prospettico di mercato: Holding, Intermediari Finanziari, Confidi, Agenti in attività Finanziaria, Mediatori Creditizi, sono tutti soggetti coinvolti a vario titolo in questo processo.
A partire dal D.Lgs. 11/2010 (in vigore dal 1 marzo 2010), di recepimento della Direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD), la tipologia di intermediario finanziario (nota 1)  cui si farà riferimento nel prosieguo è stata ridisegnata.
L'art. 33 della Lg. 88/2009 (c.d. Legge Comunitaria 2008), ha dato delega al Governo di attuare di la Direttiva 2008/48/CE, in cui erano contenute una serie di modifiche aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori nonché modifiche ed integrazioni a quella relativa ai soggetti operanti, per l'appunto, nel settore finanziario.
È, dunque, con la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, così come modificato dai successivi interventi  legislativi (nota 2), che la disciplina riguardante i soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta all'interno del Titolo V (nota 3) del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) è stata profondamente modificata.
Il decreto in questione ha ridisegnato interamente i confini operativi e disciplinari degli intermediari finanziari (nota 4)  producendo il rilevante effetto di porre fine alla sussistente distinzione tra soggetti iscritti all'Elenco Generale (ex Art. 106) ed all'Elenco Speciale (ex Art. 107). Entrambi gli elenchi saranno sostituiti da un Albo (unico) degli Intermediari Finanziari che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la cui tenuta è affidata alla Banca d'Italia (nota 5).
Questa formulazione del Titolo V prevede, per la "nuova" tipologia di intermediario finanziario di cui all'Art. 106 (nota 6), una tendenza all'assimilazione degli standard di organizzazione, gestione e controllo a quelli già previsti per i soggetti vigilati.
La Banca d'Italia emanerà "[…] disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. […]" (nota 7) .
Si procede, in estrema sintesi (nota 8), nel tentativo di tratteggiare le differenze tra il precedente modello organizzativo di intermediario finanziario iscritto all'Elenco Generale ed il nuovo modello da adottare alla luce delle nuove norme, per poi focalizzare una maggiore attenzione sul "presidio" antiriciclaggio che dovrà caratterizzare necessariamente gli intermediari finanziari.
Obiettivo di queste pagine è quello di rendere un'idea immediata di come lo scenario generale sia mutato, nonché di tratteggiare in maniera piuttosto semplicistica uno schema esemplificativo dell'organizzazione da adottare per rispondere agli obblighi antiriciclaggio.

Compliance Normativa n. 2 – 19 dicembre 2011 – "Speciale antiriciclaggio" - indice degli articoli

Posted by Agatino Grillo on Dom, 25/12/2011 - 17:42 in

È disponibile il secondo numero della rivista online "Compliance Normativa" dedicato all’antiriciclaggio.

Indice

Agatino Grillo

Cos’è l’antiriciclaggio?

Disponibile dal 19 dicembre 2011

Ranieri Razzante

Riciclaggio, corruzione, usura: serve un
impegno comune per la difesa della legalità

Disponibile dal 19 dicembre 2011



Elisa Dellarosa




L’adeguata verifica nella normativa
antiriciclaggio: autoregolamentazione e profili evolutivi


Disponibile dal 20 dicembre 2011

Cristina Cellucci

Antiriciclaggio e usura

Disponibile dal 12 gennaio 2012

Francesco Fontana

Emanuele Pugliese

Antiriciclaggio: tecniche di analisi per l'individuazione delle anomalie nelle compravendite immobiliari

Disponibile dal 20 dicembre 2011

Maurizio Arena

Il Collegio Sindacale con funzioni di Organismo
di vigilanza: profili penalistici

Disponibile dal 21 dicembre 2011

Fabio Civale

La conclusione dei contratti bancari e
finanziari: orientamenti giurisprudenziali

Disponibile dal 21 dicembre 2011

Marco Pigliacampo

Se la compliance è cultura

Disponibile dal 21 dicembre 2011

Roberto Bramato Il "presidio antiriciclaggio"
negli intermediari finanziari ex art. 106
Disponibile dal 10 gennaio 2012

Link utili

Se la compliance è cultura (Compliance Normativa n. 2)

Posted by admin on Mer, 21/12/2011 - 12:55 in

Marco Pigliacampo

di Marco Pigliacampo

Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/se-la-compliance-e-cultura e su http://www.compliance-normativa.it/article/se-la-compliance-e-cultura, data di pubblicazione: 5 dicembre 2011
Articolo disponibile nelle versioni: epub, pdf, xhtml, doc, odt

Oggi compliance e cultura sono termini correlati quasi automaticamente negli interventi degli esperti, nei convegni e negli articoli. Anche le numerose iniziative di formazione interna avviate dalle banche testimoniano l'elevato grado di fiducia nell'idea che la compliance sia fondata sulla sostanza dei comportamenti aziendali più che sul mero adempimento delle norme – idea peraltro proposta dalla stessa regolamentazione. A ben guardare, però, non è così facile trovare evidenze di risultati concreti ed efficaci in termini di cambiamento delle culture aziendali. Resta la sensazione di un approccio ancora superficiale o che comunque non consideri sufficientemente alcune caratteristiche di fondo del tema.

L'esperienza sociale

Basta rileggere la definizione di cultura prodotta dalle scienze sociali per averne percezione: la cultura è "la disposizione ad affrontare la realtà che si costituisce negli individui in quanto membri di un gruppo sociale", essa comprende conoscenze, idee, simboli, valori e le "disposizioni all'azione che si concretizzano in schemi e tecniche di attività" (Tentori) [nota 1]. Se le persone esprimono la propria cultura attraverso l'azione, allora non dovrebbe accadere che la maggior parte degli interventi a proposito di cultura della compliance non consideri mai l'azione né l'interazione prodotte dagli individui. Invece torna spesso il termine diffusione, che ricorda un modello comunicativo che non richiede l'attivazione dei destinatari. L'utilizzo di tali termini (diffusione, programmazione, ecc.) rivela una concezione di cultura aziendale come strumento a disposizione del management, come fosse una leva gestionale su cui poter agire direttamente.
Questa concezione di cultura aziendale deriva dalla confusione tra cultura agita in azienda (che è quella propriamente aziendale) e cultura ideale dell'azienda (che è quella teorica spesso fissata nelle mission e nei codici di condotta). E' evidente a ogni manager che cambiare una dichiarazione di mission non cambia una cultura aziendale, eppure c'è ancora una certa superficialità nei progetti che vorrebbero incidere sui valori aziendali. Occorre focalizzare una volta per tutte che i valori non hanno nulla di ideale, ma sono principi di comportamento socializzati e interiorizzati dai membri di un'organizzazione attraverso l'esperienza sociale. Come un atto diventa abitudine eppoi costume, così un valore diventa valore sociale eppoi aziendale solo mediante le esperienze concrete e partecipate. Le persone dell'azienda comunicano costantemente i valori che guidano le loro azioni, in modo assolutamente automatico e inconsapevole. Almeno una delle definizioni di cultura ascoltate nei convegni ABI è sacrosanta: "la cultura è quello che faccio e come lo faccio quando non ci penso" (Carretta) [nota 2] . In tal senso, è assolutamente reale che una cultura orientata alla compliance implicherebbe comportamenti corretti anche in assenza di regole di condotta.

La conclusione dei contratti bancari e finanziari: orientamenti giurisprudenziali (Compliance Normativa n. 2)

Posted by Fabio Civale on Mer, 21/12/2011 - 10:01 in

Fabio Civale

di Fabio Civale, avvocato

Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/la-conclusione-dei-contratti-bancari... e su http://www.compliance-normativa.it/article/la-conclusione-dei-contratti-..., data di pubblicazione: 5 dicembre 2011
Articolo disponibile nelle versioni: epub, pdf, xhtml, doc, odt

Nell'ambito dei rapporti bancari e finanziari la conclusione dei contratti avviene sovente attraverso lo scambio di proposta ed accettazione.

Come a tutti noto, sia l'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n 385 (d'ora in poi, per brevità, "TUB") in materia di servizi bancari (nota 1), sia l'art. 23 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (d'ora in poi, per brevità, "TUF") prevedono che i contratti "sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (…). Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo".
Di norma il cliente, dopo aver ricevuto la dovuta informativa pre-contrattuale, trasmette alla Banca una proposta contrattuale debitamente sottoscritta. La Banca, effettuate le opportune valutazioni e verifiche del caso, comunica al cliente l'accettazione della suddetta proposta contrattuale.
Giusto il disposto di cui all' art. 1326 c.c., la conclusione del contratto avviene, nell'ambito della suddetta operatività, nel momento in cui il Cliente riceve notizia dell'accettazione della Banca.
Occorre in primo luogo notare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la conclusione del contratto inter absentes tramite scambio di proposta ed accettazione può avvenire validamente anche per quei contratti per i quali, come nel caso di  specie, sia prevista una forma scritta ad substantiam (nota 2).

Nei giudizi promossi nei confronti delle banche, sempre più di frequente accade che i clienti contestino la nullità del rapporto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento o dei servizi bancari in quanto, a loro dire, il contratto non si sarebbe perfezionato non essendo stata ricevuta dal cliente preponente l'accettazione della Banca.
Nei casi in cui la Banca non sia in grado di provare di aver effettivamente perfezionato l'accordo quadro relativo ai servizi di investimento consegnando al cliente l'accettazione della proposta contrattuale, la giurisprudenza di merito ha di recente statuito in diverse pronunce la nullità del contratto normativo quadro e delle conseguenti operazioni di investimento (nota 3).
La nullità invocata dai clienti in questi casi discende dall'art. 23 del TUF che, come noto, prevede la forma scritta ad substantiam per il contratto normativo quadro avente ad oggetto i servizi di investimento.

Sebbene le funzioni della forma scritta richiesta ad substantiam possano ritenersi molteplici, quasi unanimemente si ritiene che la forma imposta dall'art. 23 del TUF sia da annoverarsi tra le forme o nullità c.d. "di protezione" a favore dell'investitore, ossia trattasi di presidio finalizzato a garantire sia la conoscibilità da parte del cliente delle condizioni contrattuali applicabili al rapporto, sia la certezza dei termini normativi ed economici della disciplina contrattuale.

A conferma che la forma prescritta ex art. 23 del TUF abbia i connotati tipici di una "forma di protezione" a favore del cliente, si richiama il contenuto testuale della suddetta norma che non impone che i contratti siano "conclusi" per iscritto, ma prevede che gli stessi siano "redatti" per iscritto.
In breve, l'art. 23 del TUF ha introdotto nel nostro ordinamento una "forma di protezione" finalizzata a rendere edotto e consapevole il cliente delle caratteristiche dei servizi di investimento prestati dall'intermediario e dei diritti e obblighi connessi ai contratti relativi agli stessi servizi di investimento.

La qualifica quale "forma di protezione" del disposto di cui all'art. 23 del TUF riverbera importanti conseguenze in relazione al tema della conclusione e perfezionamento dell'accordo contrattuale in quanto, ad avviso del Tribunale di Milano, nessuna nullità può essere fatta valere nel caso in cui il cliente abbia avuto contezza (scritta) delle condizioni contrattuali e sia carente solo la forma scritta dell'accettazione da parte della Banca.