Ranieri Razzante: "L'antiriciclaggio si estende alle imprese di assicurazione" (Il Sole 24 Ore, 16 maggio 2012)
Una funzione antiriciclaggio anche per le assicurazioni. L'Isvap ha pubblicato sul proprio sito l'atteso Regolamento 41 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il Regolamento segue quelli emanati da Banca d'Italia - per intermediari finanziari - e da Consob - revisori contabili. Le nuove disposizioni hanno per destinatari le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Ue - o terzo - autorizzate all'esercizio dei rami vita, nonché gli intermediari assicurativi che operano in Italia nei rami vita.
Tali soggetti dovranno dotarsi, entro il primo agosto 2012, di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche dell'impresa. Gli organi sociali, a seconda di competenze e responsabilità, dovranno delineare le politiche aziendali e le misure organizzative opportune. Chiamati in causa e responsabilizzati gli organi amministrativi, gli organi di controllo e gli organismi di vigilanza del Dlgs 231/2001. Sotto attenzione soprattutto le procedure interne e i relativi aggiornamenti, il sistema di flussi informativi verso gli organi sociali. L'alta direzione, in particolare, dovrà approvare i programmi di addestramento e formazione del personale e dei collaboratori.
I collegi sindacali, fra l'altro, dovranno valutare l'idoneità delle procedure in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione delle informazioni e segnalazione. Richiamo ad hoc anche agli organismi di vigilanza e alle comunicazioni dell'articolo 52 del decreto 231 del 2007. Ma le disposizioni cardine del Regolamento riguardano l'istituzione della Funzione antiriciclaggio. Fra i suoi compiti, la consulenza agli organi aziendali, la collaborazione nell'individuazione del sistema dei controlli interni e verifica d'idoneità dello stesso, di predisposizione di flussi informativi e del piano formativo. Anche per gli intermediari assicurativi la Funzione antiriciclaggio potrà essere esternalizzata a un outsourcer con comprovati requisiti di professionalità e indipendenza.
Le imprese dovranno fornire alla rete distributiva strumenti operativi e procedure per garantire l'adempimento degli obblighi. Le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere inviate al Delegato dell'impresa assicurativa, che le esamina e, se del caso le inoltra all'Uif.
- Leggi tutto
- 855 letture
ISVAP: regolamento in materia di antiriciclaggio e contrasto finanziamento terrorismo in campo assicurativo (15 maggio 2012)
L’ISVAP ha emanato un nuovo regolamento in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo in campo assicurativo, che dà attuazione a un precedente decreto legislativo disciplinante la materia nel più ampio settore finanziario nonché i connessi rapporti di collaborazione tra Autorità.
Il Regolamento interviene sull’organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. In particolare è previsto che le imprese istituiscano, nell’ambito delle funzioni di controllo, con carattere di assoluta novità, la funzione antiriciclaggio. L’organizzazione della funzione dovrà essere formalizzata con una specifica delibera dell’organo amministrativo e la sua attività dovrà essere periodicamente sottoposta a verifiche di audit da parte degli organi di revisione interna. Inoltre è previsto che le imprese nominino con delibera dell’organo amministrativo un responsabile dell’antiriciclaggio che deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, oltre a non avere incarichi operativi e non dipendere gerarchicamente da chi ha funzioni operative.
Le segnalazioni di eventuali operazioni sospette pervenute da dipendenti, da collaboratori, dagli intermediari costituenti la “rete distributiva diretta” (agenti, banche, sim, poste e produttori diretti dell’impresa) nonché dai broker, dovranno essere valutate dal legale rappresentante, ovvero da un suo delegato.
Le imprese infine dovranno adottare, nei confronti della rete distributiva, ogni precauzione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, richiamando negli accordi sottoscritti con gli intermediari che ne fanno parte le regole di comportamento che gli stessi sono chiamati ad osservare .
Link
- Leggi tutto
- 822 letture
La nuova figura di Agente in Attività Finanziaria
di Roberto Bramato Operation Manager presso Milliora Finanzia Spa
Testo pubblicato con licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it;
versione online su
http://www.compliancenet.it/content/la-nuova-figura-di-agente-in-attivita-finanziaria e su http://www.compliance-normativa.it/article/la-nuova-figura-di-agente-in-attivita-finanziaria, data di pubblicazione: 16 maggio 2012.
Articolo disponibile nelle versioni: mobi, epub, pdf, xhtml, doc, odt
1. Introduzione
In queste poche pagine, l'obiettivo che ci si propone è quello di realizzare, come già in tema di organizzazione antiriciclaggio era stato tentato di fare in "Il Presidio Antiriciclaggio negli Intermediari Finanziari ex Art. 106 [nota 1]" , un breve excursus su alcuni capisaldi normativi riguardanti la disciplina dell'agente in attività finanziaria, che serva da bussola agli operatori di settore per districarsi tra vecchie e nuove norme volendosi fare un'idea dei cambiamenti in atto, nonché per accendere l'attenzione su un argomento di forte attualità per tutto il mercato del credito.
I "nuovi confini" normativi, infatti, potrebbero (e forse in parte già lo realizzano) precorrere lo sviluppo di un nuovo modello distributivo per Banche ed Intermediari Finanziari. È ovvio che non potendo, andando a ritroso nelle norme, focalizzare l'attenzione su ogni aspetto, si procederà ad una soggettiva valutazione di quegli aspetti che si ritengono più interessanti [nota 2].
Il D. Lgs. 141 del 2010[nota 3] ha determinato radicali cambiamenti nella disciplina riguardante due categorie di "professionisti" presenti sul mercato del credito: gli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori Creditizi.
L'attuale collocazione della disciplina, nel Testo Unico Bancario, rappresenta forse una volontà del legislatore di "recuperare" nel Testo Unico Bancario la regolamentazione normativa di entrambe le figure, essendo la stessa ab origine demandata ad un D. Lgs. del 1999 (n° 374 del 25 settembre 1999[nota 4] ) per gli Agenti in Attività Finanziaria e ad una legge del 1996 (n° 108 del 7 marzo 1996[nota 5]) per i Mediatori Creditizi.
Non completamente di "rottura" rispetto al modello del passato[nota 6] , risulta l'attuale collocazione delle norme di riferimento, nel Testo Unico, al Titolo VI-Bis. Quest'ultimo infatti, segue quello relativo alla Trasparenza delle Condizioni Contrattuali (Titolo VI) e non invece il Titolo V, che contiene le norme inerenti i Soggetti Operanti nel Settore Finanziario ed i successivi Titolo V bis e ter che norma le figure degli Istituti di Moneta Elettronica e degli Istituti di Pagamento.
Questa scelta, potrebbe essere dettata dall'intento del legislatore di non voler far assumere alle due figure professionali in questione i connotati tipici dell'intermediario finanziario, pur recuperandone la definizione normativa all'interno del Testo Unico e quindi nella legislazione generale, forse stante la delicatezza del ruolo che si trovano a svolgere, rappresentando in passato, nel presente e forse ancor più in futuro la longa manus commerciale degli intermediari finanziario-creditizi nella gestione commerciale con la clientela.
Gli articoli di riferimento sono quelli che vanno dal 128 quater al 128 quaterdecies.
2. L'agente in attività finanziaria: le origini della figura
I prodromi della figura si rintracciano nel D. Lgs. 374 del 1999[nota 7] , all'articolo 1 primo comma lettera n) in cui si richiama l'esercizio di agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del Testo Unico Bancario[nota 8] , ed al successivo articolo 3 primo comma, secondo il quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.".
La determinazione del contenuto dell'attività lo si demandava al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica attraverso l'emanazione di un regolamento "adottato, sentito l'UIC" (Art. 3, c.2) nel quale fissare anche le "condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali".
I successivi commi 3-7 enunciavano, nell'ordine, le condizioni di iscrizione all'elenco, la perdita dei requisiti di onorabilità, l'esercizio dell'attività per i soggetti, iscritti all'elenco, diversi dalle persone fisiche, la funzione di controllo dell'UIC, la procedura ed i termini di iscrizione e pubblicità nonché, in ultimo, la cancellazione per gravi violazioni di leggi, disposizioni e norme.
Ripartendo dal citato articolo 3 secondo comma, ci si ritrova di fronte al D.M.[nota 9] 485/2001 recante il Regolamento di cui sopra: i confini della figura di agente in attività finanziaria sono delineati dalla lettura combinata degli articoli 2, 3 e 5.
Nel testo dell'articolo 2 comma 1 di detto Decreto Ministeriale viene individuata come svolgimento di agenzia in attività finanziaria la promozione e conclusione di "contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali", da parte dell'agente in attività finanziaria che "esercita nei confronti del pubblico" essendo stato "stabilmente incaricato da uno o più intermediari" [nota 10].
Rimanevano fuori dal perimetro delle attività esercitate da questa figura, ai sensi del successivo comma 2 lettere a) e b), la distribuzione di carte di pagamento e la promozione e conclusione di contratti compresi nelle attività previste dall'art. 106 TUB da parte di fornitori di beni e servizi "unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.". Previsione, quest'ultima che torna anche nella nuova previsione normativa.
Tra le attività ritenute compatibili, invece, venivano inserite (Art. 5 comma 1) "attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria", essendo definita come strumentale "l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia" e come connessa "l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia." Venivano altresì, ritenute compatibili l'"attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche[nota 11] nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1 […]" e "altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna". È da porre l'attenzione, dunque, su come in riferimento ad altre categorie di professionisti (ad esempio per i promotori finanziari [nota 12]) la compatibilità sia demandata a ciascuna specifica disciplina di settore.
Per chiudere, l'art. 3 dava la possibilità agli operatori interessati di esercitare professionalmente l'attività, di farlo a meno di una specifica forma giuridica, essendo possibile esercitare come persona fisica o come società.
3. Il provvedimento UIC dell'11.7.2002
Il presente Provvedimento UIC è adottato ai sensi dell'articolo 3 settimo comma del D. Lgs. 374/1999 nonché dell'articolo 3 quinto comma del D.M. 485/2001, per fissare procedura e termini di iscrizione o, per contro, cancellazione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria, comunicazioni e forme di pubblicità.
Il Provvedimento si sofferma anche su alcuni aspetti operativi, ribadendo[nota 13] come per esempio "nell'incarico conferito dall'intermediario finanziario a persone giuridiche devono essere specificati i nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l'attività di agenzia viene svolta", o come non siano tenuti all'iscrizione, non svolgendo attività di agenzia in attività finanziaria coloro i quali, per il tramite di intermediari autorizzati (all'emissione e distribuzione), si occupino di distribuire carte di pagamento. Viene ancora una volta, come nel passato, specificato come non configuri ‘attività di agenzia' la promozione e conclusione di contratti da parte di fornitori di beni e servizi.
Pare interessante anche sottolineare il rapporto di compatibilità-incompatibilità tra 'attività di agenzia' e ‘attività di mediazione', non solo perché nel Provvedimento le due figure vengono a contatto ma anche e soprattutto per il fine, che all'inizio di queste pagine ci si era proposti, di rappresentare una bussola per gli interessati. E senza dubbio nel raggiungimento di tal fine non si può trascendere dalla realtà di mercato, forse un po' retrò nel momento in cui si scrive, essendo le norme di settore relative alla figura dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio già modificate ed il mercato fermentato dal cambiamento, ma pur sempre una realtà consolidata che negli anni ha visto radicarsi la prassi della duplice iscrizione da parte degli operatori coinvolti.
Tuttavia, soffermarsi su questo aspetto, è anche un modo per rispondere ad una domanda spesso rivolta alle autorità competenti ma anche spesso rivoltaci nello svolgimento del nostro lavoro: "c'è compatibilità tra le due attività?".
Ebbene, il Provvedimento all'articolo terzo recita che "Limitatamente all'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.".
Prendiamo spunto da quanto sopra per mettere in risalto una delle tante novità che il D. Lgs. 141/2010 (e successive modifiche) ha introdotto, che è l'impossibilità di essere iscritti contemporaneamente in entrambi gli elenchi, tanto più che non è permesso neppure esercitare l'attività di mediazione creditizia se non in forma societaria ai sensi dell'art. 128 septies [nota 14], primo comma, lettera a). Per completezza, diciamo che l'art. 128 octies del TUB al primo comma vieta la "contestuale iscrizione" per i due soggetti, mentre al secondo comma vieta ai loro collaboratori di svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.
- Leggi tutto
- 943 letture
Sull’antiriciclaggio per i professionisti è l’ora delle scelte (Eutekne.info, 15 maggio 2012)
- Fonte: Eutekne.info
di Enrico ZANETTI
La puntata di Report di domenica scorsa (qui il video dal sito Rai ndr) dedicata al tema del riciclaggio di denaro e al ruolo svolto dai liberi professionisti rispetto ad esso e al suo contrasto, ha messo in luce una volta di più quanto sia sempre più concreto il rischio che, se gli Ordini professionali non prenderanno finalmente in mano la questione con la dovuta determinazione, la disciplina antiriciclaggio possa esplodere in faccia a loro e a tutti i loro iscritti.
Una determinazione, quella che ci devono mettere gli Ordini, che può esplicarsi in due direzioni diametralmente opposte.
La prima: salire sulle barricate e rifiutare in modo espresso il tipo di ruolo che la normativa antiriciclaggio scarica sui liberi professionisti e sugli Ordini medesimi, denunciandone apertamente le onerose storture formali rispetto alle finalità sostanziali della disciplina.
La seconda: abbandonare il ruolo di poco più che meri formatori degli iscritti in materia di antiriciclaggio ed esercitare in modo proattivo l’ingrato compito di primi censori dei comportamenti degli iscritti, pur nella consapevolezza dell’assurdità di taluni aspetti della disciplina.
Delle due, pero, necessariamente dovrà essere quanto prima scelta una, perché perseverare nella via mediana tra questi due approcci, come è stato fatto sinora, lascia comunque esposti gli iscritti a tutti i rischi che si accompagnano a una non puntuale osservanza della disciplina; e, al tempo stesso, crea i presupposti per cui si può, quando lo si desidera, gettare facile discredito sugli Ordini medesimi e, quindi, anche su quei professionisti che gli obblighi li osservano.
La questione è trasversale a tutte le professioni giuridiche ed economiche, ma i commercialisti sono quelli più coinvolti e travolti da queste problematiche.
Qual è il messaggio che è passato in materia di riciclaggio e antiriciclaggio? Che, a fronte di oltre 113mila iscritti all’Albo, le segnalazioni antiriciclaggio provenienti sino ad oggi dalla categoria sono state poche decine e questo sarebbe tutto dire. Nelle more di una decisione definitiva sull’amletico bivio di cui sopra, cominciamo almeno a spiegare, o almeno cominciamo a provarci, che il raffronto tra totale segnalazioni inviate e totale iscritti all’Albo è sbagliato in radice e tendenzioso nella sua assunzione.
Perché? Perché il raffronto va semmai operato anzitutto tra numero di segnalazioni inviate e numero di iscritti condannati per reati di riciclaggio o concorso in riciclaggio. È quest’ultimo, infatti, il numero che rappresenta l’altra faccia della medaglia del totale di segnalazioni effettuate da una determinata comunità professionale o economica.
A quanto ammonterà questo numero? Esagerando di molto per eccesso, magari anche a dieci volte il numero delle segnalazioni. Anche se così fosse, tuttavia, si tratterebbe sempre di una percentuale comunque marginale anch’essa (meno dell’1%), se rapportata agli oltre 113mila iscritti all’Albo.
Continua a leggere su Eutekne.info
- Leggi tutto
- 844 letture
Segnalazioni antiriciclaggio da inviare al CNDCEC (Eutekne.info, 15 maggio 2012)
- Fonte: Eutekne.info
di Maurizio MEOLI
Anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – dopo i Notai e i Consulenti del lavoro – possono segnalare le operazioni sospette di riciclaggio al Consiglio nazionale invece che all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Il DM del 4 maggio 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2012 n. 110 e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione – ha, infatti, espressamente riconosciuto tale possibilità, subordinando la piena operatività del provvedimento all’adozione delle specifiche tecniche per la successiva trasmissione delle segnalazioni, in via telematica, alla UIF.
Ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DLgs. 231/2007, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio – e, quindi, anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione del limite di 1.000 euro, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
L’art. 43 comma 1 del DLgs. 231/2007, peraltro, riconosce ai professionisti la possibilità di trasmettere la segnalazione in questione non direttamente alla UIF, ma agli Ordini professionali, ovvero, più precisamente, ai relativi Consigli nazionali. I Consigli nazionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia (art. 43 comma 2 del DLgs. 231/2007).
Il primo Consiglio nazionale a fornire la propria disponibilità a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette è stato quello dei Consulenti del lavoro, con nota dell’8 gennaio 2008, immediatamente seguito da quello del Notariato, con nota del 21 gennaio 2008. Due DM del 27 febbraio 2009 hanno, quindi, ufficialmente individuato i suddetti Consigli nazionali come legittimati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti (tali provvedimenti sono pienamente operativi dal 1° luglio 2009).
Con nota del 16 maggio 2011, anche il CNDCEC aveva offerto la propria disponibilità a svolgere la funzione in questione. Il DM del 4 maggio 2012 riconosce ora anche tale legittimazione.
Si tenga presente peraltro che, ai sensi dell’art. 43 commi 3 e 4 del DLgs. 231/2007, il Consiglio Nazionale, dopo avere ricevuto la segnalazione, provvede senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante; nominativo che, comunque, è custodito (sotto la diretta responsabilità del Presidente o di un suo delegato) per eventuali richieste di ulteriori informazioni da parte della UIF, della Guardia di Finanza e della DIA (ex art. 45 comma 3 del DLgs. 231/2007).
Continua a leggere su Eutekne.info
- Leggi tutto
- 97 letture
Antiriciclaggio con il filtro (Italia Oggi, 15 maggio 2012)
- Fonte: Italia Oggi online
di Cristina Bartelli
Gli invii antiriciclaggio anonimi. I commercialisti potranno avvalersi del filtro dell’ordine
Segnalazioni antiriciclaggio anonime, per i commercialisti, grazie allo scudo dell’ordine. L’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili diventa, infatti, un filtro per le segnalazioni antiriciclaggio dei propri iscritti. Arriva, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, il decreto del 4 maggio 2012 del ministero dell’economia e delle finanze che riconosce la funzione, per l’ordine, di destinatario di segnalazioni di operazioni sospette (Sos) dai propri iscritti.
In questo modo si dà attuazione alla disposizione della normativa antiriciclaggio (dlgs 231/200/) che ha previsto la possibilità per gli ordini appunto di essere gli interfaccia dei propri iscritti nel ricevere le indicazioni di anomalia ai fini riciclaggio riscontrate nella attività dei professionisti. Il vantaggio è quello, per chi si accorge di operazioni che possano rientrare nel riciclaggio, di non essere lui in prima persona a inviare la segnalazione all’unità di informazione finanziaria (Uif) ma di poter contare sullo scudo dell’ordine che rigira l’indicazione all’Uif.
Dopo i notai e i consulenti del lavoro, che hanno ricevuto il via libera nel 2009, anche l’ordine dei dottori commercialisti si registra come sentinella antiriciclaggio. Sfogliando gli ultimi dati dell’Uif sulle segnalazioni delle operazioni sospette del secondo semestre 2011 emerge che i professionisti e gli operatori non finanziari restano fanalino di coda per quanto riguarda le segnalazioni antiriciclaggio.
Nel 2011 il totale di Sos antiriciclaggio sono state 48.836, dagli intermediari finanziari ne sono arrivate 48.344, mentre dal mondo dei professionisti e degli operatori non finanziari 492. Un risultato in crescita se si considera, dati Uif alla mano, che nel 2008 ne erano state inviate 173, nel 2009, ancora di meno 136, per poi riprendersi nel 2010 con 223.
Il decreto, pubblicato sabato, prevede dunque che il consiglio nazionale può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni e che trasmette la segnalazione per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse. Il Consiglio e l’Uif dovranno, entro 60 giorni, fissare, con una convenzione, le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle Sos e degli adempimenti necessari quando l’Uif ritiene di richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo della segnalazione e della eventuale richiesta di archiviazione.
- Leggi tutto
- 107 letture
Primo Forum Antiriciclaggio: professionisti e intermediari nell'applicazione della norma antiriciclaggio (Pavia, 22 maggio 2012)
- Fonte: reatisocietari.it
- Programma e scheda iscrizione (pdf)
1° FORUM ANTIRICICLAGGIO
"IL RUOLO ATTIVO DEI PROFESSIONISTI E DEGLI INTERMEDIARI NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO"
22 MAGGIO 2012
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA - AULA DEL ‘400
8.30-18.30
A Pavia si svolgerà martedì 22 maggio 2012 il 1° FORUM ANTIRICICLAGGIO dal titolo "Il ruolo attivo dei professionisti e degli intermediari nell’applicazione della normativa antiriciclaggio".
Il Forum è promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Voghera, l’Ordine degli Avvocati di Pavia, il Consiglio Notarile del Distretto di Pavia, Vigevano e Voghera ed ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Pavia, AIRA, Università degli Studi di Pavia, Istituto Centrale per il sostentamento del Clero.
I lavori saranno introdotti dalla Dott.ssa Nadia Arnaboldi, coordinatrice della Commissione “Privacy” e componente dalla Commissione “Aree di Specialità” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia e del Gruppo antiriciclaggio del Codis (Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti Lombardi e dell’Italia Centro-Settentrionale), che modererà l’evento unitamente al Dott. Francesco Maria Gabriele Mocchi, componente delle Commissioni “Privacy” ed “Aree di Specialità” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia.
L’evento è caratterizzato dalla presenza come relatori delle seguenti figure istituzionali di elevato livello e competenza:
- Prof. Avv. Ranieri Razzante - Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA), Docente di “Legislazione antiriciclaggio e intermediazione finanziaria” presso l'Università di Bologna, Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, membro dell'Organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi presso la Banca d'Italia;
- Avv. Maurizio Arena - Componente del Gruppo di Lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale Forense in materia di Antiriciclaggio, Curatore della rivista “I Reati Societari”;
- Gen. B. Leandro Cuzzocrea - Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- Dott. Giuseppe Staglianò - Magistrato, Assistente giuridico dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dirigente responsabile del dipartimento Realtà Economiche e Produttive;
- Ten. Col. Armando Tadini - Direzione Investigativa Antimafia (DIA) – Centro Operativo di Milano;
- Dott. Giuseppe Tonetti - Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento;
- Dott. Piero Luigi Vigna - Procuratore Generale Onorario della Corte di Cassazione, Presidente onorario di Magistratura Indipendente, (già) Procuratore Nazionale Antimafia.
La partecipazione al convegno attribuisce i crediti formativi che verranno riconosciuti dai rispettivi Ordini Professionali e dal Consiglio Notarile agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, all’Ordine degli Avvocati, al Consiglio notarile.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al Convegno è gratuita ed è limitata ad un massimo di 270 partecipanti.
Gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia, all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Voghera, all’Ordine degli Avvocati di Pavia, al Consiglio Notarile del Distretto di Pavia, Vigevano e Voghera, potranno provvedere all’iscrizione direttamente presso il rispettivo Ordine Professionale/Consiglio notarile.
Gli altri partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via e-mail al seguente indirizzo segreteria@rigoreequitacrescita.org o fax al n. 0382-538071 entro e non oltre il 20 maggio 2012.
- Leggi tutto
- 1595 letture
Melani: quattordicesimo rapporto semestrale sulla cyber sicurezza (4 maggio 2012)
- Fonte: Melani
Phishing, truffe e ransomware in ascesa - quattordicesimo rapporto semestrale MELANI
Nel secondo semestre del 2011 la Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI ha osservato un numero sempre maggiore di attacchi phishing, di tentativi di truffa ed estorsioni con software nocivi, i cosiddetti ransomware. Queste informazioni e altre ancora sono contenute nel rapporto semestrale pubblicato in data odierna.
Gli attacchi provenienti dal ciberspazio diventano tecnicamente sempre più raffinati. Il rischio maggiore è però costituito dalla componente umana, ad esempio a seguito di manipolazioni errate, siano esse intenzionali o dovute a negligenza. Il presente rapporto semestrale MELANI informa sulle forme di truffa e sugli attacchi che si sono verificati nella seconda metà del 2011.
Attacchi da presunti supporti IT
Negli ultimi sei mesi dello scorso anno sono aumentati i tentativi di phishing nei confronti dei provider di posta elettronica e delle imprese di carte di credito. In particolar modo hanno destato scalpore mediatico le chiamate telefoniche di presunti collaboratori di Microsoft o di altre ditte IT. In questi casi i truffatori si spacciano per impiegati addetti all'assistenza per conto della ditta in questione. Essi richiamano l'attenzione su messaggi di errore che possono essere risolti solo se la vittima autorizza l'accesso remoto all'azienda IT. Se questo viene accordato, gli aggressori possono manipolare il computer come se lo stessero usando personalmente.
Tentativi di truffa attraverso l'hackeraggio dei conti di posta elettronica
A intervalli regolari si manifestano ancora attacchi diretti ai conti di posta elettronica. Una volta entrati nei conti di posta elettronica, gli aggressori hanno accesso a tutti gli indirizzi salvati nella lista dei contatti. A questi indirizzi vengono inviate a nome del proprietario effettivo del conto ad esempio delle e-mail, secondo le quali il mittente sarebbe bloccato all'estero perché derubato di soldi e passaporto. In conclusione i truffatori richiedono l'invio di denaro per pagare il conto dell'albergo e il viaggio di ritorno.
Estorsione tramite ransomware
Dal mese di aprile 2011 si è propagato in Internet un software nocivo particolarmente insidioso. Questo software fa comparire sulla schermata del computer infetto un messaggio da parte del Tribunale penale tedesco (Bundeskriminalamt) che denuncia la presenza di software illegali contenuti nel computer e minaccia di bloccare il computer e di formattare il disco rigido se non si paga una multa di 100 euro. Nel novembre del 2011 la presenza di questo software nocivo, chiamato ransomware, è stata constatata anche in Svizzera. La versione attiva nel nostro Paese abusava del logo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
Ciberattivismo
Nell'ultimo rapporto semestrale, MELANI ha già informato nel dettaglio sulle macchinazioni dei ciberattivisti. È soprattutto il gruppo «Anonymous» a suscitare nuovamente sensazione. Sotto la designazione «Anonymous» si riuniscono attivisti su Internet di tutto il mondo, per dimostrare a favore di un Internet libero e contro i controlli da parte dello Stato. Il nuovo rapporto semestrale offre una valutazione dei vantaggi e degli inconvenienti derivanti dalla struttura aperta utilizzata dalle organizzazioni di ciberattivisti e in particolare da «Anonymous».
Link
- Melani, Rapporto semestrale 2011/2 (pdf)
- Leggi tutto
- 1368 letture
Compro-oro: qui ci vuole un albo d'oro (Il Mondo, 4 maggio 2012)
- Fonte: rassegna stampa dell’Agenzia delle Entrate (pdf)
di Franco Stefanoni
Delle due l'una: o viene approvato il ddl che riforma il settore dei compro-oro, oppure sarebbe meglio decidere subito il blocco delle licenze, con un provvedimento d'urgenza stabilito dal prefetti. Questo, almeno, per Ranieri Razzante, docente, consulente della Commissione parlamentare antimafia e presidente dell'Aira: «La prima strada mi sembra impraticabile, ci sono limiti costituzionali, anche se sarebbe l'ideale nelle città più a rischio. Meglio puntare sul lavoro di Camera e Senato. Confido che entro fine anno si arriverà a una legge».
Sarebbe la ricetta per tentare di mettere freno al fenomeno dei compro-oro e alle sue ricadute criminali. Il settore, infatti, è regolato dalla legge 7 del 2000, che incide sull'attività dei soli operatori professionali: sono previsti requisiti giuridici, finanziari e patrimoniali. Per tutti gli altri, quasi nulla. Sostiene Razzante: «Nei compro-oro il riciclaggio è il reato più rilevante, chiediamo che si intervenga con decisione». Condivisa da tutte le le forze politiche e gestita dalla deputata del Pd Donatella Mattesini la proposta di legge è attesa al primo vaglio della commissione Attività produttive della Camera dei deputati. Che cosa prevede? La creazione di un albo degli operatori che dovranno dimostrare requisiti professionali e bancari, istituire un registro delle attività svolte, assimilare l'attività a quella di intermediazione finanziaria, prevedere presidi antiriciclaggio, rendere obbligatorio il rilascio di ricevute fiscali, fotografie e schede dettagliate della merce e la fotocopia di documenti d'identità del cliente, inasprire le sanzioni fino alla revoca delle autorizzazioni, istituire un'autorità di vigilanza o un apposito ufficio in Banca d'Italia, introdurre divieti stringenti riguardo ai pagamenti in contanti.
- Leggi tutto
- 1411 letture
I furbetti del lingotto: inchiesta sui compro oro (Il Mondo, 4 maggio 2012)
- Fonte: rassegna stampa dell’Agenzia delle Entrate (pdf)
Il numero 18 del magazine "Il Mondo" datato 11 maggio 2012 (in edicola dal 4 maggio) contiene una ampia ed approfondita inchiesta sul fenomeno dei "compro oro" a cura di Franco Stefanoni.
Questo l’indice dell’inchiesta:
- Quanto nero nel metallo giallo
- Compro-oro: qui ci vuole un albo d'oro, intervista a Ranieri Razzante
- Ma i Monti di Pietà non temono concorrenza
- Meglio non fermarsi al primo esercizio
- Leggi tutto
- 1333 letture