Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: "Il Vaticano modifica le sue norme" (Korazym.org, primo febbraio 2012)
Fonte: Korazym.org
"Il Vaticano migliora la legge antiriciclaggio". Per rispettare gli standard internazionali
La "nuova" legge 127 dello Stato di Città del Vaticano sull'antiriciclaggio ha al primo punto la trasparenza finanziaria; prevede una distribuzione di poteri tra diverse autorità, tra le quali la Segreteria di Stato, la Pontificia Commissione per lo Stato di Città del Vaticano e l'Autorità di informazione finanziaria; riconosce il diritto alla riservatezza, ma allo stesso tempo sgombra il campo dal "mito oscurantista" della segretezza vaticana. La legge 127 tende piuttosto alla tutela del diritto alla privacy riconosciuto in tutti i Paesi civili – e contenuto anche nel documento conciliare Gaudium et spes – e allo stesso tempo prevede lo scambio internazionale di informazioni finanziarie. Una scelta che tende all'adesione allo standard internazionale, ma che prevede un bilanciamento tra diversi interessi, tra i quali appunto la tutela della riservatezza e lo scambio di informazioni.
Il Vaticano puntella così la legge 127 del 2010 sull'antiriciclaggio. Una legge che era stata stilata in fretta e furia per diverse ragioni, tra le quali quella di attuare la Convenzione Monetaria con l'Unione Europea del 2009, e quella di risolvere il recente "caso Ior". Ci si riferisce al "congelamento" da magistrati italiani per sospetta operazione di riciclaggio di 23 milioni di euro movimentati dallo Ior da un suo conto presso il Credito Artigiano verso Jp Morgan (20 milioni) e Banca del Fucino (3 milioni). (vedi "Trasparenza Finanziaria e Santa Sede. Cronaca di un anniversario" http://www.korazym.org/index.php/component/content/article/54-la-discuss... , Korazym, 1 gennaio 2012)
Le modifiche sembrano indicare che non si è voluta mettere la classica "foglia di fico" a un problema contingente, e che si va verso un adeguamento allo standard internazionale, cui tutti gli Stati sono chiamati (non solo la Santa Sede) ad aderire. Non sembra del resto una coincidenza che, il giorno in cui entravano in vigore i miglioramenti della legge 127 con un decreto d'urgenza (che dovrà passare al vaglio della Pontifica Commissione entro 90 giorni, come nel caso dei decreti-legge italiani), veniva data notizia della ratifica, da parte della Santa Sede, di tre trattati internazionali. La Santa Sede ha infatti aderito e ratificato alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo (ONU, New York 1999) e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo 2000). Nella stessa data, la Santa Sede ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito dei narcotici e delle sostanze psicotrope (Vienna 1988), che aveva già firmato nello stesso anno in cui venne adottata (come si legge nel comunicato distribuito dalla Sala Stampa della Santa Sede).
Era il 25 gennaio. In quelli stessi giorni scoppiava il caso Viganò, che veniva trattato come se il Vaticano fosse una "multinazionale" con sede in territorio italiano. Qualche giorno dopo, un memo riservato sui rapporti Ior-Aif è stato dato "sotto banco" alla stampa. Un documento che in maniera equivoca gettava un'ombra sulla trasparenza del Vaticano rispetto alle autorità italiane. Tuttavia, proprio nel recente caso Ior sembra evidente quasi un eccesso di solerzia da parte di Ettore Gotti Tedeschi, presidente della Commissione di sovrintendenza dello Ior, che si presentò spontaneamente davanti ai giudici italiani, senza che da loro fosse richiesta una rogatoria internazionale. Una scelta considerata da molti discutibile, perché sembrerebbe quasi una rinuncia di fatto all'immunità non solo di Gotti Tedeschi stesso, ma anche dell'organo di Stato che lui è chiamato a presiedere.
Ma si sbaglia a pensare che la questione sia solo tra Vaticano e Italia. Con il miglioramento della legge 127, la Santa Sede tende infatti all'adeguamento agli standard internazionali. Tutto lascia presagire ad una scelta politica di lungo periodo, e di fatto Jeffrey Owens, numero uno della politica fiscale per l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo Economico (Ocse), ha voluto sottolineare alla Associated Press che "il Vaticano sta andando nella giusta direzione". "Il Vaticano – ha detto Owens - ha riconosciuto che nel contesto finanziario odierno c'è un premio per la trasparenza e che, per raggiungere questo obiettivo, è necessario essere conformi agli standard internazionali, sia nel campo del riciclaggio di denaro, sia in quello dell'evasione fiscale e della corruzione".
Se la prima legge 127 sul riciclaggio era stata scritta in fretta, per rispondere a due esigenze contingenti, con questi ulteriori aggiustamenti la Santa Sede sul tema dell'antiriciclaggio mostra di fare sul serio. Ed è una politica di lungo periodo. Basti pensare che, dopo solo un anno, la Santa Sede ha rimesso mano alla propria legge. E la riforma è stata richiesta dagli stessi Commissari Moneyval – organismo del Consiglio d'Europa – in visita in vaticano lo scorso novembre. I commissari avevano infatti rilevato delle inadeguatezze nella normativa vaticana. Si legge infatti nel comunicato di Moneyval che "al termine della missione, il team di Moneyval ha condiviso e discusso le sue prime conclusioni con i rappresentanti della Santa Sede". Erano, in fondo, inadeguatezze delle quali la Santa Sede era consapevole, vista la genesi della legge stessa. I riferimenti sono infatti gli standard internazionali, le 40+9 Raccomandazioni del Gafi (Gruppo di Azione Finanziaria del Fondo Monetario Internazionale), le coordinate da seguire per tutti gli Stati.
Le novità sono importanti. Ad esempio, il vecchio testo della 127 indicava una sola autorità competente per il contrasto del riciclaggio, l'Autorità di Informazione Finanziaria istituita da Benedetto XVI nel 2010. Ora, risulta chiaro il ruolo di altre autorità, tra le quali la Segreteria di Stato, la Pontificia Commissione del Governatorato dello Stato di Città del Vaticano, l'Autorità di Informazione Finanziaria, e anche la Gendarmeria Vaticana. È un dato tecnico che conferma una politica lungimirante. Le giurisdizioni, infatti, sono chiamate a coinvolgere tutte le proprie istituzioni, in maniera coerente al principio di rule of law, per cui le autorità competenti sono chiamate a perseguire la medesima politica di rigore e trasparenza per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
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Ranieri Razzante: "Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente" (Il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2012)
Fonte: IusLetter
L'antiriciclaggio rafforza la verifica della clientela.
La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ieri per la consultazione pubblica, detta le tanto attese regole attuative del decreto legislativo 231 del 2007, in materia di profilatura del rischio dei clienti degli intermediari finanziari e della verifica della natura e scopo dei loro rapporti.
Le novità, che entreranno in vigore dopo la fine della consultazione, prevista per il 15 marzo (ma cui seguirà un periodo di elaborazione del definitivo da parte dell'organo di vigilanza) sono numerose. Innanzitutto si chiariscono gli elementi che vanno tenuti in considerazione nell'approccio con il cliente e nella valutazione della sua operatività nel tempo. Spiccano le notizie su eventuali procedimenti penali in corso, sulle condizioni patrimoniali, la forma societaria e la sua compagine, gli eventuali collegamenti del cliente con soggetti residenti in Paesi non collaborativi, l'esposizione politica, il titolare effettivo. Per quest'ultimo in particolare, ossia la persona o persone che posseggono il controllo o la maggioranza di diritto o di fatto della società cliente della banca o dell'intermediario, una delle novità è un sostanziale esonero da verifiche complesse della sua identità se si tratta di persone fisiche estere o di catene societarie assai lunghe, con ramificazioni all'estero. La Banca d'Italia precisa comunque che questa operatività va utilizzata su profili di rischio bassi di riciclaggio; altrimenti il cliente va rifiutato.
Di pari rilevanza la precisazione che dà la facoltà alle banche di instaurare i rapporti anche verificando i dati dei titolari effettivi dopo la firma dei relativi contratti, ma senza consentire nel frattempo una operatività sul conto da parte del soggetto che lo ha aperto. Entro trenta giorni andrà completato il riscontro documentale o chiudere il rapporto.
Le richieste di dati alla clientela si spingeranno fino al profilo patrimoniale e professionale, all'origine dei fondi utilizzati nelle transazioni, alle relazioni d'affari e professionali. Ciò senza che ci si debba trasformare in "investigatori"; il cliente potrà rifiutarsi di fornire le informazioni richieste, ma ciò porterà l'istituto a negargli l'inizio della relazione o l'operazione occasionale. Queste ultime rileveranno se superiori ai 15mila euro.
Le informazioni sulla clientela andranno sempre aggiornate; è a carico dell'intermediario procedere in ogni caso a richieste o ricerche supplementari quando gli risulti che i dati (rilevanti) in suo possesso non siano più attuali. Rafforzate le misure di adeguata verifica nei casi di versamento di contanti, di fondi provenienti dall'estero, dell'utilizzo di forme tecniche che possano favorire l'anonimato (conti aperti a distanza o via internet). Un capitolo a parte è sulla verifica delle banconote, soprattutto dei tagli da 200 e 500 euro: controlli rafforzati sulle operazioni unitarie oltre i 5mila euro messe in atto con versamenti o prelevamenti di contante con queste caratteristiche. Inoltre - riferisce Radiocor - Bankitalia ha disposto sanzioni amministrative pecuniarie per 210mila euro nei confronti di esponenti ed ex esponenti di Deutsche Bank Spa per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni
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Banca d'Italia: consultazione pubblica sull'adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio (2 febbraio 2012)
Il 2 febbraio 2012 la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela.
Le disposizioni si aggiungeranno alle norme sull'archivio unico informatico (provvedimento del 23 dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (provvedimento del 10 marzo 2010), completando così la regolamentazione secondaria.
Le nuove regole hanno reso necessario predisporre alcune modifiche del provvedimento relativo all'archivio unico informatico.
I testi delle Istruzioni e del Provvedimento sull'AUI con le modifiche sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso). La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012.
Di seguito i link a tutti i nuovi documenti e il testo completo del comunicato stampa (qui in pdf) della Banca d'Italia.
I nuovi documenti
Fonte: Banca d'Italia
Consultazione sulle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del provvedimento sull'AUI del 23.12.2009
- Provvedimento sull'adeguata verifica della clientela. Documento per la consultazione (pdf 315 K, 34 pp.)
Consultazione sulle modifiche al Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009
- Modifiche al Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009. Documento per la consultazione (pdf, 213 K, 16 K)
- Modifiche alle causali analitiche (All. n.1 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf ,264 K, 21 pp.)
- Modifiche agli standard tecnici (All. n.2 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf, 309 K, 51 pp.)
- Modifiche alle tabelle dei codici (All. n.3 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf, 119 K, 12)
Il comunicato stampa del 2 febbraio 2012
Consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela (versione originale in pdf , 34 K, 1 pag.)
Comunicato Stampa
Diffuso a cura del Servizio Segreteria Particolare
Roma, 2 febbraio 2012
La Banca d'Italia avvia in data odierna la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela.
Le disposizioni si aggiungeranno alle norme sull'archivio unico informatico (provvedimento del 23 dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (provvedimento del 10 marzo 2010), completando così la regolamentazione secondaria.
Le nuove regole hanno reso necessario predisporre alcune modifiche del provvedimento relativo all'archivio unico informatico.
La preparazione delle nuove disposizioni, laboriosa e complessa, si è avvalsa delle informazioni e valutazioni sull'applicazione del decreto antiriciclaggio fornite dagli intermediari e tiene conto del quadro regolamentare estero, soprattutto degli altri Stati comunitari.
L'obiettivo è fornire una normativa applicativa chiara e organica, che supporti i destinatari nel definire le concrete modalità di adempimento dell'adeguata verifica.
Le disposizioni danno concreta applicazione al principio dell'approccio in base al rischio che richiede ai soggetti vigilati di modulare l'intensità e l'estensione degli adempimenti relativi all'identificazione della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo insito nelle singole fattispecie.
Specifica attenzione viene dedicata all'utilizzo di banconote di grosso taglio (500 e 200 euro): i destinatari sono richiamati ad acquisire più specifiche informazioni (adeguata verifica rafforzata) in caso di operazioni con utilizzo di dette banconote per importi significativi.
Sono state inoltre chiarite le modalità con le quali i destinatari possono avvalersi dell'adeguata verifica effettuata in precedenza sul cliente da soggetti terzi.
Le nuove norme si applicheranno alle operazioni e ai rapporti continuativi in essere alla data di entrata in vigore delle Istruzioni.
I testi delle Istruzioni e del Provvedimento sull'AUI con le modifiche sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso). La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012.
Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro tale data all'indirizzo di posta elettronica rea.rapporti_autorita@bancaditalia.it, indicando nell'oggetto la seguente dicitura:
"Consultazione pubblica sull'adeguata verifica".
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Ranieri Razzante a Mattino 5 di Canale5 intervistato sul tema dei "Compro Oro" (30 gennaio 2012)
Fonte: AIRA
Ranieri Razzante, presidente di AIRA, è intervenuto alla trasmissione "Mattino 5" su Canale5 del 30 gennaio 2012 sul tema dei "Compro ORO" (qui il video dal sito AIRA, 17 minuti circa).
L'intera trasmissione (1 ora e mezza circa) è visibile in alta definizione sul sito Mediaset.
Altri interventi in audio video di Ranieri Razzante
- Ranieri Razzante a Uno Mattina intervistato sul tema dei "money transfer" (12 gennaio 2012)
- 30 dicembre 2011 - Ranieri Razzante a Uno Mattina intervistato su i nuovi "limiti" al contante
- 4 novembre 2011 - Ranieri Razzante, presidente Aira, interviene al Tg Regione di Rai3 per parlare del fenomeno dei "Compro Oro" e del rischio di riciclaggio.
- 25 ottobre 2011 - RVS - "Radio Voce della Speranza" intervista il Prof. Ranieri Razzante in
occasione del corso del VII forum nazionale contro la mafia tenuto a
Firenze il 18 e 19 ottobre. Link: mp3 - 13 ottobre 2011 - Il Prof. Ranieri Razzante, presidente Aira, ospite del forum Libera dedicato alla presenza della mafie nell'economia
- 4 ottobre 2011 - Il
Prof. Ranieri Razzante, presidente Aira, ospite della trasmissione "Uno
Mattina" su RAI 1 per parlare del fenomeno dei "Compro Oro" e del
rischio di riciclaggio. (qui la versione in alta definizione)
Altri video su ComplianceNet
- YouTube: canale AbiFormazione (18 dicembre 2011)
- Antiriciclaggio: Latina sorvegliata speciale (6 dicembre 2011)
- Video: "Le disposizioni antiriciclaggio per i professionisti" (6 ottobre 2011)
- Pietro Grasso: riciclaggio e "soldi sporchi" , video (15 novembre 2011)
- AIRA: nuova sezione multimediale del sito (11 ottobre 2011)
- Banca d'Italia: canale YouTube (1 giugno 2011)
- Gruppo Egmont: video sull’antiriciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (21 febbraio 2011)
- SEPA – aggiornamento ottobre 2010 e video illustrativo di Banca d’Italia 20/01/2011
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Guardia di Finanza: lotta alle mafie, al riciclaggio, all’usura e corruzione – bilancio 2011 (30 gennaio 2012)
L'Ufficio Stampa della Guardia di Finanza ha reso noto i risultati delle azioni intraprese nel corso del 2011 non solo nel contrasto all'evasione fiscale ma anche per quel che riguarda la lotta alle mafie, al riciclaggio di denaro sporco, all'usura, ai traffici di droga.
Un video accompagna il comunicato stampa.
Il testo completo del comunicato stampa è disponibile in formato pdf (versione ufficiale a cura della Guardia di Finanza), mobi, epub, xhtml, doc, odt (questi ultimi a cura di www.ComplianeNet.it).
Di seguito una sintesi del comunicato con i dati relativi alle azioni di contrasto per riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura.
La Guardia di Finanza è anche lotta alle mafie, al riciclaggio di denaro sporco, all'usura
- 3 miliardi di euro sequestrati alle mafie. Concluse indagini patrimoniali nei confronti di 8.500 soggetti in "odore di mafia" (di cui quasi la metà al centro-nord e all'estero);
- oltre 1.000 denunciati per riciclaggio;
- denunciati 536 usurai;
- arrestate 510 persone per reati societari, fallimentari, bancari, finanziari;
- sequestrate oltre 20 tonnellate di droga e 280 tonnellate di sigarette.
Nell'era della globalizzazione, la criminalità economica e finanziaria è entrata nei mercati dei prodotti finanziari e delle merci, ha creato imprese multinazionali, utilizza i paradisi fiscali per finalità di riciclaggio e di evasione, e le frodi fiscali, anche internazionali, costituiscono spesso il mezzo per legittimare la formazione dei capitali illeciti. Manifestazioni di illegalità, queste, che la Guardia di Finanza conosce bene ed è in grado di approfondire e contrastare a 360 gradi, muovendosi su due fronti: da un lato, su quello dell'aggressione delle casseforti della malavita organizzata, con sequestri e confische dei patrimoni illeciti (conti correnti, ville, appartamenti, autovetture, barche etc..); dall'altro, evitando, con attività di prevenzione e di repressione, la costituzione di ricchezze solo apparentemente "pulite".
Sul versante delle investigazioni antiriciclaggio, sono stati denunciati 1.540 soggetti e sequestrati importi o valori per circa 1 miliardo e mezzo di euro. Sono oltre 9.000 le segnalazioni per operazioni finanziarie sospette, approfondite dalle Fiamme Gialle nel 2011. È proprio dallo sviluppo di una di queste segnalazioni che le Fiamme Gialle sono arrivate a sequestrare al clan mafioso di Brancaccio, nel novembre 2011, beni e attività commerciali per 34 milioni di euro.
Le indagini a contrasto dei reati bancari, finanziari, societari e fallimentari hanno portato alla denuncia di 4.453 persone (di cui 510 arrestate), con il sequestro di oltre 413 milioni di euro di beni e disponibilità finanziarie. Tra le indagini condotte dalle Fiamme Gialle, quella nota ai media nei confronti del "Madoff dei Parioli" che aveva truffato 170 milioni di euro.
Sempre nel 2011 sono stati denunciati 536 usurai (di cui 142 arrestati) ai quali sono stati sequestrati beni e disponibilità per oltre 25 milioni di euro.
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Ranieri Razzante: "Società under 35 a rischio criminalità" (Il Sole 24 Ore del 28 Gennaio 2012)
Qui il testo in formato pdf (dal sito AIRA) qui in versione testo (da rassegna stampa del governo)
di Alberto Cisterna, Procuratore aggiunto Dna
e Ranieri Razzante, consulente commissione parlamentare Antimafia
Forse troppo semplificata la vita delle società dopo il decreto sulle liberalizzazioni.
E ci sembra opportuno dire che più di qualcuno potrà avvantaggiarsene con intenti criminali.
Il decreto "semplificazioni" nasce dalla volontà di scardinare gli apparati corporativi che soffocherebbero la crescita economica e appronta alcune misure per favorire l`occupazione giovanile.
L`articolo 3 introduce nel Codice civile l`articolo 2463-bis e, con esso, la possibilità dì costituire società semplificate a responsabilità limitata, con soci che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un capitale sociale non inferiore ad un euro.
Fin qui poco male, può darsi che il congegno funzioni e sicuramente è una opportunità per tanti giovani pieni di buone idee e bisognosi di uno spia off imprenditoriale.
Tuttavia lo stesso articolo 3 prevede che l`atto costitutivo debba essere redatto per scrittura privata e vada depositato, a cura degli amministratori, presso l`ufficio del registro delle imprese. La disposizione, inoltre, non impone che amministratori della società debbano essere solo i soci.
E qui il rischio che soggetti "più anziani" assumano il ruolo di amministratore della società, schermandosi dietro un gruppo di giovani in possesso dei requisiti d'età.
Ma il punto più delicato è la totale abrogazione della forma pubblica e la conseguente elisione di ogni controllo di legalità sulla vita della società da parte dei notai o delle professioni legali-tributarie in genere.
La norma non convince, almeno sotto un paio di profili.
La direttiva comunitaria 2005/60 sul riciclaggio e le raccomandazioni del Gafi impongono ai professionisti l`obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, e il decreto 231/2007 ha recepito nel nostro ordinamento questo modello di prevenzione.
Il nuovo articolo 2463-bis esclude la presenza di un professionista e, quindi, di qualunque controllo antiriciclaggio.
Gli indici di anomalia emanati dal ministero nella Giustizia nel 2010 mettevano tra le opzioni da segnalare proprio quelle della interposizione di soggetti non legati ai soci oppure delle figure di amministratori non qualificate da particolari esperienze o interessi apparenti. Senza dire degli aumenti di capitale attraverso immissione di risorse sproporzionate rispetto allo standing dei soci.
Un capitale sociale pari ad un euro, poi, non impedisce che giovani (abilmente manipolati o dolosamente consapevoli) provvedano al conferimento in denaro di centinaia di migliaia di euro, senza alcun controllo né sull`identità dei soggetti costituenti, né sugli aspetti relativi alla lotta al riciclaggio del denaro sporco.
È incombente il rischio che la criminalità organizzata o le filiere dei riciclatori, che attanagliano l`economia del Paese possano profittare delle sacche di emarginazione sociale ed economica di molti giovani (al Sud, come al Centro-Nord, anzi soprattutto in queste ultime aree in cui è più forte la spinta all`insediamento dei gruppi mafiosi) per dar luogo alla massiccia costituzione di società fittizie.
Queste, giovandosi dei meccanismi di semplificazione, opererebbero come schermo per operazioni illegali.
Bisognerebbe poi riflettere su cosa accordare a queste imprese "semplificate": per non creare disparità di trattamento, dovrebbero essere pari alle altre, e quindi, per restare in tema, anche a loro l'accesso alle gare di appalto.
L'affare delle mafie.
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Commissione Antimafia: Riciclaggio ed autoriciclaggio (29 gennaio 2012)
La Stampa del 25 gennaio 2012 ha pubblicato il testo provvisorio della "Proposta di relazione" della "Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere" a firma del senatore Giuseppe Pisanu, presidente della Commissione. Il testo è disponibile qui in formato pdf (2 M, 214 pp.). Come già scritto in "Commissione Antimafia: nella lotta al riciclaggio ritardi preoccupanti (25 gennaio 2012)" nella sua relazione il senatore Pisanu ha denunciato con forza la relazione mafie-affari-politica e la presenza di una "metastasi affaristica" che si espande dall'economia illegale a quella legale.
Un capitolo della relazione della Commissione Antimafia è dedicata al tema "riciclaggio e autoriciclaggio"; di seguito il testo completo.
5.3 I settori di interesse nell'economia finanziaria. Riciclaggio ed autoriciclaggio.
Il dibattito circa l'utilità e l'attualità dei presidi che il nostro ordinamento pone a tutela e prevenzione del riciclaggio di denaro sporco è sempre vivo [nota 305].
Il riciclaggio rappresenta una vera e propria necessità per le organizzazioni mafiose.
Mediante l'immissione nel circuito ordinario del denaro proveniente dall'attività delittuosa, lo ripuliscono e lo rendono spendibile.
Trattandosi poi di profitto illecito, proveniente da facili guadagni e destinato tuttavia ad essere necessariamente investito in attività legali e paralegali, esso, in mancanza di un normale costo di produzione, non teme concorrenza e finisce per alterare le regole di mercato ed il regime della libera concorrenza.
Come per ogni reato, anche per l'immissione nel circuito dell'economia legale di ricchezze illecitamente accumulate ci si deve misurare, più che con coloro che ne sono rei o partecipi, con le valutazioni sulla giustezza della pena, sull'efficacia dei mezzi di repressione, delle strategie di contrasto, delle risorse a vario titolo messe in campo.
È vero, poi, che le esigenze di "prevenzione" debbano prevalere su quelle repressive, perché a far prima si spende indubbiamente meno e si conseguono tendenzialmente più risultati.
Così come è vero che stringendo le maglie delle misure preventive si possono conseguire, ceteris paribus, successi sempre crescenti; ma non è detto che il rapporto costo beneficio dell'azione sia sempre conveniente, soprattutto se gli effetti delle norme di presidio portano a "congestioni" di adempimenti per i soggetti interposti, oltre che, ovviamente, per quelli addetti alla sicurezza ed alla vigilanza.
Le tre direttive comunitarie sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio riprendono, ovviamente, la gran parte dei principi enunciati in sede internazionale, e li modellano sugli ordinamenti europei.
Il corpus normativo attuale è costituito da numerosi provvedimenti susseguitisi nel tempo anche in ragione delle dette disposizioni di derivazione comunitaria. Da ultima, la Direttiva n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (la cosiddetta III Direttiva antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo), modificata dalla Direttiva n. 2008/20/CE dell'11 marzo 2008, recepita in Italia dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (contro il finanziamento del terrorismo) e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) [nota 306].
Il decreto legislativo n. 231 del 2007 [nota 307] ha il merito di aver introdotto, oltre all'adempimento dell'adeguata verifica (di natura più ampia rispetto a quello di identificazione), i principi di "collaborazione attiva" e di "risk based approach", i quali richiedono un maggiore sforzo di responsabilità ai destinatari della normativa. Questi principi, fra l'altro, permeano anche il decreto legislativo n. 109 del 2007 con cui si cerca di contrastare in modo sempre più efficace il finanziamento del terrorismo.
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Commissione Antimafia: nella lotta al riciclaggio ritardi preoccupanti (25 gennaio 2012)
La Stampa del 25 gennaio 2012 pubblica il testo provvisorio della "Proposta di relazione" della "Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere" a firma del senatore Giuseppe Pisanu, presidente della Commissione. Il testo è disponibile qui in formato pdf (2 M, 214 pp.).
Il senatore Pisanu affronta con coraggio il tema della relazione mafie-affari-politica denunciando che "siamo in presenza di una metastasi affaristica che si espande dall'economia illegale a quella legale, dai beni reali ai procedimenti amministrativi e ai prodotti finanziari. Il capitalismo moderno offre un'infinità di modi per valorizzare risorse ottenute con l'intimidazione, la violenza, il sopruso. Le mafie li conoscono e li praticano sul mercato interno e su quello internazionale, spesso avvalendosi di mezzi e procedure altamente sofisticate. Basti pensare, per esempio, alle operazioni di riciclaggio, abilmente segmentate da un paese all'altro per sfuggire ai controlli e sfruttare i vantaggi offerti dalla diversità degli ordinamenti e delle normative nazionali" (pag. V) .
Secondo il senatore Pisanu "nella lotta al riciclaggio rileviamo ritardi preoccupanti. Il problema era emerso in anni lontani, quando le mafie passavano dalle condotte tradizionali ai grandi affari. Eppure nel 1978 il legislatore lo affrontò nell'ottica del sequestro di persona, della rapina aggravata, dell'estorsione etc... senza curarsi del narcotraffico, proprio mentre Cosa Nostra egemonizzava il traffico mondiale dell'eroina e accumulava enormi capitali da riciclare.
Oggi il mancato riconoscimento del reato di autoriciclaggio e l'insufficiente armonizzazione legislativa, almeno in ambito europeo, ci fanno ricadere nello stesso, drammatico errore.
Dopo l'inabissamento delle cosche, dopo il lungo silenzio imposto alle armi e la parallela espansione delle attività economico-finanziarie, noi dobbiamo, a maggior ragione, riconsiderare il trinomio mafia-affari-politica come l'espressione di un vero e proprio sistema criminale; un sistema che va oltre i confini tradizionali delle singole organizzazioni mafiose, confondendosi e amalgamandosi con la vita ordinaria dell'economia, della società e delle istituzioni" (pag. V).
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Ranieri Razzante: "Milano è la prima città italiana per riciclaggio" (Cinque del 26 gennaio 2012)
Qui la versione pdf del quotidiano del testo (l'articolo si trova a pag. 3)
Il capoluogo lombardo, oltre alla funzione di "lavanderia" di proventi illeciti, ha acquisito anche lo status di produttore, grazie al radicamento, sul territorio, di molte cosche mafiose
«Milano è la prima città italiana per riciclaggio». È categorico Ranieri Razzante, presidente di Aira (Associazione italiana responsabili antiriciclaggio).
Nel 2011, su 43.000 segnalazioni sospette «7/8.000 sono arrivate dalla sola Lombardia, se non di più». Milano è un po' il cuore di questo riciclaggio «per la sua vicinanza al confine» e per l'alta concentrazione di finanza e imprenditoria.
«Inevitabilmente, è più facile reimmettere, nelle attività imprenditoriali, il denaro sporco. Il riciclaggio si fa solo con i colletti bianchi» perché «per com'è fatto il reato, è necessario avere un insospettabile. Un libero professionista, un imprenditore, lo trovi più facilmente a Milano». Il capoluogo lombardo, oltre alla funzione di 'lavanderia' di proventi illeciti, ha acquisito anche lo status di produttore, grazie al radicamento, sul territorio, di molte cosche mafiose. Infatti, «a livello centralizzato la Uif (Unità di informazione finanziaria) quindi Banca d'Italia, fa dei controlli molto più mirati sulla movimentazione di contanti e volumi in generale che si hanno su Milano» che godono, anche, di grande attenzione da parte «dell'autorità investigativa di settore, della Guardia di finanza e della Dia». E per arginare lo spettro delle infiltrazioni mafiose nell'Expo «è stato creato un meccanismo di controllo ad hoc». Secondo i dati della Banca d'Italia il denaro riciclato ammonta al 10% del Pil nazionale e «una buona fetta è della Lombardia», sottolinea Pier Luigi Vigna, ex procuratore nazionale antimafia, «che è anche un buon territorio per l'esportazione di denaro in Svizzera, perché la mafia ha, come carattere, l'espansività». Infatti, spiega Vigna, gli 'spalloni' odierni, valicano il confini nazionali, non più contrabbandando tabacco ma banconote, agevolati dai tagli da 500 euro. In un pacchetto di sigarette si possono nascondere fino a 20.000 euro, in una valigetta fino a 6 milioni di euro. Nel 2011, la Banca d'Italia ha emesso 284 miliardi di euro in tagli da 500 e la richiesta maggiore è arrivata dalla Lombardia.
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Antiriciclaggio: Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi» (Eutekne.info, 23 gennaio 2012 )
Fonte: http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_370468.aspx
di Annalisa De Vivo
Dal 1° febbraio, per la violazione del limite di 1.000 euro, l’iter prevede contestazione, istruttoria, decretazione e notifica della sanzione, esecuzione
Con la circolare n. 2 del 16 gennaio, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio”, il Ministero dell’Economia e delle finanze fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito al limite all’uso di contanti e di titoli al portatore di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007. Attualmente tale limite è pari a 1.000 euro, per effetto di quanto disposto dal DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011. L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di frazionamento “artificioso” di un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un’unica transazione economica. La violazione al nuovo limite potrà essere sanzionata a partire dal 1° febbraio 2012.
Dopo aver ricordato quali disposizioni di cui all’art. 49 permangono ancora valide, il MEF descrive la procedura per l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione del suddetto limite di 1.000 euro, al di là del quale va garantita la tracciabilità dei pagamenti, che quindi possono avvenire solo attraverso strumenti nominativi (ad es., assegni bancari o postali sui quali sia apposta la clausola di non trasferibilità, bonifici bancari, carte di credito).
L’iter per l’applicazione delle sanzioni è suddiviso in cinque fasi: la prima concerne la contestazione della violazione, conseguente alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 51 del DLgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti. L’ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all’autore della violazione. Detto termine è chiaramente interrotto ove l’ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.
Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l’istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate, entro i 30 giorni dalla notifica, memorie difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione. Il MEF precisa che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l’eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.
Continua su http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_370468.aspx
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