Banca d'Italia
Ranieri Razzante: "Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente" (Il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2012)
Fonte: IusLetter
L'antiriciclaggio rafforza la verifica della clientela.
La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ieri per la consultazione pubblica, detta le tanto attese regole attuative del decreto legislativo 231 del 2007, in materia di profilatura del rischio dei clienti degli intermediari finanziari e della verifica della natura e scopo dei loro rapporti.
Le novità, che entreranno in vigore dopo la fine della consultazione, prevista per il 15 marzo (ma cui seguirà un periodo di elaborazione del definitivo da parte dell'organo di vigilanza) sono numerose. Innanzitutto si chiariscono gli elementi che vanno tenuti in considerazione nell'approccio con il cliente e nella valutazione della sua operatività nel tempo. Spiccano le notizie su eventuali procedimenti penali in corso, sulle condizioni patrimoniali, la forma societaria e la sua compagine, gli eventuali collegamenti del cliente con soggetti residenti in Paesi non collaborativi, l'esposizione politica, il titolare effettivo. Per quest'ultimo in particolare, ossia la persona o persone che posseggono il controllo o la maggioranza di diritto o di fatto della società cliente della banca o dell'intermediario, una delle novità è un sostanziale esonero da verifiche complesse della sua identità se si tratta di persone fisiche estere o di catene societarie assai lunghe, con ramificazioni all'estero. La Banca d'Italia precisa comunque che questa operatività va utilizzata su profili di rischio bassi di riciclaggio; altrimenti il cliente va rifiutato.
Di pari rilevanza la precisazione che dà la facoltà alle banche di instaurare i rapporti anche verificando i dati dei titolari effettivi dopo la firma dei relativi contratti, ma senza consentire nel frattempo una operatività sul conto da parte del soggetto che lo ha aperto. Entro trenta giorni andrà completato il riscontro documentale o chiudere il rapporto.
Le richieste di dati alla clientela si spingeranno fino al profilo patrimoniale e professionale, all'origine dei fondi utilizzati nelle transazioni, alle relazioni d'affari e professionali. Ciò senza che ci si debba trasformare in "investigatori"; il cliente potrà rifiutarsi di fornire le informazioni richieste, ma ciò porterà l'istituto a negargli l'inizio della relazione o l'operazione occasionale. Queste ultime rileveranno se superiori ai 15mila euro.
Le informazioni sulla clientela andranno sempre aggiornate; è a carico dell'intermediario procedere in ogni caso a richieste o ricerche supplementari quando gli risulti che i dati (rilevanti) in suo possesso non siano più attuali. Rafforzate le misure di adeguata verifica nei casi di versamento di contanti, di fondi provenienti dall'estero, dell'utilizzo di forme tecniche che possano favorire l'anonimato (conti aperti a distanza o via internet). Un capitolo a parte è sulla verifica delle banconote, soprattutto dei tagli da 200 e 500 euro: controlli rafforzati sulle operazioni unitarie oltre i 5mila euro messe in atto con versamenti o prelevamenti di contante con queste caratteristiche. Inoltre - riferisce Radiocor - Bankitalia ha disposto sanzioni amministrative pecuniarie per 210mila euro nei confronti di esponenti ed ex esponenti di Deutsche Bank Spa per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni
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Banca d'Italia: consultazione pubblica sull'adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio (2 febbraio 2012)
Il 2 febbraio 2012 la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela.
Le disposizioni si aggiungeranno alle norme sull'archivio unico informatico (provvedimento del 23 dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (provvedimento del 10 marzo 2010), completando così la regolamentazione secondaria.
Le nuove regole hanno reso necessario predisporre alcune modifiche del provvedimento relativo all'archivio unico informatico.
I testi delle Istruzioni e del Provvedimento sull'AUI con le modifiche sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso). La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012.
Di seguito i link a tutti i nuovi documenti e il testo completo del comunicato stampa (qui in pdf) della Banca d'Italia.
I nuovi documenti
Fonte: Banca d'Italia
Consultazione sulle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del provvedimento sull'AUI del 23.12.2009
- Provvedimento sull'adeguata verifica della clientela. Documento per la consultazione (pdf 315 K, 34 pp.)
Consultazione sulle modifiche al Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009
- Modifiche al Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009. Documento per la consultazione (pdf, 213 K, 16 K)
- Modifiche alle causali analitiche (All. n.1 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf ,264 K, 21 pp.)
- Modifiche agli standard tecnici (All. n.2 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf, 309 K, 51 pp.)
- Modifiche alle tabelle dei codici (All. n.3 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf, 119 K, 12)
Il comunicato stampa del 2 febbraio 2012
Consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela (versione originale in pdf , 34 K, 1 pag.)
Comunicato Stampa
Diffuso a cura del Servizio Segreteria Particolare
Roma, 2 febbraio 2012
La Banca d'Italia avvia in data odierna la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela.
Le disposizioni si aggiungeranno alle norme sull'archivio unico informatico (provvedimento del 23 dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (provvedimento del 10 marzo 2010), completando così la regolamentazione secondaria.
Le nuove regole hanno reso necessario predisporre alcune modifiche del provvedimento relativo all'archivio unico informatico.
La preparazione delle nuove disposizioni, laboriosa e complessa, si è avvalsa delle informazioni e valutazioni sull'applicazione del decreto antiriciclaggio fornite dagli intermediari e tiene conto del quadro regolamentare estero, soprattutto degli altri Stati comunitari.
L'obiettivo è fornire una normativa applicativa chiara e organica, che supporti i destinatari nel definire le concrete modalità di adempimento dell'adeguata verifica.
Le disposizioni danno concreta applicazione al principio dell'approccio in base al rischio che richiede ai soggetti vigilati di modulare l'intensità e l'estensione degli adempimenti relativi all'identificazione della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo insito nelle singole fattispecie.
Specifica attenzione viene dedicata all'utilizzo di banconote di grosso taglio (500 e 200 euro): i destinatari sono richiamati ad acquisire più specifiche informazioni (adeguata verifica rafforzata) in caso di operazioni con utilizzo di dette banconote per importi significativi.
Sono state inoltre chiarite le modalità con le quali i destinatari possono avvalersi dell'adeguata verifica effettuata in precedenza sul cliente da soggetti terzi.
Le nuove norme si applicheranno alle operazioni e ai rapporti continuativi in essere alla data di entrata in vigore delle Istruzioni.
I testi delle Istruzioni e del Provvedimento sull'AUI con le modifiche sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso). La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012.
Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro tale data all'indirizzo di posta elettronica rea.rapporti_autorita@bancaditalia.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura:
"Consultazione pubblica sull'adeguata verifica".
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Banca d’Italia: reti distributive – ruoli della Compliance e dell’Internal Audit (primo febbraio 2012)
Il primo febbraio 2012 Corrado Baldinelli, del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d'Italia, è intervenuto al convegno "Professione Credito - Formazione e Competenze nel nuovo Mercato" organizzato da ABI. Il testo della relazione di Baldinelli è disponibile nei seguenti formati: pdf (versione ufficiale presso il sito della Banca d'Italia 51 K, 9 pp.), mobi, epub, xhtml, doc, odt (versioni a cura di ComplianceNet).
Baldinelli ha in primo luogo ricordato l'iter della riforma delle reti distributive bancarie e rimarcato che con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 la protezione del consumatore entra a pieno titolo tra gli obiettivi istituzionali della Banca d'Italia.
Baldinelli ha poi illustrato il ruolo e i compiti del nuovo "Organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" (OAM) insediato presso la Banca d'Italia che ha funzioni di tenuta degli elenchi (iscrizioni, aggiornamenti, cancellazioni su richiesta) poteri di controllo sugli iscritti, poteri informativi (richiesta di dati e notizie), di accertamento, anche ispettivi, e di intervento (richiamo scritto, sospensione, cancellazione), in presenza di violazioni delle disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione e le altre norme di settore introdotte dalla riforma (come, ad esempio il pagamento dei contributi di iscrizione, l'obbligo di aggiornamento professionale, il rispetto delle incompatibilità o del vincolo di mono-mandato per linea di prodotto degli agenti).
A sua volta, ha ricordato Baldinelli, l'Organismo è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia: "una forma di controllo per molti versi innovativa nel nostro ordinamento: da un lato l'Organismo, essendo esso stesso investito di una funzione pubblica di supervisione, è parte del "circuito" delle Autorità di controllo, con cui dovrà necessariamente instaurare efficaci flussi di comunicazione. Dall'altro, il legislatore ha voluto comunque cautelarsi contro i rischi di malfunzionamento dell'Organismo, subordinandone l'attività alle verifiche della Banca d'Italia e al potere di intervento delle autorità che potrebbero arrivare a disporne lo scioglimento".
In ogni caso la Banca d'Italia mantiene compiti di vigilanza sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi quanto a trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, nonché sui profili regolamentari in materia di antiriciclaggio, i cui controlli saranno svolti dalla Guardia di Finanza.
"I controlli sul rispetto della normativa in materia di trasparenza saranno particolarmente rilevanti" ha sottolineato Baldinelli "la Banca d'Italia potrà chiedere la comunicazione di dati e notizie, la trasmissione di atti e documenti e potrà effettuare ispezioni, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza. In caso di violazioni gravi e ripetute potrà ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco".
Sistema dei controlli, Compliance e Internal Audit
Nella seconda parte del suo intervento Baldinelli ha ricordato che il monitoraggio degli intermediari bancari e finanziari sulle proprie reti distributive è uno dei presidi fondamentali dell'intero sistema dei controlli.
In alcuni casi, specie nel settore della cessione del quinto dello stipendio, "alcune reti di agenti, mediatori e società finanziarie – e, insieme a loro, le banche che hanno fornito la necessaria liquidità - hanno lavorato in modo decisamente poco trasparente e scorretto; elevate sono risultate le provvigioni percepite per il collocamento dei finanziamenti; non venivano rimborsate alla clientela quote rilevanti non maturate in caso di estinzione anticipata. Da tali comportamenti deriva la necessità di ristorare la clientela di quanto indebitamente introitato. La Banca d'Italia ha agito, là dove ha rinvenuto fenomeni anomali, con la necessaria severità e in tale direzione continuerà ad agire. È questo un punto che la Vigilanza ribadisce in modo fermo".
Baldinelli ricorda a riguardo che già il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti richiede, tra l'altro, di adottare procedure interne (cfr. Sez. XI) volte a:
- evitare che la clientela venga indirizzata verso operazioni incoerenti con le rispettive esigenze finanziarie;
- assicurare standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o in più fasi della commercializzazione, intervengano soggetti estranei alla propria organizzazione aziendale.
In ossequio a tali principi, le banche devono adottare procedure interne per verificare che i soggetti interposti di cui si avvalgono per la distribuzione, a qualsiasi titolo, operino secondo elevati standard di correttezza.
"È necessario un attento presidio e un costante monitoraggio delle reti terze da parte della funzione di compliance; per accertare l'efficacia del sistema dei controlli, l'internal audit è chiamato ad estendere le proprie verifiche a un campione significativo e diversificato di clientela servita dalla rete esterna, sulla base delle risultanze di indicatori raccolti dalle verifiche a distanza.
Le banche sono, dunque, chiamate ad assumere maggiori responsabilità nella commercializzazione e nella gestione delle operazioni di prestito. Le nuove disposizioni consentono di circoscrivere la catena distributiva a mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria; a questi ultimi potranno essere attribuiti mandati anche per la conclusione dei contratti, senza la necessità di interporre una società finanziaria".
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Banca d'Italia: Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (11° aggiornamento del 31 gennaio 2012)
Il 31 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 11° aggiornamento del 31 gennaio 2012" (qui il testo in pdf, 557 K , 22 pp.)
L'aggiornamento riguarda in particolare la valutazione dei rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali.
In dettaglio (pag. 19 del testo):
"La banca valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, comma 2-quinquies e 2- sexies del TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, comma 2, del TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, comma 2-bis , lett. l del TUF).
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario. In tale ambito, la Banca d'Italia tiene conto di tutte le seguenti condizioni:
a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza non scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (1);
b) l'operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l'adeguatezza della posizione di liquidità.
In ogni caso la Banca d'Italia può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente. o che l'eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve)".
Nota 1) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.
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Banca d'Italia: Indagine internazionale CIPA sull'utilizzo dell'IT in gruppi bancari (20 gennaio 2012)
Banca d'Italia dà notizia che è disponibile il testo "Indagine Internazionale sull'utilizzo dell'IT in gruppi bancari con articolazione internazionale" (qui in pdf, 503 K, 68 pp.). La ricerca, curata annualmente dalla CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione) in collaborazione con l'ABI - fornisce un quadro dell'andamento dei costi IT, delle scelte in materia di organizzazione e governance della funzione informatica e degli orientamenti in tema di innovazione tecnologica e sicurezza.
Il rapporto è completato da approfondimenti sui costi di compliance, sulle modalità di sourcing e sul personale IT, di cui è analizzata la distribuzione per età, ruolo professionale e genere.
All'indagine hanno partecipato diciotto gruppi, quattordici dei quali si collocano tra i primi ventidue gruppi bancari europei per totale attivo.
In sintesi il rapporto sottolinea i seguenti aspetti.
- Nel 2010, considerato il campione costante de i dodici gruppi (otto con capogruppo estera e quattro con capogruppo italiana) che hanno fornito i dati per gli esercizi 2009 e 2010, i costi IT sono aumentati complessivamente del 3,3%, con una previsione di crescita per il 2011 più che doppia, pari al 7,5%.
- Nonostante la diversa composizione del campione, la ripartizione dei costi IT per fattori produttivi è simile a quella del precedente esercizio: mediamente, il 29,8% del TCO risulta dedicato ai servizi ricevuti dall'esterno del gruppo mentre il restante 70,2% è ripartito tra il personale IT (29,5% circa), il software (di sistema e applicativo) e l'hardware, cui vengono riservate rispettivamente percentuali del 19,0% e del 13,7%. Analizzando i dati per nazionalità, differenze significative si riscontrano nei costi per il personale IT, che sono notevolmente inferiori nei gruppi italiani (17,7% del TCO rispetto al 35,4% nei gruppi esteri) e nei servizi da terzi, che sono invece superiori (36,5% contro il 26,4% dei gruppi esteri). Le differenze risentono del diverso modello di sourcing adottato dai gruppi.
- Per quanto riguarda l'incidenza della spesa per l'adeguamento delle procedure IT alle normative in essere nei rispettivi paesi, la cosiddetta compliance, si riscontra una situazione assai differente da gruppo a gruppo, con quote variabili dall'1,5% fino al 15,0% del cash out totale. Mediamente risulta che, per l'intero campione, la quota maggiore è impiegata per gli adeguamenti alle normative di Vigilanza (30,6%) e alla normativa contabile/fiscale (18,3%) con lievi variazioni tra gruppi esteri e italiani.
- Sulla base degli investimenti già sostenuti o previsti nei vari ambiti tecnologici proposti (contactless , biometria, applicazioni mobile e web 2.0, business intelligence e cloud computing, VoIP, web conferencing, applicazioni in logica SOA e green IT) emerge che tutte le tecnologie e gli strumenti sono orma i fortemente presenti o sono in corso di adozione presso i gruppi bancari, con l'eccezione della biometria e del contactless , per i quali è comunque previsto un ampliamento ne l biennio 2012-2013. Alcune tecnologie, quali VoIP, business intelligence e soluzioni green IT, sono giunte a uno stadio di maturazione tale da essere adottate al loro interno da tutti i gruppi entro il 2013. Non si evidenziano differenze sostanziali tra le scelte dei gruppi italiani e quelle degli esteri, con due eccezioni: il contactless , con investimenti già effettuati dai gruppi italiani (60%) ma ancora in avvio tra i gruppi esteri (20%), e il cloud computing , largamente affermato tra i gruppi esteri (50%) ma ancora poco diffuso in quelli italiani (20%).
- La pervasività delle tecnologie rende il tema della sicurezza e dei presidi a sua garanzia di forte interesse anche per l'Indagine Internazionale. La percentuale di TCO dedicata alla sicurezza IT è mediamente pari al 2,5%. Per quanto riguarda l'impiego di standard e best practice all'interno dell'azienda, quasi tutti i gruppi adottano o prevedono una policy di gruppo (93,8%), comunque sempre affiancata da altre norme. Ad oggi, gli standard più seguiti nell'implementazione della sicurezza informatica sono l'ISO 27001 e l'ISO 27002 (rispettivamente già adottati dal 75,0% e da l 62,5% del campione), seguiti dal PCI/DSS, dall'OWASP e dal COBIT, presi in considerazione dalla metà dei gruppi. Si notano differenze in base alla nazionalità: gli standard ISO (270 01, 27002, 27005) sono già adottati o in corso di adozione da pa rte di tutti o quasi i gruppi esteri, solo parzialmente da quelli italiani; i gruppi esteri, più grandi, tendono ad adottare più standard di quelli italiani, di dimensioni più contenute.
- Per analizzare in modo omogeneo i dati relativi al personale IT, sono stati individuati tre ruoli: Impiegati, Management intermedio e Senior management. Dalla distribuzione per genere e per ruolo lavorativo, si nota che la percentuale di donne decresce al progredire del grado, dal 32,3% tra gli Impiegati al 16,2% tra i Senior manager. Osservando separatamente gruppi italiani ed esteri, si nota che in ogni ruolo professionale la percentuale di donne è sempre maggiore nei gruppi esteri rispetto a quelli italiani. Dal punto vista dell'età, il 32,2% dei dipendenti IT ha meno di 35 anni, il 51,5% ha un'età compresa tra 35 e 50 anni e il 16,3% ha un'età superiore a 50 anni. Il raffronto per nazionalità della capogruppo rivela alcune particolarità: nei gruppi italiani i giovani si riducono a una percentuale minima passando dal ruolo di Impiegati (42,4%) al Management intermedio (2,9%) e scompaiono nel ruolo di Senior management; nei gruppi esteri gli under 35 rappresentano il 21,6% del Management intermedio e si riducono al 10,2% tra i Senior manager. Ancorché in misura ridotta, alcuni gruppi si stanno dotando di standard di riferimento per le competenze e i profili professionali per l'IT, sia per la selezione del personale (principalmente EUCIP, e-CF e ECDL) si a per la formazione (ECDL e EUCIP).
Di seguito l'indice completo.
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Banca d'Italia: consultazione sullo "Schema delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" (12 gennaio 2012)
Allegati:
- Documento di consultazione (pdf 922 K)
- Relazione sull'analisi di impatto (pdf 182 K)
- Questionario (pdf 36 K)
Il 12 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato la bozza delle nuove "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nelle modalità indicate nel testo stesso.
Di seguito la "Premessa" del documento.
Premessa
Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, nel riordinare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta nel Titolo V del Te sto unico bancario (TUB), ha razionalizzato la regolamentazione (incluso il peri metro delle attività riservate) e l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. L'obiettivo è assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario.
Principali novità introdotte dal d.lgs. 141/2010 nella regolamentazione degli intermediari finanziari
Il d.lgs. 141 del 13 agosto 2010, in occasione del recepimento della direttiva europea in materia di credito al consumo, ha, tra l'altro, sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB.
Gli aspetti principali della riforma riguardano:
- la ridefinizione dell'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari (nota 1), limitata alla concessione di finanziamenti (a cu i si aggiunge, ai sensi della l. 130 del 1999, quella di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento in materia di cartolarizzazione dei crediti – c.d. servicing);
- la previsione di un albo unico degli intermediari finanziari, con il superamento della distinzione tra elenco generale ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. Nell'albo unico si dovranno iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno (nota 2) , mentre è prevista l'iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni ( nota 3) (nota 4);
- il rafforzamento dell'impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico. Sono previsti controlli più stringenti sull'accesso al mercato e sull'assetto proprietario degli intermediari; è, infine, introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.
Nell'ambito del descritto quadro normativo, il TUB attribuisce al Ministero dell'Econo mia e delle finanze e alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della nuova disciplina degli intermediari finanziari.
Con il presente documento, si sottopone a consultazione lo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", che contiene la disciplina di vigilanza dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia: intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie disciplinate dall'ar t. 199, comma 2, TUF.
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Banca d'Italia: "Applicazione disposizioni di vigilanza in materia organizzazione e governo societario banche" (11 gennaio 2012)
L'11 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato il documento "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" nel quale sono richiesti alle banche nuovi adempimenti in materia di "governo societario" ed in particolare di rafforzare il processo di selezione e valutazione dei componenti degli organi di supervisione e gestione.
Il testo di Banca d'Italia è disponibile nei seguenti formati:
- pdf (versione ufficiale a cura di Banca d'Italia)
- mobi (versione a cura di ComplianceNet)
- epub (versione a cura di ComplianceNet)
- xhtml (versione a cura di ComplianceNet)
- doc (versione a cura di ComplianceNet)
- odt (versione a cura di ComplianceNet)
Nel documento la Banca d'Italia richiama l'attenzione degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione su alcuni aspetti che rivestono particolare importanza per assicurare efficacia alla propria azione, e sui quali sono opportuni ulteriori miglioramenti. In sintesi i soggetti che rivestono funzioni di supervisione e gestione devono essere dotati di adeguate professionalità e devono dedicare tempo e risorse adeguate nello svolgimento dei compiti loro richiesti.
Le modalità di selezione e valutazione dei componenti gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione devono essere preventivamente definiti e sottoposti a periodica autovalutazione: le modalità di nomina devono essere trasparenti.
La Banca d'Italia richiede alle capogruppo e alle banche non appartenenti a gruppi bancari di trasmettere, entro il 31 marzo 2012, un documento relativo al processo di selezione e valutazione dei componenti degli organi di supervisione e gestione, documento nel quale devono essere sintetizzati:
- le metodologie utilizzate per condurre il processo di autovalutazione;
- i profili oggetto di analisi;
- eventuali soggetti terzi coinvolti nella procedura di valutazione e le modalità con cui essi sono stati scelti;
- i principali risultati emersi e le azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati.
Nel seguito il testo completo del documento di Banca d'Italia.
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UIF: "Revisione del sistema di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate" (23 dicembre 2011)
Fonte: comunicato UIF
In data 22 dicembre 2011 è stato emanato il provvedimento della UIF recante disposizioni per l'invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.). Il provvedimento, le specifiche tecniche e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d'Italia, sezione "Unità di Informazione Finanziaria / Prevenzione del riciclaggio / Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate" (http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/Segnalazioni).
La nuova procedura di invio delle segnalazioni entrerà in vigore il 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012. Le segnalazioni riferite ai mesi fino a dicembre 2011 saranno inviate con modalità e schemi segnaletici diversi a seconda della data di invio e della categoria di segnalanti.
A partire dal 12 marzo le segnalazioni dovranno essere trasmesse per via telematica mediante upload di file, predisposti con applicativi proprietari rispettando gli standard prescritti nelle specifiche tecniche; l'upload sarà effettuato in modalità Application to Application (A2A) ovvero in modalità manuale mediante le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it). Sarà altresì possibile inviare le segnalazioni mediante l'utilizzo del data-entry, disponibile sempre nel predetto portale.
Dal 12 marzo sarà dismesso il canale di trasmissione via Rete Nazionale Interbancaria e non saranno più accettate segnalazioni contenute in supporti a lettura ottica o magnetica. Pertanto, tutti i destinatari del Provvedimento della UIF dovranno abilitarsi al nuovo sistema entro tale data.
A partire dal 16 gennaio 2012 sarà disponibile un ambiente di collaudo in cui testare le nuove modalità di invio delle segnalazioni, nonché le funzionalità messe a disposizione dal portale: inserimento dei dati in modalità data-entry e invio di file XBRL in modalità upload o Application to Application (A2A).
Di seguito è disponibile il link al Comunicato nel quale sono contenute le informazioni per la registrazione al nuovo sistema, l'utilizzo dell'ambiente di collaudo e l'invio delle segnalazioni con le nuove modalità.
- Comunicato pdf 85 K
- Modalità di inoltro delle segnalazioni
- Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria del 22 dicembre 2011: "Disposizioni per l’invio dei dati aggregati" (pdf, 537 K, 6 pp.)
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Anna Maria Tarantola, Banca d'Italia: "Regole contabili, funzionamento dei mercati e stabilità finanziaria" (16 dicembre 2011)
Il 16 dicembre 2011 Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, è intervenuta su "Regole contabili, funzionamento dei mercati e stabilità finanziaria" (qui il testo completo in pdf) in occasione dell'evento celebrativo per il decennale dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenutosi a Roma.
Tarantola ha rimarcato che un'informativa di bilancio trasparente e corretta è un valore primario, da preservare. Valutazioni robuste e una chiara rappresentazione dei rischi assunti, in via sia diretta sia indiretta, sono essenziali per il pubblico in generale e per gli investitori in particolare.
I principi contabili sono alla base di questo processo, per il loro ruolo centrale nella raffigurazione delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese. Essi sono particolarmente importanti per le banche, dato che la capacità di "intermediare" efficacemente le informazioni costituisce il connotato tipico dell'attività bancaria. Una rappresentazione non corretta dell'operatività svolta e dei rischi assunti dagli intermediari può minare la fiducia del mercato e dei risparmiatori.
La definizione di regole contabili "appropriate" è quindi particolarmente rilevante per il settore bancario e finanziario, alla luce, da un lato, della composizione dei bilanci degli intermediari e delle difficoltà di valutazione degli strumenti finanziari complessi; dall'altro, dell'esigenza di garantire un adeguato volume di finanziamenti all'economia reale.
Gli Standard Setter svolgono un ruolo denso di responsabilità: spetta a loro definire criteri contabili capaci di coniugare trasparenza, correttezza e coerenza con l'attività svolta dalle imprese; essi contribuiscono in tal modo al buon funzionamento del sistema economico-finanziario.
Secondo il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia le turbolenze che dal 2007 hanno investito il sistema finanziario globale hanno mostrato che criteri contabili non appropriati rappresentano un fattore che – interagendo con altre carenze nella regolamentazione di intermediari e mercati, nell'azione di supervisione e nelle politiche di remunerazione – può minare la stabilità del sistema finanziario. In particolare, è emerso che alcune regole contabili possono avere effetti prociclici e accrescere la volatilità dei risultati economici e che le logiche valutative risultano spesso non allineate con i modelli di business e le prassi gestionali degli intermediari.
Nel seguito l'indice e le "conclusioni" dell'intervento di Anna Maria Tarantola.
Indice
1. Premessa
2. I punti di debolezza delle regole contabili
3. Le recenti proposte degli Standard Setter
4. Il ruolo dell'OIC e il rapporto con le Autorità
5. Conclusioni
5. Conclusioni
Le regole contabili costituiscono una variabile fondamentale per il buon funzionamento dei mercati e per la tutela della stabilità finanziaria.
Nel caso delle banche, il "valore della trasparenza" è ancora più rilevante e significativo; questo valore, molto più che per gli altri settori, è strettamente interconnesso con l'obiettivo della stabilità: ne è uno dei presupposti e, quando viene a mancare, rappresenta spesso il sintomo di debolezze strutturali.
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Giovanni Castaldi: "Lotta all'evasione fiscale e alla corruzione. Il contributo dell'UIF" (28 novembre 2011)
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Il 28 novembre 2011 il dott. Giovanni Castaldi, direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) è intervenuto al convegno su "Riciclaggio, evasione fiscale ed abuso dei beni sociali: la responsabilità degli intermediari" tenutosi presso la Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale/CNPDS a Milano.
Nel suo intervento il direttore dell'UIF ha ricordato che riciclaggio, evasione fiscale e corruzione sono fenomeni strettamente correlati, che danneggiano le politiche di sviluppo. Giovanni Castaldi ha criticato la classe politica, perché la "ricerca del consenso elettorale si è sempre basata su promesse di sgravi e agevolazioni piuttosto che su impegni di lotta all'evasione (…). Il partito degli evasori è molto potente e viene variamente blandito: si pensi allo smantellamento del falso in bilancio e alla continua erosione dei termini prescrizionali dell'azione penale. Leggi tributarie di difficile interpretazione incentivano comportamenti elusivi e alimentano un imponente contenzioso.
La corruzione in Italia rischia di assumere natura endemica, "coinvolgendo ampi strati del sistema istituzionale e imprenditoriale di un paese" rischiando di alterare i processi elettorali, la stabilità governativa, lo stesso ordine democratico.
Il testo completo dell'intervento di Giovanni Castaldi è disponibile nei seguenti formati:
- pdf (versione ufficiale a cura di UIF)
- epub (versione a cura di ComplianceNet)
- xhtml (versione a cura di ComplianceNet)
- doc (versione a cura di ComplianceNet)
- odt (versione a cura di ComplianceNet)
Nel seguito una sintesi dell'intervento.
Evasione fiscale e corruzione
Il direttore dell'UIF ha esordito ricordando che evasione fiscale e corruzione sono fenomeni fortemente correlati: il mancato pagamento dei tributi, infatti, è il principale strumento di accumulazione in nero della provvista necessaria per pagare il prezzo della corruzione.
Forte anche il rapporto tra riciclaggio, evasione fiscale e corruzione: in sede GAFI, è infatti in corso l'elaborazione di nuove "Raccomandazioni antiriciclaggio", che promuovono l'inclusione dei reati di natura fiscale tra quelli presupposto di riciclaggio. Ne dovrebbe conseguire, anche a livello internazionale, un ampliamento della gamma delle possibili segnalazioni di operazioni sospette.
Per quanto riguarda in particolare il flagello dell'evasione fiscale, Castaldi ha ricordato gli "effetti deleteri" che essa produce sull'economia dei singoli paesi.
Come è stato recentemente ricordato da esponenti della Banca d'Italia nel corso di un'audizione alla Camera, l'evasione fiscale è il primo freno alla crescita. Essa "riduce le risorse per le politiche sociali ... si traduce in maggiori tasse per chi le paga ... è la base della cosiddetta economia sommersa ... sottrae risorse alla collettività, le nasconde (nei paradisi fiscali) quindi le rimette in circolo creando corruzione o, come minimo, falsando il mercato, la concorrenza, l'economia".
Purtroppo, ha rimarcato il direttore UIF, occorre prendere atto che, nella cultura corrente, l'evasione non ha finora incontrato la dovuta riprovazione sociale. La ricerca del consenso elettorale si è sempre basata su promesse di sgravi e agevolazioni piuttosto che su impegni di lotta all'evasione. Il partito degli evasori è molto potente e viene variamente blandito: si pensi allo smantellamento del falso in bilancio e alla continua erosione dei termini prescrizionali dell'azione penale. Leggi tributarie di difficile interpretazione incentivano comportamenti elusivi e alimentano un imponente contenzioso.
In questa congerie di leggi confuse, esenzioni, agevolazioni, scudi e condoni, ha commentato Castaldi, prosperano faccendieri, consulenti e funzionari pubblici infedeli.
Fra evasione fiscale e riciclaggio sussiste uno stretto rapporto. Lo conferma la circostanza che i due reati condividono in gran parte gli espedienti utilizzati, rispettivamente, per celare redditi al fisco e per dissimulare l'origine illecita del danaro: paradisi fiscali, trust, società fiduciarie, sovra e sotto fatturazioni, cessioni di crediti e cartolarizzazioni, operazioni di finanza strutturata, ecc. Parimenti, diversi strumenti di contrasto dell'evasione e del riciclaggio sono ambivalenti: limiti all'utilizzo del contante, tracciabilità delle transazioni, monitoraggio della circolazione transfrontaliera di contante.
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