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Il "presidio antiriciclaggio" negli intermediari finanziari ex art. 106 (Compliance Normativa n. 2)
di Roberto Bramato Operation Manager presso Milliora Finanzia Spa
Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/il-presidio-antiriciclaggio-negli-in... e su http://www.compliance-normativa.it/article/il-presidio-antiriciclaggio-n..., data di pubblicazione: 10 gennaio 2012
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1. Premessa
La disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario negli ultimi anni è stata oggetto di diverse rivisitazioni, che hanno portato ad un marcato mutamento dello scenario prospettico di mercato: Holding, Intermediari Finanziari, Confidi, Agenti in attività Finanziaria, Mediatori Creditizi, sono tutti soggetti coinvolti a vario titolo in questo processo.
A partire dal D.Lgs. 11/2010 (in vigore dal 1 marzo 2010), di recepimento della Direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD), la tipologia di intermediario finanziario (nota 1) cui si farà riferimento nel prosieguo è stata ridisegnata.
L'art. 33 della Lg. 88/2009 (c.d. Legge Comunitaria 2008), ha dato delega al Governo di attuare di la Direttiva 2008/48/CE, in cui erano contenute una serie di modifiche aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori nonché modifiche ed integrazioni a quella relativa ai soggetti operanti, per l'appunto, nel settore finanziario.
È, dunque, con la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, così come modificato dai successivi interventi legislativi (nota 2), che la disciplina riguardante i soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta all'interno del Titolo V (nota 3) del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) è stata profondamente modificata.
Il decreto in questione ha ridisegnato interamente i confini operativi e disciplinari degli intermediari finanziari (nota 4) producendo il rilevante effetto di porre fine alla sussistente distinzione tra soggetti iscritti all'Elenco Generale (ex Art. 106) ed all'Elenco Speciale (ex Art. 107). Entrambi gli elenchi saranno sostituiti da un Albo (unico) degli Intermediari Finanziari che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la cui tenuta è affidata alla Banca d'Italia (nota 5).
Questa formulazione del Titolo V prevede, per la "nuova" tipologia di intermediario finanziario di cui all'Art. 106 (nota 6), una tendenza all'assimilazione degli standard di organizzazione, gestione e controllo a quelli già previsti per i soggetti vigilati.
La Banca d'Italia emanerà "[…] disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. […]" (nota 7) .
Si procede, in estrema sintesi (nota 8), nel tentativo di tratteggiare le differenze tra il precedente modello organizzativo di intermediario finanziario iscritto all'Elenco Generale ed il nuovo modello da adottare alla luce delle nuove norme, per poi focalizzare una maggiore attenzione sul "presidio" antiriciclaggio che dovrà caratterizzare necessariamente gli intermediari finanziari.
Obiettivo di queste pagine è quello di rendere un'idea immediata di come lo scenario generale sia mutato, nonché di tratteggiare in maniera piuttosto semplicistica uno schema esemplificativo dell'organizzazione da adottare per rispondere agli obblighi antiriciclaggio.
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Compliance Normativa n. 2 – 19 dicembre 2011 – "Speciale antiriciclaggio" - indice degli articoli
È disponibile il secondo numero della rivista online "Compliance Normativa" dedicato all’antiriciclaggio.
Indice
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Agatino Grillo |
Disponibile dal 19 dicembre 2011 |
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Ranieri Razzante |
Riciclaggio, corruzione, usura: serve un |
Disponibile dal 19 dicembre 2011 |
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Disponibile dal 20 dicembre 2011 |
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Cristina Cellucci |
Antiriciclaggio e usura |
Disponibile dal 12 gennaio 2012 |
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Francesco Fontana Emanuele Pugliese |
Disponibile dal 20 dicembre 2011 |
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Maurizio Arena |
Il Collegio Sindacale con funzioni di Organismo |
Disponibile dal 21 dicembre 2011 |
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Fabio Civale |
La conclusione dei contratti bancari e |
Disponibile dal 21 dicembre 2011 |
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Marco Pigliacampo |
Disponibile dal 21 dicembre 2011 |
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| Roberto Bramato | Il "presidio antiriciclaggio" negli intermediari finanziari ex art. 106 |
Disponibile dal 10 gennaio 2012 |
Link utili
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Se la compliance è cultura (Compliance Normativa n. 2)
Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/se-la-compliance-e-cultura e su http://www.compliance-normativa.it/article/se-la-compliance-e-cultura, data di pubblicazione: 5 dicembre 2011
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Oggi compliance e cultura sono termini correlati quasi automaticamente negli interventi degli esperti, nei convegni e negli articoli. Anche le numerose iniziative di formazione interna avviate dalle banche testimoniano l'elevato grado di fiducia nell'idea che la compliance sia fondata sulla sostanza dei comportamenti aziendali più che sul mero adempimento delle norme – idea peraltro proposta dalla stessa regolamentazione. A ben guardare, però, non è così facile trovare evidenze di risultati concreti ed efficaci in termini di cambiamento delle culture aziendali. Resta la sensazione di un approccio ancora superficiale o che comunque non consideri sufficientemente alcune caratteristiche di fondo del tema.
L'esperienza sociale
Basta rileggere la definizione di cultura prodotta dalle scienze sociali per averne percezione: la cultura è "la disposizione ad affrontare la realtà che si costituisce negli individui in quanto membri di un gruppo sociale", essa comprende conoscenze, idee, simboli, valori e le "disposizioni all'azione che si concretizzano in schemi e tecniche di attività" (Tentori) [nota 1]. Se le persone esprimono la propria cultura attraverso l'azione, allora non dovrebbe accadere che la maggior parte degli interventi a proposito di cultura della compliance non consideri mai l'azione né l'interazione prodotte dagli individui. Invece torna spesso il termine diffusione, che ricorda un modello comunicativo che non richiede l'attivazione dei destinatari. L'utilizzo di tali termini (diffusione, programmazione, ecc.) rivela una concezione di cultura aziendale come strumento a disposizione del management, come fosse una leva gestionale su cui poter agire direttamente.
Questa concezione di cultura aziendale deriva dalla confusione tra cultura agita in azienda (che è quella propriamente aziendale) e cultura ideale dell'azienda (che è quella teorica spesso fissata nelle mission e nei codici di condotta). E' evidente a ogni manager che cambiare una dichiarazione di mission non cambia una cultura aziendale, eppure c'è ancora una certa superficialità nei progetti che vorrebbero incidere sui valori aziendali. Occorre focalizzare una volta per tutte che i valori non hanno nulla di ideale, ma sono principi di comportamento socializzati e interiorizzati dai membri di un'organizzazione attraverso l'esperienza sociale. Come un atto diventa abitudine eppoi costume, così un valore diventa valore sociale eppoi aziendale solo mediante le esperienze concrete e partecipate. Le persone dell'azienda comunicano costantemente i valori che guidano le loro azioni, in modo assolutamente automatico e inconsapevole. Almeno una delle definizioni di cultura ascoltate nei convegni ABI è sacrosanta: "la cultura è quello che faccio e come lo faccio quando non ci penso" (Carretta) [nota 2] . In tal senso, è assolutamente reale che una cultura orientata alla compliance implicherebbe comportamenti corretti anche in assenza di regole di condotta.
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La conclusione dei contratti bancari e finanziari: orientamenti giurisprudenziali (Compliance Normativa n. 2)
di Fabio Civale, avvocato
Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/la-conclusione-dei-contratti-bancari... e su http://www.compliance-normativa.it/article/la-conclusione-dei-contratti-..., data di pubblicazione: 5 dicembre 2011
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Nell'ambito dei rapporti bancari e finanziari la conclusione dei contratti avviene sovente attraverso lo scambio di proposta ed accettazione.
Come a tutti noto, sia l'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n 385 (d'ora in poi, per brevità, "TUB") in materia di servizi bancari (nota 1), sia l'art. 23 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (d'ora in poi, per brevità, "TUF") prevedono che i contratti "sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (…). Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo".
Di norma il cliente, dopo aver ricevuto la dovuta informativa pre-contrattuale, trasmette alla Banca una proposta contrattuale debitamente sottoscritta. La Banca, effettuate le opportune valutazioni e verifiche del caso, comunica al cliente l'accettazione della suddetta proposta contrattuale.
Giusto il disposto di cui all' art. 1326 c.c., la conclusione del contratto avviene, nell'ambito della suddetta operatività, nel momento in cui il Cliente riceve notizia dell'accettazione della Banca.
Occorre in primo luogo notare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la conclusione del contratto inter absentes tramite scambio di proposta ed accettazione può avvenire validamente anche per quei contratti per i quali, come nel caso di specie, sia prevista una forma scritta ad substantiam (nota 2).
Nei giudizi promossi nei confronti delle banche, sempre più di frequente accade che i clienti contestino la nullità del rapporto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento o dei servizi bancari in quanto, a loro dire, il contratto non si sarebbe perfezionato non essendo stata ricevuta dal cliente preponente l'accettazione della Banca.
Nei casi in cui la Banca non sia in grado di provare di aver effettivamente perfezionato l'accordo quadro relativo ai servizi di investimento consegnando al cliente l'accettazione della proposta contrattuale, la giurisprudenza di merito ha di recente statuito in diverse pronunce la nullità del contratto normativo quadro e delle conseguenti operazioni di investimento (nota 3).
La nullità invocata dai clienti in questi casi discende dall'art. 23 del TUF che, come noto, prevede la forma scritta ad substantiam per il contratto normativo quadro avente ad oggetto i servizi di investimento.
Sebbene le funzioni della forma scritta richiesta ad substantiam possano ritenersi molteplici, quasi unanimemente si ritiene che la forma imposta dall'art. 23 del TUF sia da annoverarsi tra le forme o nullità c.d. "di protezione" a favore dell'investitore, ossia trattasi di presidio finalizzato a garantire sia la conoscibilità da parte del cliente delle condizioni contrattuali applicabili al rapporto, sia la certezza dei termini normativi ed economici della disciplina contrattuale.
A conferma che la forma prescritta ex art. 23 del TUF abbia i connotati tipici di una "forma di protezione" a favore del cliente, si richiama il contenuto testuale della suddetta norma che non impone che i contratti siano "conclusi" per iscritto, ma prevede che gli stessi siano "redatti" per iscritto.
In breve, l'art. 23 del TUF ha introdotto nel nostro ordinamento una "forma di protezione" finalizzata a rendere edotto e consapevole il cliente delle caratteristiche dei servizi di investimento prestati dall'intermediario e dei diritti e obblighi connessi ai contratti relativi agli stessi servizi di investimento.
La qualifica quale "forma di protezione" del disposto di cui all'art. 23 del TUF riverbera importanti conseguenze in relazione al tema della conclusione e perfezionamento dell'accordo contrattuale in quanto, ad avviso del Tribunale di Milano, nessuna nullità può essere fatta valere nel caso in cui il cliente abbia avuto contezza (scritta) delle condizioni contrattuali e sia carente solo la forma scritta dell'accettazione da parte della Banca.
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Il Collegio Sindacale con funzioni di Organismo di vigilanza: profili penalistici (Compliance Normativa n. 2)
di Maurizio Arena, avvocato, curatore del sito http://www.reatisocietari.it/
Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/collegio-sindacale-con-funzioni-di-o... e su http://www.compliance-normativa.it/article/collegio-sindacale-con-funzio..., data di pubblicazione: 4 dicembre 2011
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La legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), all'art 14, dispone l'inserimento di un comma 4-bis nell'art 6 del d.lg. 231/2001, con decorrenza 1 gennaio 2012, che recita:
4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
Non ci si vuole soffermare sulle numerose implicazioni della "riforma" in esame, bene evidenziate in altri documenti (nota 1) e contributi (nota 2).
Piuttosto chi scrive vorrebbe svolgere alcune sintetiche considerazioni squisitamente penalistiche sulla modifica legislativa tra poco in vigore.
I nuovi obblighi e responsabilità dell'Organo preposto alla vigilanza del Modello organizzativo
Se l'Organismo di vigilanza (ODV) dovesse coincidere con il collegio sindacale non pare discutibile l'inaugurazione di una nuova stagione del "Sistema 231".
Nuova non solo rispetto a quanto prefigurato in dottrina e in giurisprudenza, ma, prima ancora, dal Decreto stesso e dalla sua relazione di accompagnamento.
Ci si riferisce all'entrata in scena della responsabilità c.d. omissiva impropria dell'ODV.
Precisamente: l'Organo preposto alla "Compliance 231" – il "nuovo" collegio sindacale - sarebbe senz'altro titolare di una posizione di garanzia rilevante ex art 40 comma 2 c.p..
Di conseguenza lo stesso Organo sarebbe titolare di un obbligo giuridico di impedire il reato altrui (leggasi, in particolare: il reato del soggetto apicale).
Insomma diventerebbe regola quella che sino ad ora è stata ritenuta una (possibile ed eccezionale) "deviazione sistematica" del ruolo e delle responsabilità dell'ODV: ci si riferisce all'art 52 comma 1 della Legge Antiriciclaggio (d.lg. 231/2007), che attribuisce all'ODV l'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni della Legge stessa, in tal modo sancendone, secondo taluni (nota 3), la posizione di garanzia.
L'ODV è stato istituito per vigilare sull'attuazione del Modello, per curarne l'aggiornamento: deve effettuare controlli sul rispetto delle procedure e riportare al massimo organo dirigente.
Non gli è stata assegnata – o comunque riconosciuta – una rilevanza esterna (nota 4) né, tantomeno, la titolarità di poteri impeditivi: in particolare, a tal fine non si ritiene sufficiente la fonte privata costituita dal Modello organizzativo (nota 5).
Tale status quo è destinato a mutare radicalmente alla luce della possibile attribuzione delle sue funzioni al collegio sindacale.
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Antiriciclaggio: tecniche di analisi per l'individuazione delle anomalie nelle compravendite immobiliari (Compliance Normativa 2
di Francesco Fontana e Emanuele Pugliese
Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/antiriciclaggio-tecniche-di-analisi-... e su http://www.compliance-normativa.it/article/antiriciclaggio-tecniche-di-a..., data di pubblicazione: 12 dicembre 2011
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L'antiriciclaggio nel mercato immobiliare
Una forma classica di riciclaggio è l'investimento immobiliare. Solo nel 2011 in Italia sono avvenute quasi 600.000 compravendite di immobili ad uso residenziale.
Spesso infatti la struttura stessa delle transazioni impedisce al momento dell'effettiva stipulazione dell'atto l'individuazione di eventuali motivi di sospetto.
Come giustamente Paolo Righi, presidente della Fiaip, ha fatto notare in una sua recente intervista, è difficile per un agente immobiliare individuare l'origine del denaro. Certo la presenza di grossi quantitativi di denaro contante è sempre un indice di allarme, ma spesso i dettagli della transazione non sono disponibili o vengono ben mascherati dall'acquirente/venditore.
Questo articolo vuole mostrare una possibile tecnica di analisi del mercato immobiliare attraverso la ricerca di anomalie di prezzo temporali (prezzo dell'immobile nel tempo), spaziali (andamento rispetto agli immobili vicini) e strutturali (prezzo relativamente alla tipologia di immobile).
Il valore dell'immobile
Molte sono le variabili che entrano in gioco quando viene definito il prezzo di un immobile, e non sempre sono evidenti e visibili. Pensiamo ad esempio all'apertura di un mercato vicino all'immobile. Sicuramente il prezzo della casa salirà per la comodità di poter effettuare acquisti, ma altrettanto probabilmente il mercato causerà rumore, sporcizia e difficoltà di parcheggio, il che comporterà un abbassamento del prezzo.
Come questa molte altre circostanze variano il prezzo: un amministratore di condominio poco presente, un vicino rumoroso, il tasso di furti in zona, ecc. Ma anche gli annunci di vendita o affitto della zona influenzeranno. Se il vicino di casa vende la casa a un certo prezzo e l'immobile è considerato simile al proprio, questo modificherà la stima effettuata.
D'altro canto, il valore catastale non tiene conto (e non deve tenere conto) di nessun fattore ambientale esterno, quindi risulta inutile per qualsiasi analisi di anomalia.
Per poter effettuare un'analisi corretta occorrerà dunque trovare e stabilire un indice che identifichi il valore effettivo dell'immobile valutandone la posizione, la tipologia e i fattori ambientali, senza tener conto delle fluttuazioni dovute proprio alle anomalie che stiamo cercando di individuare.
La costruzione dell'indice non vuole essere argomento di questo articolo, ma analizzare, seppure sommariamente, le caratteristiche dell'indice è indispensabile per poter correttamente interpretare la struttura del progetto sviluppato.
L'indice utilizzato in questo articolo è stato estratto da un'analisi dei prezzi di vendita degli immobili negli ultimi 2 mesi.
La mappa dei valori immobiliari
Quello che serve al nostro indice è la possibilità di effettuare un'analisi completa dei dettagli osservabili dell'appartamento ma anche di tutte quelle caratteristiche intrinseche e non altrettanto evidenti. Ci serve cioè una mappa che leghi gli appartamenti al loro valore, estrapolandolo dalla conoscenza di transizioni simili nella zona.
Ovviamente questo problema presenta numerose difficoltà, in quanto raramente è presente una compravendita recente di un appartamento simile nello stesso palazzo per stimare la transazione. Vi saranno però transazioni nelle vicinanze di case con caratteristiche diverse. Vi saranno transizioni distanti ma di case simili. Vi saranno transizioni recenti e meno recenti. Lo scopo dell'indice che costruiamo è esattamente stimare nel modo migliore, da queste informazioni, il prezzo che dovrebbe avere l'appartamento.
Questa operazione è stata effettuata tramite una regressione multidimensionale semi-parametrica.
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L'adeguata verifica nella normativa antiriciclaggio: autoregolamentazione e profili evolutivi (Compliance Normativa n. 2)
di Elisa Dellarosa, Responsabile Direzione Controlli di Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini
Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/elisa-dellarosa-adeguata-verifica-an... e su http://www.compliance-normativa.it/article/elisa-dellarosa-adeguata-veri..., data di pubblicazione: 9 dicembre 2011
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Approccio basato sul rischio fra d.lgs. 231/07 e principi di Basilea
Le misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo formano un articolato complesso di principi, standard, accordi, convenzioni e dichiarazioni che abbracciano l'ordinamento di numerosi Stati aderenti agli organismi internazionali (nota 1).
La dimensione transnazionale del fenomeno richiede l'adozione di strumenti di cooperazione ed intervento che rendano ugualmente efficaci le discipline domestiche, pur nelle rispettive specificità.
Come ben noto, l'adozione del D.Lgs. 231/07, attuativo della Terza Direttiva, segna il passaggio dall'approccio rule-based all'approccio risk-based, con importanti cambiamenti per il nostro assetto normativo (nota 2).
La collaborazione attiva degli intermediari nella lotta al riciclaggio comporta l'adozione di politiche, procedure e sistemi di controllo finalizzati alla realizzazione di un modello organizzativo proprietario incardinato sulla valutazione interna del rischio. Se l'adozione di tali misure organizzative rappresenta da un lato l'adempimento delle prescrizioni del D.Lgs. 231/07, dall'altro lato essa si caratterizza – soprattutto per gli intermediari bancari - come elemento di confronto con le Autorità nell'ambito dei più generali principi della nuova vigilanza prudenziale (nota 3).
Si assiste così alla formazione di un nuovo ambiente regolamentare, animato dalla soft law internazionale, da best practices e guidelines a cui dovrebbero ispirarsi i provvedimenti organizzativi che ogni intermediario è tenuto ad adottare. Dai principi comunitari di autoregolamentazione e proporzionalità, infatti, discende la salvaguardia dell'autonomia decisionale dell'intermediario, che dovrebbe modellare procedure e controlli interni coerentemente con le proprie specificità dimensionali ed operative, in funzione del rischio stimato.
In tale contesto la Vigilanza interagisce con gli intermediari, stimolando il miglioramento delle strutture organizzative, dei processi e del sistema dei controlli, favorendo la diffusione di buone pratiche.
Qui si inscrive la ricerca di compatibilità dei principi regolamentari con i criteri del management: la sana prudente gestione, garanzia di stabilità per la Banca d'Italia, dovrebbe divenire paradigma di governo per i vertici aziendali (nota 4). Il Secondo Pilastro dell'Accordo di Basilea (nota 5), che formalizza la delega dell'autocontrollo ai controllati, inscena così il passaggio della vigilanza prudenziale da un approccio strutturale (previsione di obblighi e requisiti patrimoniali minimi) ad un approccio di self regulation nel processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica rispetto ai rischi stimati (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process).
L'azione di contrasto del riciclaggio si esplica attraverso presidi volti a garantire la conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette. Il dovere di collaborazione attiva poggia sulla predisposizione di adeguati sistemi organizzativi, modulati dagli intermediari in ragione delle proprie specificità dimensionali ed operative.
Nell'ambito del D.Lgs. 231/07 possiamo individuare una cerchia di norme, caratterizzate dalla vaghezza tipica delle "norme in bianco" e da indefinitezza della fattispecie, che mostrano l'apertura del legislatore alla proporzionalità. Tali norme sono tutte percorse dall'idea che l'intermediario dovrebbe adottare provvedimenti, nell'ambito di un piano di autoregolamentazione, secondo valutazioni soggettive, stimando l'esposizione al rischio di riciclaggio ed orientandosi in funzione del proprio livello di tolleranza.
Si comprende così come l'intermediario goda di ampi margini di discrezionalità sugli aspetti qualitativi, in quanto gli obblighi sono di natura prevalentemente organizzativa, procedurale e di controllo. Appare chiaro che tali provvedimenti rientrano nel più ampio processo di governo dei rischi, così come concepito dal Secondo Pilastro di Basilea (nota 6).
In definitiva, i rischi di riciclaggio devono essere oggetto di particolari misure di gestione e mitigazione, integrate nel sistema di risk management (nota 7), così come descritto nel Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (nota 8) emanato da Banca d'Italia nel marzo 2011.
La convergenza della disciplina antiriciclaggio con l'Accordo sul capitale (Basilea 2), il principio di proporzionalità e l'approccio risk-based rimettono all'autonomia degli intermediari l'adozione di politiche, procedure e sistemi di controllo finalizzati alla realizzazione di un modello organizzativo proprietario incardinato sulla valutazione interna del rischio. Detta autonomia organizzativa raggiunge il momento topico nella definizione delle competenze e del posizionamento delle Funzioni di controllo, con l'istituzione della nuova Funzione Antiriciclaggio.
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Riciclaggio, corruzione, usura: serve un impegno comune per la difesa della legalità (Compliance Normativa n. 2)
di Ranieri Razzante, presidente AIRA (nota 1)
Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it; versione online su http://www.compliancenet.it/content/ranieri-razzante-riciclaggio-corruzione-usura-serve-difesa-legalita e su http://www.compliance-normativa.it/article/ranieri-razzante-riciclaggio-corruzione-usura-serve-difesa-legalita, data di pubblicazione: 18 novembre 2011
Articolo disponibile nelle versioni: epub, pdf, xhtml, doc, odt
"Fenomeni quali l'evasione fiscale, il sommerso, le frodi sui finanziamenti pubblici, la criminalità organizzata, il riciclaggio, l'abusivismo finanziario, le truffe a danno dei risparmiatori, la contraffazione, sono espressione di una minaccia unitaria per la stabilità del sistema sociale e produttivo, in quanto mettono in pericolo contemporaneamente i conti pubblici, le politiche di sviluppo, le prospettive di crescita delle imprese, le fasce più deboli della popolazione".
Nino Di Paolo, Comandante Generale della Guardia di Finanza, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno di studi 2011-2012 della Scuola di Polizia Tributaria (nota 2).
Vorrei cominciare con alcune semplici osservazioni suggeritemi dal già citato intervento del Comandante Generale della Guardia di Finanza:
- la globalizzazione ha spostato la competizione mondiale dal campo geopolitico a quello geoeconomico;
- l'economia "sommersa" e le attività economiche "criminose", oltre a favorire le mafie, rappresentano un ostacolo allo sviluppo;
- le organizzazioni criminali non si limitano più a compiere reati e riciclarne i profitti ma, con un salto qualitativo di rilevantissima importanza, oggi creano imprese le quali avvalendosi di risorse non lecite, inquinano il mercato e danneggiano le imprese "sane".
Più volte gli studi di Banca d'Italia hanno evidenziato che nelle aree a forte presenza criminale la crescita economica risulta compressa, le imprese pagano più caro il credito, gli investimenti sono disincentivati e "in quelle aree è più rovinosa la distruzione di capitale sociale dovuta all'inquinamento della politica locale" (nota 3).
In una situazione di crisi economica come quella odierna, patologie come il riciclaggio di denaro sporco, la corruzione, l'usura e l'evasione fiscale ostacolano le azioni volte alla crescita e rappresentano veri e propri ostacoli a politiche sociali efficienti (nota 4), danneggiando in special modo le classi meno abbienti.
Occorre dunque impegnarsi tutti, cittadini, professionisti, imprese, PA, con forza e coraggio, per prevenire, contrastare e denunciare i comportamenti economici scorretti e a maggior ragione i comportamenti economici criminali.
La corruzione in Italia
Il Consiglio d'Europa ha da tempo segnalato che la corruzione è uno dei mali della società maggiormente diffusi ed insidiosi (nota 5). Secondo le stime UE, la somma delle transazioni legate alla corruzione sarebbe di centinaia di miliardi di euro ogni anno.
L'orientamento del Consiglio d'Europa nella lotta alla corruzione si sviluppa in tre capitoli strettamente collegati tra loro: l'elaborazione delle norme e degli standard europei, la predisposizione di un controllo del rispetto di tali norme ed un sostegno mirato ai paesi e alle regioni nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica.
Il 14 giugno 2011 il Gruppo di Stati contro la corruzione (Group of States against Corruption - GRECO [nota 6]), organismo del Consiglio d'Europa deputato alla prevenzione e al contrasto della corruzione, ha reso noto il suo rapporto sull'Italia che descrive una situazione in chiaroscuro; desta preoccupazione in particolare la mancanza di un programma nazionale coordinato contro la corruzione e la parziale indipendenza della nostra unità organizzativa anticorruzione, dopo che nel 2008 il Governo ha soppresso l'Alto Commissario contro la Corruzione trasferendone le funzioni al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La gravità della situazione italiana è ben rappresentata dalle parole del presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, secondo cui, nel nostro Paese la corruzione è un fenomeno "in costante crescita" che "si è dimostrato essersi insediato e annidato dentro le pubbliche amministrazioni e rappresenta la terza fonte di danno erariale in ordine di importanza, stando ai dati riscontrati nelle citazioni emesse dalle procure regionali nell'anno 2010 (17,7 %)" (nota 7).
Il 15 settembre 2011 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione (nota 8) con la quale si chiede alla Commissione di intensificare la lotta alla corruzione e presentare la valutazione sull'impatto economico della lotta alla corruzione in Europa per il 2012, in anticipo rispetto a quanto prevedeva il pacchetto presentato a giugno.
Il Parlamento europeo auspica una definizione di corruzione valida in tutta l'UE, ma anche sanzioni da applicare uniformemente sul territorio dell'Unione.
La Commissione si è inoltre impegnata a preparare una nuova "relazione anti corruzione", che dia un quadro chiaro degli sforzi e dei risultati, ma anche dei fallimenti e delle vulnerabilità, nei 27 Stati membri e individuino tendenze e debolezze delle politiche nazionali.
Il 2 novembre 2011 Transparency International, l'organizzazione mondiale contro la corruzione con sede a Berlino, ha pubblicato rapporto "Bribe Payers Index 2011" (nota 9), Indice di Propensione alla Corruzione, che riporta la graduatoria dei Paesi con più alto indice di corruzione tra le principali nazioni del mondo.
"Il BPI 2011 – ha spiegato la presidente di Transparency International Italia (TI-It), Maria Teresa Brassiolo - colloca l'Italia a metà della classifica di 28 tra le maggiori potenze economiche mondiali ma in posizione decisamente inferiore ai migliori e all'ultimo posto tra i Paesi europei".
Il primo marzo 2010 il Consiglio dei Ministri (governo Berlusconi) ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (nota 10); il 15 giugno 2011 il Senato ha approvato (nota 11), con modificazioni, il decreto legge (nota 12) recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il provvedimento è quindi passato all'esame della Camera dei Deputati per la seconda lettura, dove giace al momento.
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Cos'è l'antiriciclaggio?
versione 2.0
Articolo scritto originariamente come voce per Wikipedia, l'enciclopedia libera http://it.wikipedia.org/wiki/Antiriciclaggio (versione del 18 dicembre 2011, ore 21:04)
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«Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario» (nota 1)
Con antiriciclaggio (in inglese anti money laundering , in francese lutte anti blanchiment in spagnolo lavado de dinero) si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia il riciclaggio è un reato previsto dall’articolo 648 bis del Codice Penale; banche, intermediari finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 231/07.
Definizioni
Riciclaggio
Riciclare denaro, beni ed altre utilità vuol dire investire capitali illecitamente ottenuti in attività lecite: in tal modo i beni che sono frutto di reato (sequestri, traffico di stupefacenti, rapine, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) sono "ripuliti" e reimmessi nei circuiti economici e finanziari legali. In inglese il termine "riciclaggio di denaro" si traduce con money laundering che letteralmente significa "lavaggio di denaro". Nell'ordinamento italiano il riciclaggio è un reato previsto dall'articolo 648 bis del Codice Penale; compie tale reato sia "chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo" sia chi ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Antiriciclaggio
Con antiriciclaggio (in inglese Anti money laundering - AML) si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE; il decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario. I "soggetti obbligati " a tale disposizioni sono banche, istituzioni finanziarie, assicurazioni e professionisti (notai, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.). L'importanza del contrasto del riciclaggio è tale che la definizione di riciclaggio adottata – a fini di prevenzione - dal decreto 231/2007 e dalla direttiva 2005/60/CE è più ampia rispetto a quanto previsto dal codice penale all'articolo 648 bis; per il sistema penale, infatti, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto cioè il reato da cui derivano i beni che si intende "ripulire"; l'articolo 2 del decreto 231/2007 invece richiede alle banche di considerare anche l'autoriciclaggio cioè il riciclaggio effettuato dalla stessa persona che ha commesso il reato presupposto.
Necessità dell'antiriciclaggio
Distorsioni del quadro economico
Il riciclaggio di beni e capitali illeciti genera gravi distorsioni nell'economia legale, alterando le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse, con riflessi, in definitiva, sulla stessa stabilità ed efficienza del sistema economico. Il riciclaggio di fatto assume rilevanza anche sul piano macroeconomico.
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Giovanni Castaldi: "Lotta all'evasione fiscale e alla corruzione. Il contributo dell'UIF" (28 novembre 2011)
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Il 28 novembre 2011 il dott. Giovanni Castaldi, direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) è intervenuto al convegno su "Riciclaggio, evasione fiscale ed abuso dei beni sociali: la responsabilità degli intermediari" tenutosi presso la Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale/CNPDS a Milano.
Nel suo intervento il direttore dell'UIF ha ricordato che riciclaggio, evasione fiscale e corruzione sono fenomeni strettamente correlati, che danneggiano le politiche di sviluppo. Giovanni Castaldi ha criticato la classe politica, perché la "ricerca del consenso elettorale si è sempre basata su promesse di sgravi e agevolazioni piuttosto che su impegni di lotta all'evasione (…). Il partito degli evasori è molto potente e viene variamente blandito: si pensi allo smantellamento del falso in bilancio e alla continua erosione dei termini prescrizionali dell'azione penale. Leggi tributarie di difficile interpretazione incentivano comportamenti elusivi e alimentano un imponente contenzioso.
La corruzione in Italia rischia di assumere natura endemica, "coinvolgendo ampi strati del sistema istituzionale e imprenditoriale di un paese" rischiando di alterare i processi elettorali, la stabilità governativa, lo stesso ordine democratico.
Il testo completo dell'intervento di Giovanni Castaldi è disponibile nei seguenti formati:
- pdf (versione ufficiale a cura di UIF)
- epub (versione a cura di ComplianceNet)
- xhtml (versione a cura di ComplianceNet)
- doc (versione a cura di ComplianceNet)
- odt (versione a cura di ComplianceNet)
Nel seguito una sintesi dell'intervento.
Evasione fiscale e corruzione
Il direttore dell'UIF ha esordito ricordando che evasione fiscale e corruzione sono fenomeni fortemente correlati: il mancato pagamento dei tributi, infatti, è il principale strumento di accumulazione in nero della provvista necessaria per pagare il prezzo della corruzione.
Forte anche il rapporto tra riciclaggio, evasione fiscale e corruzione: in sede GAFI, è infatti in corso l'elaborazione di nuove "Raccomandazioni antiriciclaggio", che promuovono l'inclusione dei reati di natura fiscale tra quelli presupposto di riciclaggio. Ne dovrebbe conseguire, anche a livello internazionale, un ampliamento della gamma delle possibili segnalazioni di operazioni sospette.
Per quanto riguarda in particolare il flagello dell'evasione fiscale, Castaldi ha ricordato gli "effetti deleteri" che essa produce sull'economia dei singoli paesi.
Come è stato recentemente ricordato da esponenti della Banca d'Italia nel corso di un'audizione alla Camera, l'evasione fiscale è il primo freno alla crescita. Essa "riduce le risorse per le politiche sociali ... si traduce in maggiori tasse per chi le paga ... è la base della cosiddetta economia sommersa ... sottrae risorse alla collettività, le nasconde (nei paradisi fiscali) quindi le rimette in circolo creando corruzione o, come minimo, falsando il mercato, la concorrenza, l'economia".
Purtroppo, ha rimarcato il direttore UIF, occorre prendere atto che, nella cultura corrente, l'evasione non ha finora incontrato la dovuta riprovazione sociale. La ricerca del consenso elettorale si è sempre basata su promesse di sgravi e agevolazioni piuttosto che su impegni di lotta all'evasione. Il partito degli evasori è molto potente e viene variamente blandito: si pensi allo smantellamento del falso in bilancio e alla continua erosione dei termini prescrizionali dell'azione penale. Leggi tributarie di difficile interpretazione incentivano comportamenti elusivi e alimentano un imponente contenzioso.
In questa congerie di leggi confuse, esenzioni, agevolazioni, scudi e condoni, ha commentato Castaldi, prosperano faccendieri, consulenti e funzionari pubblici infedeli.
Fra evasione fiscale e riciclaggio sussiste uno stretto rapporto. Lo conferma la circostanza che i due reati condividono in gran parte gli espedienti utilizzati, rispettivamente, per celare redditi al fisco e per dissimulare l'origine illecita del danaro: paradisi fiscali, trust, società fiduciarie, sovra e sotto fatturazioni, cessioni di crediti e cartolarizzazioni, operazioni di finanza strutturata, ecc. Parimenti, diversi strumenti di contrasto dell'evasione e del riciclaggio sono ambivalenti: limiti all'utilizzo del contante, tracciabilità delle transazioni, monitoraggio della circolazione transfrontaliera di contante.
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